Versione
6 febbraio 2020
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Versione
17 marzo 2020
17 marzo 2020
Art. 3. Disposizioni di coordinamento e finanziarie 1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' abrogato dal 1° luglio 2020.
2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell' articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 . Il medesimo reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
3. E' istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , ha disposto (l'art. 126, comma 4) che "La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all' articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 , e' incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020".
2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell' articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 . Il medesimo reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
3. E' istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , ha disposto (l'art. 126, comma 4) che "La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all' articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 , e' incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020".
Commentari • 4
- 1. Circolare del 18/02/2022 n. 4 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento NormativoAgenzia delle Entrate · 18 febbraio 2022 · 3.3397534
[…] Ai sensi dell\'articolo 1, comma 3, del d.l. n. 3 del 2020, qualora in tale sede il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d\'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso \è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione che tiene conto degli effetti del conguaglio. […] Determinato secondo le disposizioni dettate, fra l\'altro, dal comma 2 dell\'articolo 3 del d.l. n. 3 del 2020 e da quanto precisato nella circolare n. 29/E del 2020.
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Giurisprudenza • 109
- 1. Trib. Cassino, sentenza 20/03/2024, n. 250Provvedimento: […] c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, indennità pasto per trasferte effettuate (in questa sede richiesti). Non spetta altresì il richiesto bonus fiscale previsto dal decreto-legge 66/2014 per intervenuta abrogazione, per effetto di quanto stabilito dall'art.3 del decreto-legge n. 3/2020 convertito nella Legge 2/4/2020 n. 21, a decorrere dal 01.07.2020. Né, del pari può concludersi nel senso del riconoscimento della somma rivendicata a titolo di ANF, avendo parte ricorrente omesso di allegare la sussistenza delle condizioniLeggi di più...
- nullità licenziamento·
- art. 46 D.L. 18/2020·
- blocco dei licenziamenti·
- indennità di mancato preavviso·
- art. 1418 c.c.·
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo·
- tutela reintegratoria·
- crediti retributivi·
- art. 2 D.Lgs. 23/2015·
- onere della prova