Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10469
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il contraente che chiede, a norma dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico od a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento del stesso (o della parte residua) risulti dovuta all'atto della stipulazione del contratto definitivo. Nella prima ipotesi colui che ometta il pagamento non può ottenere il trasferimento del diritto di proprietà, oggetto del preliminare, se la controparte sollevi l'eccezione concessale dall'art. 1460 cod. civ. e rifiuti, quindi, la propria prestazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10469
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10469
    Data del deposito : 1 agosto 2001

    Testo completo