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19 marzo 2020
19 marzo 2020
Art. 1. Oggetto 1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalita' stabilite dall'articolo 3.
2. L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem e' informato ai principi di solidarieta' e proporzionalita' ed e' disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a cio' preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e dei successivi decreti attuativi.
4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5.
2. L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem e' informato ai principi di solidarieta' e proporzionalita' ed e' disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a cio' preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e dei successivi decreti attuativi.
4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5.
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte Cost., sentenza 25/06/2021, n. 132Provvedimento: […] 1.2.– Secondo il ricorrente, l'art. 1 della legge reg. Veneto n. 10 del 2020, ponendo a carico del Fondo sanitario regionale l'intero costo del personale docente del corso di laurea che si intende attivare, e non soltanto la quota parte riferibile alle attività assistenziali svolte dallo stesso corpo docente, «secondo la regola che, in base al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, presiede ai rapporti tra il Servizio sanitario e le università ai fini del finanziamento del concorso alla della facoltà di medicina e chirurgia alle finalità di quel Servizio», avrebbe destinato all'integrazione dell'offerta formativa universitaria risorse di bilancio vincolate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (d'ora in avanti: LEA), incidendo negativamente su questi ultimi;Leggi di più...
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