Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7818 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA E7URBEM DOEASS7 818/ 0 1 IN NOME DEL POPOLO IL LIANG LA CORTET UP Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato ANJANNI - Presidente R.G.N. 12550/00 Cron.2. 17923 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Ud.09/03/01 - Rel. Consigliere AMOROSO Dott. Giovanni - C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 3000 INDUSTRIE SRL, in persona del legale SUD EUROPA if. -8; rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la CanCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI AZZARELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MA AN, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE MAGGIULLI, giusta delega in atti;
2001 resistente 1111 -1- avversO l'ordinanza n. 999999/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 10/05/00 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- r.g.n. 12550/2000 c.c. 9 marzo 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso dell'ottobre 1998 CA NT adiva il Pretore sede distaccata di Belpasso, al fine di ottenere il riconoscimento di emolumenti afferenti al risolto rapporto di lavoro con la Sud Europa Industrie srl. La convenuta società costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto delle pretese attrici proponendo domanda riconvenzionale. Alla prima udienza il Pretore, rilevato che non era stato esperito il prescritto tentativo di conciliazione, sospendeva il giudizio ed assegnava il termine di gg. 60 per tale adempimento. Esperito il tentativo di conciliazione, il CA riassumeva il giudizio con atto depositato il 24/11/99. Ricostituitosi il contraddittorio alla prima udienza del 15 marzo 2000 avanti al Giudice della sede distaccata di Belpasso del Tribunale di Catania, il procuratore e difensore della Sud Europa Industrie srl chiedeva che il processo venisse rimesso alla sede centrale del Tribunale di Catania per essere assegnato ad un giudice della sezione lavoro competente per materia. Il Giudice della sezione distaccata di Belpasso con l'ordinanza del 15 maggio 2000, ha ritenuto la propria competenza a decidere in quanto il processo era stato incardinato in data di molto antecedente al 2/6/99. Avvero tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza la società SUD EUROPA INDUSTRIE s.r.l. chiedendo la traslazione del 3 processo alla sede centrale dell tribunale di Catania. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del regolamento. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile. E' vero che - come ha rilevato la difesa della ricorrente questa Corte (Cass. 1 marzo 2000 n.2286) ha affermato che il regolamento necessario di competenza ex art. 42 al pari cod.proc.civ., di quello facoltativo ex art. 43 cod. proc. civ. (e diversamente dal conflitto di competenza ex 45 cod. proc. civ.), proposto dalla parte nei confronti art. della sentenza del pretore del lavoro, che abbia deciso la causa dichiarando la competenza per materia del tribunale ordinario, rimane ammissibile e deve essere deciso nel merito - anche allorche', nella pendenza del giudizio, sia intervenuta l'istituzione del giudice unico di primo grado atteso che l'art. 133 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 1 51, detta solo la regola della traslazione del giudizio in favore di tale giudice come(prevedendo peraltro - che le causae pentendi davanti eccezione a tale regola al pretore alla data di efficacia del decreto stesso siano definite dal pretore medesimo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data siano gia' state precisate le conclusioni ° la causa sia stata comunque ritenuta in decisione), mentre la nuova regola 4 sulla competenza introdotta dall'art. 1 D.Lgs. n.51/98 (che trasferisce le competenze del pretore al tribunale ordinario, quale giudice unico di primo grado) non ha efficacia retroattiva in deroga al generale canone (della "perpetuatio jurisdictionis") dell'art. 5 cod. proc. civ.. Ma nella specie la traslazione, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, c'è già stata tant'è che l'ordinanza è stata emessa da tribunale in composizione monocratica e non già dal pretore;
e la stessa ricorrente ritiene (esattamente) che la controversia sia di competenza del tribunale quale giudice unico di primo grado e non già del pretore mantenuto nei casi specificamente previsti. Quindi il problema non è quello di competenza (del tribunale ° del pretore), bensì quello (diverso) dell'assegnazione della causa alla sede centrale di Catania ovvero a quella distaccata di Belpasso;
problema inidoneo a radicare una questione di competenza deducibile con regolamento di competenza. Questa Corte (Cass. 15 settembre 1999 n.9824) ha infatti affermato che i rapporti tra la pretura circondariale e le sue sezioni distaccate ai fini della distribuzione del lavoro si pongono in termini non di competenza territoriale, bensì di organizzazione interna dell'ufficio sulla base di disposizioni " aventi natura di pronuncia ordinatoria, sottratte, percio stesso, ai mezzi di impugnazione ordinari, e nemmeno suscettibili di regolamento di competenza. Da ultimo le Sesioni Unite, con sentenza 28 settembre 2000 i 1045 hours così deciso: "Porche a seguito dellainit Jione del giudice unico di primo grado, nelle courover sie in materia di lavoro nou rieunouti fra quelle pre vifre dall'art. 133 d. los 19.2.1998 51 - e competenteсопретелите q quile giudice di primo grado il Tribunale in compositione moupratica, è inqmmissibile il regolamento di culperense. sia esso necessório ofscoltativo o proposto di ufficio, con il quale si contesti la promica sulla competenza del petore, per essere com Pet e Tribunale, perite la nau della controversia sofferta o meus of rits del lov e solo sul site applicatile now sulla e 2. Alla soccombenza della ricorrente segue la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in lire 10.000 oltre lire due milioni per onorario d'avvocato. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Amor of) (Marino Donato NTjanni) можно Домаго виборомий Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 8 61U. 2001 IL CANCELLIERE I D A 0 , S 1 3 S O . 3 L A 5 T L T , R O . A B A ' S N I E L D L P 3 S E A 7 I D - T N 8 I S - S G O 1 O N P 1 E M A S I E D I A E G A , D G O O E E R T T L T T I N S I R E A I G S L E D E L R E O D 6