Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 E .3 E), E N N , IO 1 C 9 Z PA 8 A -1 R I T 1 IS D -1 G 1 E E 2 IC R . BBLICA ITALIANA L A D 9 D IU 3 E T E G N 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E 4 S . T.N E T A CORTE SUPR SAZIONE135045 16 T R (IS A Oggetto Società di persone;
SEZIONE STERŹ CIVILE soggetti responsabili per le obbligazioni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sociali R.G.N. 23907/99 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Cron.8360 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Ud. 09/11/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: AG PA, AG BA, AG IO, IN ER, elettivamente domiciliati in ROMA LTEVERE FLAMINIO 46 PAL IV, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difesi dall'avvocato ANDREA PETTINI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MONDOCARTA SNC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Luciano FULDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 72, 2001 presso lo studio dell'avvocato CECILIA REANDA, che la 1915 difende, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 671/99 del Giudice di pace di FIRENZE, emessa 1'08/03/99 e depositata il 14/04/99 (R.G. 6680/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Cecilia REANDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 28.4.98 la TA snc, lamentando il mancato pagamento della somma di L.880.712 da parte della Snach Bar Sit Down di AS PA e C., per fornitura di merce, portata da fatture e bolle di accompagnamento, chiedeva emettersi decreto ingiuntivo della stessa somma nei confronti del AS Pao- lo e degli altri soci ER IN, AS AR e AS CL. Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Firenze in data 29.4.98 gli intimati proponeva- no opposizione, eccependo che le fatture e le bolle non erano state emesse nei confronti della Snach Bar, ma nei confronti di AS PA;
eccepivano altre- 2 sì la carenza di legittimazione passiva nei confronti della Snach Bar perché inattiva. Il giudice adito con sentenza n.6680 dell'8.3.99 rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiun- tivo opposto, condannando gli opponenti in solido alle spese di giudizio. Per la cassazione della decisione ricorrono gli intimati opponenti esponendo due motivi. Resiste la TA snc con controricorso. I ri- correnti depositano memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Soddisfa il requisito di specificità di cui all'art. 365 c.p.c. la procura a margine del ricorso ri- lasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto. (Cass.
4.2.2000 n.46). Con il primo motivo di ricorso, deducendo nullità della sentenza e/o del procedimento ex art.360 n.4 cpc, si sostiene che, essendo debitrice dell'obbligazione di pagamento la ditta individuale AS PA, CO- me risultante dalle fatture, solo costei avrebbe dovuto rispondere del mancato pagamento e non anche i soci dello Snach Bar, che è un diverso soggetto giuridico. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo del- la controversia ex art.360 n.5 cpc, si censura la sen- 3 tenza impugnata per avere prima riconosciuta l'inattività della società Snach Bar e poi averle impu- tato il ricevimento della merce, sebbene ciò non risul- terebbe dalla documentazione in atti. I due motivi sono entrambi infondati. Ed invero, risulta bene evidenziato in sentenza che l'obbligo de- gli opponenti di pagare la merce fornita dalla credi- trice opposta è stato confermato in base che sono stati essi, quali soci della all'accertamento a ricevere la merce indicata nelle fatture e Sit Down, non è contestato che il AS PA, per la sua posizione esponenziale di referente e socio illimitata- mente responsabile della s.n.c. Snach Bar Sit Down, era deputato ad obbligarsi per conto della stessa società. Non risulta dall'impugnata sentenza il riconosci- mento dell'inattività della Sit Down, bensì l'implicito accertamento della sua esistenza all'atto della conse- gna della merce, in quanto il ragionamento fatto in proposito dal giudice di pace è nel senso che se la Snach Bar Sit Down fosse stata inattiva all'epoca della consegna della merce, la stessa consegna non sarebbe stata effettuata. E' da rilevare, peraltro che il Giudice di Pace, nella fattispecie esaminata, ha giudicato sostanzial- mente secondo equità, per cui non essendo state vio- 4 late norme della Costituzione о norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) il ricorso in Cassazione è, comunque, inammissibile. (Cass. S.U. 15 ottobre 1999 n.716). Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione in favore della resistente, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in soli- do al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in L150.000 (Euro77,47) 01- tre onorari in L.900.000 (novecentomila) (Euro 464,81 ). Così deciso in Roma addì 9.11.01 Consigliere rel. Il Presidente املا ا un IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli Boggi, li 11.3.07 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli E T R LLO O C BO 74 .3 E E N N 1, ZIO ) 1-11-199 E A C ISTR I PA REG 2 D L. E A 39 IC D TE D E IU 46 ESEN G . TT E N R A T (IS 5