Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 479
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità e infondatezza del diniego di autotutela

    La Corte ha ritenuto che la documentazione fornita dal ricorrente fosse carente, in particolare per quanto riguarda la sostituzione della fattura, il bonifico, l'asseverazione non sottoscritta digitalmente, la documentazione fotografica non probatoria della data di inizio lavori e l'assenza di CILA per modifiche sostanziali agli infissi. Inoltre, non è stata dimostrata la stipula di un accordo vincolante o il versamento di un acconto prima dell'inizio dei lavori in edilizia libera. L'onere della prova grava sul contribuente.

  • Altro
    Richiesta di condanna alle spese di lite

    La Corte ha compensato le spese di lite per la peculiarità della materia trattata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 479
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 479
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo