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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 479/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3689/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 156217 SCONTO IN FATT
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 306/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 -accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del diniego di autotutela sopra epigrafato, disponendone l'annullamento e, per l'effetto, condannare l'Ufficio al riconoscimento del credito di imposta maturato dal ricorrente per un importo a titolo di capitale pari a complessivi euro 15.036.00, oltre interessi maturati e maturandi come per legge fino alla data dell'effettivo soddisfo;
-disporre la trattazione in pubblica udienza da remoto ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 34-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
-in ogni caso condannare l'Amministrazione Finanziaria al riversamento delle spese di giudizio.
Agenzia delle Entrate DPII
- respingere il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso, dal Dott. Comm.Difensore_1 propone ricorso avverso il diniego di autotutela AGE.AGEDP2MI.REGISTRO UFFICIALE.01562 0156217 .14.14-05 -2025 -
U, notificato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano - UfficioControlli, a mezzo pec in data 14 maggio 2025.
Il ricorrente contesta il diniego di autotutela da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla richiesta di sconto in fattura per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati su un immobile sito a
Milano.
Il ricorrente sostiene di aver fornito tutta la documentazione necessaria, inclusa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'inizio dei lavori prima del 30 dicembre 2023, requisito richiesto dal D.L. n.
212/2023 per beneficiare dell'agevolazione fiscale. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate ha rigettato l'istanza, ritenendo la dichiarazione inidonea a comprovare l'inizio dei lavori.
Il ricorrente argomenta che la dichiarazione sostitutiva è conforme alla normativa vigente e alla prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate, supportata da numerosi documenti di prassi e giurisprudenza. Inoltre, ha fornito ulteriori prove documentali, tra cui fatture, bonifici, asseverazioni tecniche e fotografie, che dimostrano l'effettivo inizio dei lavori prima della data limite.
Il ricorso chiede l'annullamento del diniego di autotutela, il riconoscimento del credito d'imposta di 15.036 euro e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate resiste evidenziando che ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela dello scarto della comunicazione, ritenendo che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dal contribuente non fosse idonea a dimostrare l'inizio dei lavori prima del 30 dicembre 2023, come richiesto dalla normativa. Inoltre, i lavori di sostituzione degli infissi non rientrano più tra quelli agevolabili dal 2024, secondo le modifiche introdotte dal D.L. n. 212/2023.
L'Ufficio ha contestato la documentazione fornita dal contribuente, evidenziando incongruenze e mancanza di elementi probatori sufficienti. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite, sostenendo la legittimità del diniego e dei controlli effettuati.
Con memoria del 16 gennaio 2026 il ricorrente sostiene che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 /2000, sia idonea a dimostrare l'inizio dei lavori, come confermato da documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate e da interpretazioni giurisprudenziali. Inoltre, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (fatture, conferma d'ordine, bonifico parlante, asseverazione tecnica e fotografie) che dimostra l'effettivo avvio dei lavori prima del 30 dicembre 2023.
La memoria evidenzia che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni chiare su modalità alternative per attestare l'inizio dei lavori in edilizia libera, creando un onere probatorio irragionevole per il contribuente.
Inoltre, il ricorrente sottolinea che la giurisprudenza amministrativa e tributaria ha riconosciuto la validità della dichiarazione sostitutiva e della documentazione prodotta per dimostrare l'inizio dei lavori.
Il ricorrente chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di accogliere il ricorso e respingere le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, basandosi sulla documentazione prodotta e sui precedenti giurisprudenziali.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente sostiene con i motivi di ricorso di avere diritto allo di sconto in fattura per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati su un immobile sito a Milano.
Il motivo è infondato
2. I contribuenti che effettuano interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire di un contributo economico ai sensi della Legge13/89 e di alcune detrazioni fiscali.
Il contributo legge 13/1989 e la detrazione Irpef sono cumulabili, purché l'erogazione complessiva (pari alla somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni Irpef) non superi la spesa effettivamente sostenuta.
La legge 9 gennaio 1989, n.13, prevede un contributo economico per il rimborso delle spese sostenute per interventi edilizi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati (sia nei singoli appartamenti sia nelle parti comuni di un edificio). La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile entro il 1° marzo di ogni anno.
Possono presentare le domande di contributo:
Le persone con disabilità con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i ciechi;
Coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
I condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
Gli amministratori degli stabili in cui risiedono le persone con disabilità se le spese sono sostenute dal condominio
Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 quindi sono detraibili le spese sostenute per rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori).
Dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 la detrazione è riconosciuta esclusivamente per interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (sono quindi esclusi serramenti e infissi o altre tipologie di spesa). Inoltre, al fine di beneficiare della detrazione del 75%, deve essere acquisita un'apposita asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto ministeriale n. 236/1989 rilasciata dai tecnici abilitati.
Il legislatore ha previsto che per la normativa ante D.L. 212/2023 continua comunque ad applicarsi anche alle spese sostenute dal 30 dicembre 2023 (per quanto riguarda gli interventi agevolati) e alle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 (per quanto riguarda le opzioni di cessione credito/sconto in fattura) se entro il 29 dicembre 2023 risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni:
– è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
– sono iniziati i lavori, nel caso di interventi in edilizia libera;
– è stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi ed è stato versato un acconto sul prezzo, nel caso di interventi in edilizia libera e lavori non ancora iniziati.
3.Nel caso di specie, il ricorrente assume che il 19 settembre 2024 presentava la Comunicazione dell'opzione di sconto in fattura per interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 119 - ter del D.L. 19 maggio 2020 , n. 34 (di seguito D.L. n. 34/2020 2020”) (indoc. 2 2), in relazione ad un intervento di sostituzionsostituzione degli infissi (comprensivi di coprifili, cassonetti e tapparelle motorizzate) effettuateffettuato su un immobile già esistente esistente, sito in Milano (MI ), Indirizzo_1 - 20161 .
Al fine di provare lo sconto in fattura, produce
-fattura n. 342/2024 del 13 marzo 2024, in sostituzione della fattura n. 2321/2023 del 29 dicembre 2023, emessa dalla ditta M più M S.r.l. e recante un corrispettivo di euro 20.048,00 , di cui oggetto di sconto ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 euro 15.036,00 , con un conseguente importo dovuto di euro 5.012,00 (ric. doc.
3);
-copia del bonifico c.d. “parlante” eseguito in data 25 gennaio 2024 per la parte non scontata in fattura fattura, pari a euro 5.012,00 (Ric. Doc. 4);
-asseverazione del tecnico abilitato relativa ai requisiti tecnici dell'intervento di eliminazione asseverazione del tecnico abilitato relativa ai requisiti tecnici dell'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche e ai requisiti di costo relativi alla congruità della spesa delle barriere architettoniche e ai requisiti di costo relativi alla congruità della spesa (Ric.doc. 5);
-dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la data di inizio lavori e la qualifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la data di inizio lavori e la qualifica dell'intervento dell'intervento come come svolto in “edilizia libera edilizia libera” ( Ric. Doc. 6);
-la documentazione fotografica di inizio e fine lavori lavori (Ric. Doc. 7).
3.1. In merito alla documentazione prodotta si osserva quanto alla fattura: il contribuente non giustifica perché sia stata sostituita una fattura del 2023 con una emessa nell'anno 2024. Il Bonifico risulta effettuato nel marzo 2024 in corrispondenza della fattura sostituita. L'asseverazione non è sottoscritta digitalmente dal professionista. Dalla documentazione fotografica (aprile 2024) non è possibile risalire alla effettiva data dell'inizio dei lavori. L'asseverazione della congruità della spesa e dei requisiti tecnici è intervenuta nell'anno
2024.
La documentazione fornita, infatti, è carente sia della richiesta del titolo abilitativo, (modifiche sostanziali nella tipologia o nel materiale dei serramenti: sostituire infissi in legno con altri in alluminio di diversa tipologia richiede la CILA), sia della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi ed è stato versato un acconto sul prezzo, nel caso di interventi in edilizia libera e lavori non ancora iniziati.
Al riguardo si rammenta che in caso di richiesta di agevolazione quale appunto lo sconto in fattura grava sul contribuente l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In definitiva, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, rigetta il ricorso. Per la peculiarità della materia trattata ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate DPII liquidate in complessivi euro 800,00.
Milano, 30 gennaio 2026
Il Presidente relatore
OR Di ET
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3689/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 156217 SCONTO IN FATT
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 306/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 -accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del diniego di autotutela sopra epigrafato, disponendone l'annullamento e, per l'effetto, condannare l'Ufficio al riconoscimento del credito di imposta maturato dal ricorrente per un importo a titolo di capitale pari a complessivi euro 15.036.00, oltre interessi maturati e maturandi come per legge fino alla data dell'effettivo soddisfo;
-disporre la trattazione in pubblica udienza da remoto ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 34-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
-in ogni caso condannare l'Amministrazione Finanziaria al riversamento delle spese di giudizio.
Agenzia delle Entrate DPII
- respingere il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso, dal Dott. Comm.Difensore_1 propone ricorso avverso il diniego di autotutela AGE.AGEDP2MI.REGISTRO UFFICIALE.01562 0156217 .14.14-05 -2025 -
U, notificato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano - UfficioControlli, a mezzo pec in data 14 maggio 2025.
Il ricorrente contesta il diniego di autotutela da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla richiesta di sconto in fattura per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati su un immobile sito a
Milano.
Il ricorrente sostiene di aver fornito tutta la documentazione necessaria, inclusa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'inizio dei lavori prima del 30 dicembre 2023, requisito richiesto dal D.L. n.
212/2023 per beneficiare dell'agevolazione fiscale. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate ha rigettato l'istanza, ritenendo la dichiarazione inidonea a comprovare l'inizio dei lavori.
Il ricorrente argomenta che la dichiarazione sostitutiva è conforme alla normativa vigente e alla prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate, supportata da numerosi documenti di prassi e giurisprudenza. Inoltre, ha fornito ulteriori prove documentali, tra cui fatture, bonifici, asseverazioni tecniche e fotografie, che dimostrano l'effettivo inizio dei lavori prima della data limite.
Il ricorso chiede l'annullamento del diniego di autotutela, il riconoscimento del credito d'imposta di 15.036 euro e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate resiste evidenziando che ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela dello scarto della comunicazione, ritenendo che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dal contribuente non fosse idonea a dimostrare l'inizio dei lavori prima del 30 dicembre 2023, come richiesto dalla normativa. Inoltre, i lavori di sostituzione degli infissi non rientrano più tra quelli agevolabili dal 2024, secondo le modifiche introdotte dal D.L. n. 212/2023.
L'Ufficio ha contestato la documentazione fornita dal contribuente, evidenziando incongruenze e mancanza di elementi probatori sufficienti. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite, sostenendo la legittimità del diniego e dei controlli effettuati.
Con memoria del 16 gennaio 2026 il ricorrente sostiene che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 /2000, sia idonea a dimostrare l'inizio dei lavori, come confermato da documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate e da interpretazioni giurisprudenziali. Inoltre, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (fatture, conferma d'ordine, bonifico parlante, asseverazione tecnica e fotografie) che dimostra l'effettivo avvio dei lavori prima del 30 dicembre 2023.
La memoria evidenzia che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni chiare su modalità alternative per attestare l'inizio dei lavori in edilizia libera, creando un onere probatorio irragionevole per il contribuente.
Inoltre, il ricorrente sottolinea che la giurisprudenza amministrativa e tributaria ha riconosciuto la validità della dichiarazione sostitutiva e della documentazione prodotta per dimostrare l'inizio dei lavori.
Il ricorrente chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di accogliere il ricorso e respingere le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, basandosi sulla documentazione prodotta e sui precedenti giurisprudenziali.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente sostiene con i motivi di ricorso di avere diritto allo di sconto in fattura per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati su un immobile sito a Milano.
Il motivo è infondato
2. I contribuenti che effettuano interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire di un contributo economico ai sensi della Legge13/89 e di alcune detrazioni fiscali.
Il contributo legge 13/1989 e la detrazione Irpef sono cumulabili, purché l'erogazione complessiva (pari alla somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni Irpef) non superi la spesa effettivamente sostenuta.
La legge 9 gennaio 1989, n.13, prevede un contributo economico per il rimborso delle spese sostenute per interventi edilizi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati (sia nei singoli appartamenti sia nelle parti comuni di un edificio). La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile entro il 1° marzo di ogni anno.
Possono presentare le domande di contributo:
Le persone con disabilità con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i ciechi;
Coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
I condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
Gli amministratori degli stabili in cui risiedono le persone con disabilità se le spese sono sostenute dal condominio
Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 quindi sono detraibili le spese sostenute per rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori).
Dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 la detrazione è riconosciuta esclusivamente per interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (sono quindi esclusi serramenti e infissi o altre tipologie di spesa). Inoltre, al fine di beneficiare della detrazione del 75%, deve essere acquisita un'apposita asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto ministeriale n. 236/1989 rilasciata dai tecnici abilitati.
Il legislatore ha previsto che per la normativa ante D.L. 212/2023 continua comunque ad applicarsi anche alle spese sostenute dal 30 dicembre 2023 (per quanto riguarda gli interventi agevolati) e alle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 (per quanto riguarda le opzioni di cessione credito/sconto in fattura) se entro il 29 dicembre 2023 risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni:
– è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
– sono iniziati i lavori, nel caso di interventi in edilizia libera;
– è stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi ed è stato versato un acconto sul prezzo, nel caso di interventi in edilizia libera e lavori non ancora iniziati.
3.Nel caso di specie, il ricorrente assume che il 19 settembre 2024 presentava la Comunicazione dell'opzione di sconto in fattura per interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 119 - ter del D.L. 19 maggio 2020 , n. 34 (di seguito D.L. n. 34/2020 2020”) (indoc. 2 2), in relazione ad un intervento di sostituzionsostituzione degli infissi (comprensivi di coprifili, cassonetti e tapparelle motorizzate) effettuateffettuato su un immobile già esistente esistente, sito in Milano (MI ), Indirizzo_1 - 20161 .
Al fine di provare lo sconto in fattura, produce
-fattura n. 342/2024 del 13 marzo 2024, in sostituzione della fattura n. 2321/2023 del 29 dicembre 2023, emessa dalla ditta M più M S.r.l. e recante un corrispettivo di euro 20.048,00 , di cui oggetto di sconto ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 euro 15.036,00 , con un conseguente importo dovuto di euro 5.012,00 (ric. doc.
3);
-copia del bonifico c.d. “parlante” eseguito in data 25 gennaio 2024 per la parte non scontata in fattura fattura, pari a euro 5.012,00 (Ric. Doc. 4);
-asseverazione del tecnico abilitato relativa ai requisiti tecnici dell'intervento di eliminazione asseverazione del tecnico abilitato relativa ai requisiti tecnici dell'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche e ai requisiti di costo relativi alla congruità della spesa delle barriere architettoniche e ai requisiti di costo relativi alla congruità della spesa (Ric.doc. 5);
-dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la data di inizio lavori e la qualifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la data di inizio lavori e la qualifica dell'intervento dell'intervento come come svolto in “edilizia libera edilizia libera” ( Ric. Doc. 6);
-la documentazione fotografica di inizio e fine lavori lavori (Ric. Doc. 7).
3.1. In merito alla documentazione prodotta si osserva quanto alla fattura: il contribuente non giustifica perché sia stata sostituita una fattura del 2023 con una emessa nell'anno 2024. Il Bonifico risulta effettuato nel marzo 2024 in corrispondenza della fattura sostituita. L'asseverazione non è sottoscritta digitalmente dal professionista. Dalla documentazione fotografica (aprile 2024) non è possibile risalire alla effettiva data dell'inizio dei lavori. L'asseverazione della congruità della spesa e dei requisiti tecnici è intervenuta nell'anno
2024.
La documentazione fornita, infatti, è carente sia della richiesta del titolo abilitativo, (modifiche sostanziali nella tipologia o nel materiale dei serramenti: sostituire infissi in legno con altri in alluminio di diversa tipologia richiede la CILA), sia della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi ed è stato versato un acconto sul prezzo, nel caso di interventi in edilizia libera e lavori non ancora iniziati.
Al riguardo si rammenta che in caso di richiesta di agevolazione quale appunto lo sconto in fattura grava sul contribuente l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In definitiva, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, rigetta il ricorso. Per la peculiarità della materia trattata ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate DPII liquidate in complessivi euro 800,00.
Milano, 30 gennaio 2026
Il Presidente relatore
OR Di ET