Sentenza 25 maggio 2006
Massime • 1
La demolizione del preesistente fabbricato eseguita nell'ambito di intervento di ristrutturazione edilizia, pur ponendosi in contrasto con l'art. 6, Legge Regione Marche 8 marzo 1990 n. 13, che vieta la demolizione gli edifici rurali preesistenti, non è penalmente sanzionata in quanto l'art. 22 del d.P.R. 380 del 2001 nell'autorizzare le Regioni a stabilire un ambito operativo della D.I.A. e del permesso di costruire diverso da quello stabilito dalle norme statali, fa in ogni caso esplicitamente salvo il regime delle sanzioni penali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2006, n. 21511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21511 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 25/05/2006
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE IO - Consigliere - N. 628
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 014177/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO il TRIBUNALE LIBERTÀ di ANCONA;
nei confronti di:
1) RI AR, N. il 10/09/1940;
2) NI EN, N. il 06/05/1958;
3) SI TO, N. il 26/04/1927;
4) CA IA, N. il 15/03/1954;
avverso l'ORDINANZA del 31/03/2006 del TRIBUNALE LIBERTÀ di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO G. per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Su istanza di riesame presentata il 21 marzo 2006 dal difensore di IO NA, NO BA, NA MA e AN EL - indagati del reato di cui all'art. 110 c.p., e al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c), per avere eseguito in zona con vincolo paesaggistico la demolizione di un fabbricato rurale in totale difformità del progetto autorizzato, il quale prevedeva unicamente la demolizione di una scala esterna e di una porzione dell'adiacente ripostiglio - avverso il decreto col quale il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona aveva disposto il sequestro preventivo dell'area di cantiere e dei materiali di risulta dalla demolizione del fabbricato rurale già esistente in località Fondigli del Comune di Rosola di proprietà di IO NA, il Tribunale di Ancona ha revocato il sequestro e ordinato l'immediata restituzione all'avente diritto.
Il Tribunale ha al riguardo rilevato che per l'intervento edilizio "di ristrutturazione della ex casa colonica con variazione di destinazione d'uso del piano terra" era stato rilasciato un permesso di costruire che classificava lo stesso come "ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 7, per il quale quindi il permesso di costruire era facoltativo e alternativo alla D.I.A. e in ordine al quale, in applicazione della norma citata "la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37" (di tipo amministrativo).
Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, deducendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della norma di cui al D.P.R. n. 380, art. 22, comma 4, la quale stabilisce che le Regioni possono ampliare o ridurre con legge l'ambito applicativo delle disposizioni sulla D.I.A. e che la Regione Marche, con la L.R. Marche n. 13 del 1990, art. 6 vieta espressamente la demolizione di edifici rurali preesistenti all'entrata in vigore della legge ai fini della loro ristrutturazione, ritenendo il patrimonio abitativo rurale come un bene ambientale, paesistico e culturale da tutelare.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va premesso che la valutazione del ricorrente secondo la quale dal collegamento tra le disposizioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 4, e alla L.R. Marche 8 marzo 1990, n. 13, art. 6,
deriverebbe un divieto assoluto di demolizione di edifici rurali preesistenti a quest'ultima, penalmente sanzionato, è errata. Ribadito l'ovvio principio della riserva assoluta della legge statale in materia di sanzioni penali (art. 25 Cost., comma 2), va rilevato che conseguentemente il citato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 4, dopo avere autorizzato le Regioni a stabilire con legge un ambito applicativo della D.I.A. diverso da quello stabilito dalle norme statali, fa in ogni caso ed esplicitamente salvo il regime delle sanzioni penali.
Ne consegue che, così come l'eventuale violazione dell'obbligo di permesso di costruire imposto dalla legge regionale in luogo della D.I.A. prevista dalla legge statale non è sanzionata penalmente, anche la violazione del divieto regionale di demolizione non può comportare sanzioni penali.
Ciò posto, va peraltro rilevato che nel ricorso del Procuratore della Repubblica di Ancona, come nella contestazione relativa all'ipotesi investigativa a carico dell'indagato, viene altresì specificato che la demolizione incide su di un'area ed un fabbricato oggetto di tutela paesaggistica e quindi in violazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Sotto tale aspetto, il ricorso appare pertanto fondato, per avere l'indagato, nell'ipotesi investigativa, violato il divieto di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, penalmente sanzionato dal successivo D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Ancona per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2006.
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2006