Articolo 1 della Legge 12 novembre 1990, n. 339
Articolo 2
Versione
8 dicembre 1990
Art. 1. Ordine regionale 1. Presso ogni regione e' costituito l'ordine regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso e' formato dagli iscritti all'Ordine nazionale dei geologi, sezione regionale.
2. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dell'ordine.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1990