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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 7726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7726 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AN RO nato il [...] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7726 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 20/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 dicembre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova del 10 febbraio 2023 con cui RO EV SA era stato condannato alla pena di anno uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 412,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen. L'imputato, in particolare, è stato ritenuto responsabile di essersi impossessato, in concorso con BA US (giudicato separatamente), previo accordo tra loro, al fine di trarne profitto, dopo essersi introdotti nel garage di pertinenza di Mazzuccato Nicola, di un velocipede tipo mountain bike del valore di euro 3.000,00, sottraendolo al legittimo proprietario. Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale per RO EV SA. Per la Corte di merito il contributo causale fornito dall'imputato al BA, materiale esecutore del furto, era consistito nell'aver trasportato il complice sul suo monopattino fino in prossimità del garage ove era stato perpetrato il furto, nonché nell'aver successivamente ricoverato la bicicletta sottratta presso la sua abitazione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione, nella forma del travisamento della prova, in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale. A dire del ricorrente, infatti, entrambe le condotte di concorso materiale contestategli sarebbero la conseguenza di un'errata lettura delle risultanze processuali. Non risulterebbe adeguatamente comprovato, in primo luogo, che il ricorrente avesse trasportato il complice presso il garage a bordo del suo monopattino, per essere stato ciò erroneamente evinto dalle immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate sul luogo, dalle quali i giudici di appello avrebbero visto sopraggiungere tre persone, di cui due a bordo di un monopattino condotto dal RO, subito allontanatosi prima dell'espletamento dell'azione furtiva. Tale ricostruzione sarebbe il frutto di un palese e rilevante travisamento probatorio, considerato che, per come desumibile dalla corretta visione di tre differenti filmati, sul monopattino vi era la presenza di un solo passeggero, seguito da altre due persone a piedi. Stesso travisamento sussisterebbe, poi, anche con riguardo alla seconda condotta di contribuzione materiale ascritta al prevenuto, non risultando in alcun 2 modo provato che il RO avesse effettivamente celato la bicicletta rubata presso la sua abitazione. L'imputato, infatti, era stato rinvenuto dai Carabinieri sul suo monopattino con accanto il BA, a bordo della bici sottratta, non all'interno della sua abitazione, bensì in strada, in una via differente da quella del proprio domicilio. Entramb4 i comportamenti ascrittigli, quindi, sarebbero non provati e frutto di un evidente travisamento, per cui, applicando la c.d. "prova di resistenza", non residuerebbe elemento alcuno su cui fondare il riconoscimento della twi responsabilità penale.A4Q 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. E', infatti, privo di fondamento il motivo eccepito da parte del ricorrente, considerata l'impossibilità, nel caso di specie, di ravvisare un travisamento probatorio idoneo ad assumere, secondo i dettami della giurisprudenza di legittimità, un carattere di decisività ai fini del giudizio, escludendo in modo certo la penale responsabilità del prevenuto. Per consolidata esegesi, infatti, il vizio di travisamento della prova è configurabile soltanto quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01). Alla stregua dell'indicato canone ermeneutico, allora, è di chiara evidenza come, nel caso di specie, non sia possibile ravvisare il dedotto travisamento probatorio, non risultando esso tale da poter assumere una decisiva incidenza. Sebbene, infatti, nella ricostruzione operata da parte dei secondi giudici sia evincibile la presenza di evidenti incongruenze in ordine all'esatta individuazione della modalità con cui il ricorrente ha provveduto ad accompagnare il complice sui luoghi del furto, ovvero con riguardo alla determinazione della contribuzione offertagli ai fini dell'occultamento della bici, il Collegio ritiene, con argomento troncante, che gli indicati travisamenti possono, al più, valere a escludere la materialità della contribuzione resa dal RO, ma non già a precludere la ricorrenza del suo concorso morale nella perpetrazione del crimine. 3 Il Consigliere estensore E' dato certo, infatti, quello per cui il giudice di primo grado ha rinvenuto nella condotta del RO la sussistenza di una contribuzione morale, e non già di una mera connivenza, per non avere adottato un comportamento passivo, bensì una condotta agevolatrice e di rinforzo dell'altrui proposito criminoso, sia fungendo da palo al momento dell'impossessamento della bici, che in seguito agevolando la fuga del complice. Tale valutazione, non sconfessata dalla Corte territoriale - che nulla ha argomentato circa la condotta agevolatrice perpetrata da parte del prevenuto - finisce, nella sostanza, di privare di ogni decisività il travisamento probatorio lamentato da parte del ricorrente, atteso che esso, a prescindere dall'esatta individuazione della dinamica fattuale, non consente, comunque, di escludere la sussistenza del concorso morale posto in essere dal RO. 3. Ne deriva il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 20 novembre 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7726 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 20/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 dicembre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova del 10 febbraio 2023 con cui RO EV SA era stato condannato alla pena di anno uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 412,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen. L'imputato, in particolare, è stato ritenuto responsabile di essersi impossessato, in concorso con BA US (giudicato separatamente), previo accordo tra loro, al fine di trarne profitto, dopo essersi introdotti nel garage di pertinenza di Mazzuccato Nicola, di un velocipede tipo mountain bike del valore di euro 3.000,00, sottraendolo al legittimo proprietario. Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale per RO EV SA. Per la Corte di merito il contributo causale fornito dall'imputato al BA, materiale esecutore del furto, era consistito nell'aver trasportato il complice sul suo monopattino fino in prossimità del garage ove era stato perpetrato il furto, nonché nell'aver successivamente ricoverato la bicicletta sottratta presso la sua abitazione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione, nella forma del travisamento della prova, in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale. A dire del ricorrente, infatti, entrambe le condotte di concorso materiale contestategli sarebbero la conseguenza di un'errata lettura delle risultanze processuali. Non risulterebbe adeguatamente comprovato, in primo luogo, che il ricorrente avesse trasportato il complice presso il garage a bordo del suo monopattino, per essere stato ciò erroneamente evinto dalle immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate sul luogo, dalle quali i giudici di appello avrebbero visto sopraggiungere tre persone, di cui due a bordo di un monopattino condotto dal RO, subito allontanatosi prima dell'espletamento dell'azione furtiva. Tale ricostruzione sarebbe il frutto di un palese e rilevante travisamento probatorio, considerato che, per come desumibile dalla corretta visione di tre differenti filmati, sul monopattino vi era la presenza di un solo passeggero, seguito da altre due persone a piedi. Stesso travisamento sussisterebbe, poi, anche con riguardo alla seconda condotta di contribuzione materiale ascritta al prevenuto, non risultando in alcun 2 modo provato che il RO avesse effettivamente celato la bicicletta rubata presso la sua abitazione. L'imputato, infatti, era stato rinvenuto dai Carabinieri sul suo monopattino con accanto il BA, a bordo della bici sottratta, non all'interno della sua abitazione, bensì in strada, in una via differente da quella del proprio domicilio. Entramb4 i comportamenti ascrittigli, quindi, sarebbero non provati e frutto di un evidente travisamento, per cui, applicando la c.d. "prova di resistenza", non residuerebbe elemento alcuno su cui fondare il riconoscimento della twi responsabilità penale.A4Q 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. E', infatti, privo di fondamento il motivo eccepito da parte del ricorrente, considerata l'impossibilità, nel caso di specie, di ravvisare un travisamento probatorio idoneo ad assumere, secondo i dettami della giurisprudenza di legittimità, un carattere di decisività ai fini del giudizio, escludendo in modo certo la penale responsabilità del prevenuto. Per consolidata esegesi, infatti, il vizio di travisamento della prova è configurabile soltanto quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01). Alla stregua dell'indicato canone ermeneutico, allora, è di chiara evidenza come, nel caso di specie, non sia possibile ravvisare il dedotto travisamento probatorio, non risultando esso tale da poter assumere una decisiva incidenza. Sebbene, infatti, nella ricostruzione operata da parte dei secondi giudici sia evincibile la presenza di evidenti incongruenze in ordine all'esatta individuazione della modalità con cui il ricorrente ha provveduto ad accompagnare il complice sui luoghi del furto, ovvero con riguardo alla determinazione della contribuzione offertagli ai fini dell'occultamento della bici, il Collegio ritiene, con argomento troncante, che gli indicati travisamenti possono, al più, valere a escludere la materialità della contribuzione resa dal RO, ma non già a precludere la ricorrenza del suo concorso morale nella perpetrazione del crimine. 3 Il Consigliere estensore E' dato certo, infatti, quello per cui il giudice di primo grado ha rinvenuto nella condotta del RO la sussistenza di una contribuzione morale, e non già di una mera connivenza, per non avere adottato un comportamento passivo, bensì una condotta agevolatrice e di rinforzo dell'altrui proposito criminoso, sia fungendo da palo al momento dell'impossessamento della bici, che in seguito agevolando la fuga del complice. Tale valutazione, non sconfessata dalla Corte territoriale - che nulla ha argomentato circa la condotta agevolatrice perpetrata da parte del prevenuto - finisce, nella sostanza, di privare di ogni decisività il travisamento probatorio lamentato da parte del ricorrente, atteso che esso, a prescindere dall'esatta individuazione della dinamica fattuale, non consente, comunque, di escludere la sussistenza del concorso morale posto in essere dal RO. 3. Ne deriva il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 20 novembre 2025