Sentenza 22 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2002, n. 9145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9145 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2002 |
Testo completo
09 1 4 5 /0 2 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POP 1 ITALIANO LA CORTE SUPRA TALICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 15661/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.24806 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep . Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OS UI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLA 29, presso lo studio dell'avvocato OS PENNETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato 2002 1242 GIUSEPPE BONSEGNA, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1281/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 31/05/99 R.G. N. 1231/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26/6/93 OS LU AR conveniva in giudizio Le Ferrovie dello Stato per il riconoscimento della qualifica superiore di capo gestione, IV livello settoriale, V livello retributivo, in quanto, pur avendo la qualifica di manovale inserviente, aveva svolto le mansioni sue proprie solo per i primi due mesi di servizio e poi, a decorrere dal 19/11/84, dopo essere stato trasferito alla stazione di Squinzano;
aveva di fatto espletato le mansioni tipiche del capo gestione (emissione di biglietti, prenotazioni, spedizione pacchi, redazione documenti contabili ecc.), chiedeva, inoltre, la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori. 女 La Ferrone dello Stato Spa contrastava la domanday eccependo: che la stessa era nulla per indeterminatezza dell'oggetto; che era inapplicabile l'art. 2103 cc. sino al 23/6/88, data di stipulazione del primo CCNL (mentre per il periodo precedente era applicabile la disciplina pubblicistica, di cui agli art. 80 L. n. 425/58 e 12 L. n. 42/79, che consentiva l'applicazione a mansioni superiori senza possibilità di promozione); che i crediti erano in parte prescritti;
che, in fatto, non sussisteva l'esercizio di mansioni superiori, avendo sempre il OS espletato compiti di inservienza e collaborazione, sa Il RE accoglieva la domanda, con decorrenza dal 23/6/88. Il Tribunale di Lecce, investito in grado di appello ad istanza delle Ferrovie, con sentenza dell'11 31/5/99, confermava la decisione, precisando innanzi tutto che non sussisteva la nullità della domanda, perché dal complesso dell'atto (storia lavorativa, mansioni espletate, 1 produzione di lettere e diffide per l'assegnazione dell'inquadramento superiore) emergeva chiaramente l'oggetto della lite. Passando al merito, precisava il Tribunale che era infondata la censura mossa per avere il RE erroneamente valutato le risultanze della prova testimoniale;
dalla stessa infatti era emerso che “nonostante la qualifica rivendicata dal OS fosse rivestita da altri dipendenti delle Ferrovie, pur tuttavia il predetto OS si alternava con i capi gestione nella copertura dei turni, durante i quali egli compiva autonomamente quelle attività ed incombenze che, per contratto, spettavano alla figura di capo gestione”. Dette circostanze erano state confermate dai testi AS, AS, EU, CI, Tammeo, Bello, De Lorentiis. Dal complesso di queste deposizioni, esaminate in dettaglio, emergeva che il OS aveva sempre svolto presso la stazione di Squinzano, "in piena autonomia (perché in sostanza sostituiva il capo gestione quando questi era assente e ne assumeva tutte le responsabilità) le mansioni proprie di capo gestione, mansioni che, alla luce del CCNL di categoria, andavano inquadrate nell'area IV, livello V (si tratta, infatti, di attività complesse, relative al funzionamento dei servizi di stazione>). Al suddetto riconoscimento sa non osta il fatto che altri dipendenti abbiano eventualmente svolto le stesse mansioni”. _ Sulla base di questi elementi, il RE aveva correttamente disposto la consulenza tecnica, per determinare l'ammontare, e quindi liquidato la somma spettante. L'appello quindi doveva essere rigettato Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la 2 Ferrovie dello Stato Spa, fondato su un solo motivo, illustrate con memoria. Resiste con controricorso il OS. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art 2103, 2697 c.c, 112 e ss. CPC e delle norme in tema di accertamento e prova del diritto alla qualifica superiore, di valutazione ed apprezzamento del materiale probatorio, nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce la società ricorrente che il Tribunale ha trascurato, da una parte, la declaratoria contrattuale della qualifica di capo gestione (area quarta), che così si esprime: “in possesso delle prescritte abilitazioni e della specifica preparazione professionale svolge, anche mediante l'uso di apparecchiature particolari: attività relativa alla promozione della vendita;
attività relative alla gestione di particolari impianti attività di sorveglianza e coordinamento tecnico attività contabile di gestione del patrimonio, attività di organizzazione del lavoro attività di collaudo e verifica materializ attività di assistenza alla clientela;
attività di dichiarante doganale/ eba Dall'altra, il Tribunale ha ignorato i principi di diritto elaborati : dalla Suprema Corte, secondo cui l'accertamento del diritto alla qualifica superiore deve transitare per la ricognizione delle mansioni effettivamente espletate ed il loro confronta con quelle della qualifica rivendicata, con l'ulteriorensprecisazione che l'esercizio di dette mansioni comporta l'inquadramento superiore solo quando sia caratterizzato dalla prevalenza e continuità, rispetto alle mansioni 3 proprie della qualifica di appartenenza Sotto un primo profilo di censura, il Tribunale non ha considerato che le mansioni del capo gestione non si esauriscono nel rilascio dei titoli di viaggio e nel compimento delle operazioni per la spedizione delle merci, ma sono molto più ampie e comprendono la gestione degli impianti, la sorveglianza di alcuni settori di esercizio, di gestione del patrimonio, collaudo e verifica dei materiali. Il OS quindi avendo solo dimostrato d'avere svolto attività di biglietteria e servizio merci (testi AS, AS, EU e CI), nonché informazioni telefoniche e registrazioni delle operazioni eseguite (testi Tammeo e De Lorentiis) non aveva assolto l'onere probatorio su di lui gravante di avere avuto in assenza del capo gestione, o del capo stazione, la responsabilità dell'impianto; oltre a non aver fornito la prova di essere in possesso “delle prescritte abilitazioni e della :: specifica preparazione professionale”, il ricorrente non ha provato di avere svolto tutte le altre mansioni comprese nella declaratoria contrattuale e quindi in sostanza di essere in grado di assumere la responsabilità di un impianto, come potrebbe pretendere se gli fosse riconosciuta la qualifica rivendicatat in stembrih 11 Il Tribunale non ha seguito il procedimento: lógico indicato da questa Corte per il riconoscimento della qualifica superiore e quindi la sentenza deve essere cassataj Sotto un secondo profilo, la sentenza è cerisurabile per avere male valutato i risultati della prova, perché il lavoro del OS era organizzato in due turni, in modo tale da escludere che egli operasse a 4 copertura delle vacanze del capo gestione, il traffico era concentrato nell'orario di presenza del capo gestione e quindi quand'era presente il OS vi poteva essere, al massimo, la necessità di emettere biglietti, 3 o effettuare operazioni di spedizione delle merci, che erano le attività indicate dai testi. Il OS quindi “dava una mano”, svolgendo attività prevalentemente esecutiva;
lo stesso poteva, al massimo, rivendicare la qualifica di assistente di stazione (area II). 2 Da un lato quindi il Tribunale non ha considerato che le mansioni espletate erano parziali rispetto a quelle della qualifica .! rivendicata, dall'altro non ha tenuto presente che le stesse non erano state espletate con continuità, ma solo durante l'assenza del capo gestione, per un tempo mai superiore alle tre ore giornaliere. La sentenza quindi deve essere cassata. (1 ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di riaffermare di recente un principio di diritto, condiviso dal Collegio ed ormai consolidato, tanto da costituire diritto vivente, sècondo cui “agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. che attribuisce al lavoratore;
utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico, previsto per l'attivita' in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva valla qualifica superiore condizione essenziale e' che l'assegnazione alle piu' elevate mansioni sia stata 1 piena, nel senso che sabbia comportato assunzione della 5 responsabilita' diretta e l'esercizio nell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. La relativa valutazione, compiuta dal giudice di merito, e' incensurabile in sede di legittimita', se sorretta da motivazione logicamente coerente e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in ordine alla disciplina fissata in materia di inquadramento del personale”(Cass. n. 11125 del 14/8/2001). Nella sentenza impugnata, a fronte di un accurato accertamento delle mansioni in concreto svolte dal OS, manca del tutto la" considerazione della declaratoria contrattuale, nella sua formulazione integrale, rivendicata dal ricorrente e quindi anche il confronto fra la stessa e le mansioni di fatto swolte;
il giudice di merita quindi ha omesso di decidere la causa sulla base del procedimento logico più volte indicato da questa Suprema Corte come necessario per il riconoscimento delle superiori mansioni e quindi di prendere in esame innanzi tutto la declaratoria contrattuale, di accertare poi le mansioni in concreto espletate e quindi di raffrontare le seconde alla prima. _ Ed ha altresì omesso il Tribunale di tenere presente l'altro principio di diritto, secondo cui "in tema di esercizio delle funzioni vicarie nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, la previsione contrattuale del compito di sostituzione temporanea di altri dipendenti, come mansione rientrante tra quella della qualifica del sostituto, 6 comporta, in ogni caso, una valutazione implicita di esercizio di mansioni non superiori nell'esercizio della sostituzione, stante la precarieta' dell'incarico, precarieta' contrastante con la pienezza dell'assegnazione la quale costituisce presupposto necessario per trarre dalla sostituzione le conseguenze di cui all'art. 2103 cod. civ. (Cass. n. 6912 del 25/7/94). Il Tribunale si è limitato ad accertare che in alcune ore della giornata il OS svolgeva alcuni dei compiti propri del Capo Gestione ed ha concluso per l'accoglimento della domanda. Fondati quindi sono entrambi i profili di censura sopra indicati, per non avere il Tribunale seguito il procedimento logico che doveva invece essere posto a base della decisione e non aver valutato bene i risultati della prova, in relazione a quella che l'istante avrebbe dovuto dare, di esercizio costante di tutte le mansioni comprese nella qualifica superiore da lui rivendicata. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rimessione ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Bari, che deciderà la causa sulla base dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari. Roma 22 marzo 2002 Francexo Maiorano IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. IL CANCELLIERI Depositato in Cance oggi2 2 GIU. 2 CANCELLI