Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
In sede di liquidazione del compenso al custode di cose sequestrate il giudice non è vincolato alla applicazione delle tariffe vigenti e degli usi locali. Nulla esclude, pertanto, che il giudice, pur avendo come punto di riferimento le tariffe o gli usi, in considerazione della specificità del caso adotti un criterio equitativo per determinare il compenso, tenendo conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.230 del 1989.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/1998, n. 5306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5306 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. MALINCONICO ALFONSO PRESIDENTE del 2.10.1998
1. Dott. MARRONE FRANCO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " TH LU " N.5306
3. " GN LO " REGISTRO GENERALE
4. " PE PA " N.28157/97
ha pronunciato la seguente REGISTRO GENERALE
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA CO n. Alcamo il 23.01.1953
avverso la sentenza del Pretore di Biella in data 10.6.1997
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Marrone
Lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Edoardo
Scardaccione che ha chiesto il rigetto del ricorso.
M O T I V I
Con l'ordinanza impugnata il Pretore ha rigettato l'istanza di
CO LO, nominato custode giudiziale di autoveicoli sottoposti a sequestro penale, diretta a far modificare le liquidazioni dei compensi di custodia operate dal Consigliere Pretore
Dirigente con provvedimenti 25.1.1997.
Ha ritenuto il Pretore che la prassi di tenere conto della liquidazione delle tariffe ANCSA non è vincolante, che corretta è
l'applicazione del principio dell'equo compenso, garantito dall'art. 36 Costituzione.
Col ricorso LO deduce l'erronea applicazione degli artt. 5
L. 13.7.1965 n. 836 in relazione agli artt. 102 e 103 della tariffa penale. manifesta illogicità della motivazione.
Sostiene che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
13/21 aprile 1989, n. 230 (con riferimento, proprio, all'art. 5
citato), la liquidazione dell'indennità giornaliera dovuta ai custodi indicati negli artt. 102 e 103 della tariffa penale,
approvata con R.D. 23.12.1865, n. 2701, va calcolata tenendo conto delle "tariffe vigenti" e degli "usi locali"; e che a conferma della correttezza della modifica apportata dalla Consulta, anche la Suprema
Corte di Cassazione (sent. n. 551 del 21.4.1994; sent. n. 479
dell'8.6.1994 ed ancora più recentemente) ha ribadito, in modo chiaro e costante, che per la determinazione del quantum da corrispondere al custode vanno considerate le "tariffe di categoria",
in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R. 571/82 per il sequestro amministrativo, ove detti parametri sono espressamente richiamati.
Il ricorso non è fondato.
La sentenza della Corte Costituzionale (n. 230 (89) richiamata dal ricorrente fa implicito ma chiaro riferimento all'art. 12, 3^ co.
D.P.R. 29.7.1982 n. 571 per il quale "la liquidazione delle somme dovute al custode è effettuata, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali".
Orbene, tale norma non impone al giudice l'applicazione delle tariffe vigenti e degli usi locali (come desumibile sia dal tenore letterale dell'espressione "tenuto conto", sia dalla pluralità delle fonti richiamate). Nulla esclude, perciò, che il giudice pur avendo come punto di riferimento le tariffe vigenti o gli usi locali, in considerazione della specificità del caso adotti un criterio equitativo per determinare il compenso.
Essenziale è che - come affermato in motivazione dalla Corte
costituzionale - sia tenuta ferma l'esigenza di non assegnare alla norma un contenuto del tutto irrisorio e puramente simbolico, oppure ingiustificatamente diverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe.
Già questa Corte (V. Cass. Sez. I, 11.4.1994 Adragna) ha ritenuto esatta - anche dopo la declaratoria della illegittimità
Costituzionale dell'art. 5 L. 836/65 - la decisione con cui il giudice del merito abbia disapplicato le tariffe richiamate dall'interessato in quanto, non hanno forza vincolante per l'autorità giudiziaria ed abbia proceduto alla liquidazione secondo equità, tenuto conto di tutte le circostanze concrete.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1998