Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10797 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ALT IN NOME DELIOPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 21211/00 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 20403 CELENTANO Consigliere Dott. Walter Rep. Dott. Aniello NAPPI Consigliere Ud. 06/02/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI BASSIGNANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso l'avvocato PAOLETTI NICOLO', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NANDA GALLI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
NS IA LO;
intimato avverso la sentenza n. 22/00 del Giudice di pace di 2002 VALENZA, depositata il 15/06/00; 271 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 29-4-2000 EN AN PA proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Valenza, ai sensi dell'art. 23 della 1. n. 689/81, avverso il verbale di contestazione di infrazione del Codice della Strada (art. 142, 8° comma) per superamento dei limiti di velocità, accertata me- diante autovelox. L'adito Giudice, con la sentenza in esame, accoglieva il ricorso. Ricorre per cassazione, con due motivi, il Comune di Bassignana;
non ha svolto attività difensiva l'intimato Sindaco di Bassignana. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 101, 112, 163 bis c.p.c. nonché de- gli artt. 22 e 23 della l. n. 689/81, e relativo difetto di motivazione, per avere il Giudice di Pace provveduto, non sussistendo i presupposti di legge, ad abbreviare i termini in ordine alla fissazione dell'udienza di comparizione. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 112, 115, 156, 215 c.p.c. nonché degli artt. 2697, 2699, 2700, 2712 c.c., e relativo difetto di motivazione, per avere il Giudice di Pace pronun- ciato oltre la domanda senza svolgere alcuna attività istruttoria. Deve, preliminarmente, rilevarsi che il ricorso è inammissibile. E Come già sostenuto da questa Corte, con indirizzo giurisprudenziale pienamente condivisibile (tra le altre, Cass. n. 4711/99 m. 526247; Cass. n. 1091/99 m. 523068), in caso di impugnazione della decisione del giudice di primo grado in ordine all'opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione alle norme sulla circolazione stradale, ai sensi dell'art. 142 bis della 1. n. 122/1989 e dell'art. 203 del D. Lgs. n. 285/1992, anche sulla base dell'interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte Costituzionale, legittimato attivo è il Prefetto nei cui confronti l'interessato avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo e che sarebbe stato comunque competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ove non “scavalcata" dalla proposizione del ricorso giurisdi- zionale. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza del Giudice di Pace che ha deciso sull'opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, qualora detto ricorso risulti proposto anziché dal Prefetto dal Comune del Comando dei Vigili Urbani cui appartiene il verbalizzante. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato comporta il non doversi provve- dere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In Roma, il 6-2-2002 L'estensore Il Presidente B AL H i h Marie D Jums IL CANCELLIET DEPOSITATA in Oggi, 23 LUG 2902 ANCE FR