Sentenza 3 febbraio 1998
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché quest'ultimo provveda a inserire nel fascicolo l'originale di titoli sulla cui falsità si discuteva, allegati agli atti in copia. Si tratta infatti di una statuizione interlocutoria in ordine alla prova che non determina alcuna regressione del procedimento, essendo gli atti stati restituiti al pubblico ministero non per riaprire la fase delle indagini ma al solo fine di consentire l'adempimento dell'incombente richiesto.
Commentario • 1
- 1. Brevi spunti sulla sindacabilità giudiziale della scelta espulsiva ed onere datoriale del cd. repêchage in materia di licenziamento individuale per giustificato…Vanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2005
? noto che in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo obiettivo (i.e.: ?. . . ragioni inerenti all?attivit? produttiva, all?organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa?, cos? l?art. 3, legge 15 luglio 1966 n. 604 – Norme sui licenziamenti individuali), la giurisprudenza, differentemente dalla dottrina come si dir?, sia unanime nell?affermare che il giudice non possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell?impresa, pena la violazione dell?art. 41 Cost.. I giudici, quindi, sono concordi nel ritenere sindacabile il provvedimento espulsivo quando non risponda ai precetti di buona organizzazione aziendale e razionalit? tecnica, con il risultato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1998, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Troiano Presidente del 3/2/1998
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 398
3. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Sergio Di Amato Consigliere N. 27871/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TT IL,
avverso l'ordinanza lo giugno 1997 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola.
Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
1. Nel corso dell'udienza preliminare a carico di TT IL, imputata di avere falsamente accusato RB CO e ZI OC del reato di falso in cambiali, dopo la richiesta del Pubblico ministero e della parte civile di rinvio a giudizio della TT e dopo che il difensore dell'imputata aveva domandato l'assoluzione per non aver commesso il fatto per non essere stati trasmessi dal Pubblico ministero gli originali dei titoli falsificati, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, con ordinanza del 10 giugno 1997, rilevato che i detti titoli erano stati inviati in copia e non in originale, e che comunque, gli stessi non avrebbero potuto essere acquisti al processo, disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, "invitandolo ad acquisire gli originali delle denunce di TT IL, acquisite in copia al procedimento odierno"; rinviava, quindi, l'udienza al 17 ottobre 1997. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la TT, denunciandone l'abnormità, in quanto "provvedimento estraneo alle regole proprie dell'iter procedimentale", per di più determinante una non consentita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle sue requisitorie, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, avendo il Giudice per le indagini preliminari esorbitato dall'ambito dei suoi poteri, quali delineati dall'art. 422 c.p.p.
4. Il ricorso è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte suprema un provvedimento può definirsi abonorme quando, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo questo il solo strumento processuale utilizzabile per rimuoverne gli effetti. L'abnormità, poi, può profilarsi sia quando il provvedimento, per la sua singolarità, non sia inquadrabile strutturalmente nell'ordinamento processuale. sia quando, pur essendo manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Sotto il profilo, funzionale, ancora, può definirsi tale il provvedimento che, pur non estraneo al sistema normativo, determini una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr., da ultimo, Sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista). Non contrasta con la detta linea interpretativa la statuizione (ricordata dal Procuratore Generale nelle sue requisitorie) secondo cui deve definirsi abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché disponga una nuova consulenza tecnica, perché tale provvedimento è davvero estraneo alle regole dell'iter procedimentale in cui si verte ed, inoltre, ha per effetto una inammissibile regressione del procedimento alla fase anteriore (Sez. V, 11 febbraio 1994, Barbieri). Un simile provvedimento, infatti, oltre a contrastare con i poteri acquistivi della prova attribuiti al giudice per le indagini preliminari dall'art. 422 c.p.p., si pone anche come un irreversibile ostacolo alla prosecuzione del processo, per l'implicita statuizione della insussistenza della condizioni per l'esercizio dell'azione penale;
cosi da compromettere la stessa osservanza dell'art. 112 Cost. Tanto più che, con la sentenza 10 marzo 1994, n. 77, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni - e, dunque, anche nel caso di cui all'art. 392, comma 1, lett. f, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.
Nulla di tutto ciò può essere, invece, addebitato al provvedimento oggetto di denuncia che ne' può definirsi affetto da vizio alcuno nè appare contrassegnato da un contenuto talmente singolare da determinare un, indebita regressione del procedimento o una stasi dello stesso.
Sotto il primo profilo, l'ordinanza impugnata si è limitata a richiedere di inserire nel fascicolo gli originali delle denunce allegate in copia;
cosi da non esorbitare dai poteri "direttivi" esercitabili dal giudice nell'udienza preliminare. Oltre tutto, risultando i detti poteri - circoscritti all'acquisizione di documenti - già depositati a norma dell'art. 419, comma 2, c.p.p. - finalizzati (almeno cosi sembrerebbe dedursi dal testo del provvedimento denunciato) alì espletamento di una perizia, mezzo di prova esperibile officio iudicis.
Ma pure ove si volesse ritenere violato l'art. 422 c.p.p., tale provvedimento non potrebbe mai definirsi abnorme, trattandosi di statuizione interlocutoria in ordine alla prova (i documenti di cui è stata disposta l'acquisizione), inidonea a produrre effetti non rimuovibili nella stessa fase o in una eventuale fase successiva. Con ciò si vuoi precisare che nessuna regressione è stata operata dal giudice a quo, che ha trasmesso gli atti al pubblico ministero non per riaprire la fase delle indagini ma solo per consentire di adempiere 1, incombente richiesto. Il tutto secondo quanto emerge chiaramente dalla stessa ordinanza, che ha mantenuto il processo nella fase rinviandone la trattazione ad altra udienza.
4. Il ricorso deve, pertanto essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1998