Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1998, n. 398
CASS
Sentenza 3 febbraio 1998

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Massime1

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché quest'ultimo provveda a inserire nel fascicolo l'originale di titoli sulla cui falsità si discuteva, allegati agli atti in copia. Si tratta infatti di una statuizione interlocutoria in ordine alla prova che non determina alcuna regressione del procedimento, essendo gli atti stati restituiti al pubblico ministero non per riaprire la fase delle indagini ma al solo fine di consentire l'adempimento dell'incombente richiesto.

Commentario1

  • 1Brevi spunti sulla sindacabilità giudiziale della scelta espulsiva ed onere datoriale del cd. repêchage in materia di licenziamento individuale per giustificato…
    Vanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2005

    ? noto che in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo obiettivo (i.e.: ?. . . ragioni inerenti all?attivit? produttiva, all?organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa?, cos? l?art. 3, legge 15 luglio 1966 n. 604 – Norme sui licenziamenti individuali), la giurisprudenza, differentemente dalla dottrina come si dir?, sia unanime nell?affermare che il giudice non possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell?impresa, pena la violazione dell?art. 41 Cost.. I giudici, quindi, sono concordi nel ritenere sindacabile il provvedimento espulsivo quando non risponda ai precetti di buona organizzazione aziendale e razionalit? tecnica, con il risultato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1998, n. 398
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 398
Data del deposito : 3 febbraio 1998

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