Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2009, n. 25615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25615 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 22/04/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1685
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 003626/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER VI N. IL 18/06/1937;
2) UE CA N. IL 29/10/1932;
avverso SENTENZA del 16/09/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Monastero Francesco;
udito il P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 16 settembre 2005, la Corte di appello di Milano, previa riqualificazione del fatto di cui al capo d) della rubrica ai sensi dell'art. 646 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11, confermava la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città, in data 10 marzo 2004, aveva condannato RT NZ e LI RL alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 800,00 (ottocento/00) di multa, per il delitto di circonvenzione di incapace.
Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione i difensori degli imputati deducendo, con un primo motivo, manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla stessa affermazione di responsabilità degli imputati, nonché, con un secondo motivo, mancanza di motivazione e violazione di legge con riferimento alla pena e, deducendo, infine, la prescrizione del reato. In particolare, quanto al primo motivo, il ricorrente censura tutte le argomentazioni che i giudici di appello hanno posto a base della affermazione di responsabilità degli imputati rilevando l'erroneità dell'affermazione che la parte offesa era "del tutto incapace" posta a base della sentenza perché illogica e in violazione del giudicato formatosi in merito all'ipotesi di circonvenzione di incapace originariamente contestata agli imputati.
Viceversa, ad avviso dei ricorrenti, i giudici dell'appello avrebbero completamente riscritto la sentenza di primo grado ignorando completamente la conclusione cui era giunto detto giudice circa la "capacità di discernimento niente affatto trascurabile" della persona offesa.
Il ricorso è fondato solo con riferimento alla richiesta di dichiarare la estinzione del reato per prescrizione, invero maturata nel novembre del 2005.
In presenza di tale causa estintiva del reato, questa Corte, com'è evidente, deve procedere al controllo della sentenza impugnata solo in adempimento dell'obbligo di dichiarare, eventualmente, una più favorevole causa di proscioglimento, in conformità e con i limiti dell'accertamento conseguente ai vizi deducibili in sede di legittimità.
Controllo che, nel caso di specie, non determina, con riferimento alla posizione di entrambi gli imputati, una declaratoria diversa da quella estintiva per prescrizione sol considerando, da un lato, che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale non è affetta dai vizi logici affermati in ricorso e, dall'altro, che la stessa appare del tutto aderente a quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale e, quindi, non censurabile in sede di legittimità. In particolare, la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello si fonda sull'analisi della motivazione, del tutto incomprensibile, e, comunque, affatto giustificata dagli imputati, per la quale erano state poste in pagamento le fatture che riguardavano le prestazioni infermieristiche, motivazione legata, ad avviso dei giudici di appello, anche all'alterazione delle condizioni sanitarie della parte offesa che venivano ampiamente e dettagliatamente riepilogate.
Anche sotto tale profilo, sia detto incidenter, non vi è certo alcuna violazione del "giudicato" per avere il giudice di appello, peraltro con riferimento alla fattispecie di reato di appropriazione indebita, così diversamente qualificata la condotta originariamente contestata sub art. 643 cod. pen., esaminato le condizioni di salute della parte offesa, alla luce delle osservazioni mediche emerse dagli atti, e concluso che la stessa fosse "una persona decisamente anziana, con postumi rilevanti di un ictus avvenuto nel 1989 che lo ha lasciato a lungo in coma e poi in stato confusionale sino al 1993, quando era improvvisamente decisamente migliorato": e, comunque, una persona che, negli anni in questione, si presentava in condizioni generali di grave compromissione fisica e psichica. Ne consegue che la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata non merita censura.
Le doglianze concernenti la pena risultano assorbite dalla declaratoria di prescrizione.
Il LI è deceduto in Milano in data 27 dicembre 2006 (cfr. certificazione anagrafica acquisita agli atti): la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita ed in relazione a un rapporto processuale ormai estinto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato, nei confronti di LI RL, e per essere il reato estinto per prescrizione, nei confronti di RT NZ.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009