Sentenza 29 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7276 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMT7276% IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10 Risoluzione contratto SEZIONE TER Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18221/98 Dott. Vittorio DUVA - Presidente 21360/98 Dott. Ugo FAVARA Consigliere - Cron. 16763 Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN - - Consigliere Rep. 2581 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 07/02/01 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SANGION SECONDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Richiesta copia studio dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE G FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI per diritti L. 3000 2.9 MAG. 2001 MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato VANIN IL CANCELLIERE FEDERICO, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
OLIVIERI GIUSEPPE, HOTEL ALGERI DI OLIVIERI C SNC, FALL EMIL VIAGGI SRL;
CG502996 intimati e sul 2° ricorso n' 21360/98 proposto da: 2001 OLIVIERI GIUSEPPE, società HOTEL ALGERI di OLIVIERI 257 C.n.c., in persona della sua legale rappresentante pro- t tempore Vagnoni AN, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA CAVOUR 17, presso 10 studio dell'avvocato AMICI FRANCESCO, difesi dall'avvocato ESPOSTO ERASMO NICOLA, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonchè
contro
SANGION SECONDO;
- intimato avverso la sentenza n. 144/98 del Tribunale di PORDENONE, emessa i19/4/97, depositata il 20/03/98; RG.939/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato MASSIMO MARZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il 1 rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Pordenone, con sentenza del 21.6.1990, accogliendo la domanda proposta da CO ON contro l'Hotel Algeri, in persona del legale rappresentante Giuseppe Olivieri, e la S.r.l. Emilviag- gi (successivamente fallita), condannava i primi due 2 convenuti a restituire all'attore la somma di £.
3.700.000 anticipatamente versata quale corrispettivo per il soggiorno alberghiero nel periodo 4.8 18.8.1984, del quale il ON non aveva potuto usu- fruire a causa di un grave lutto familiare verificatosi il 2.8.1984, integrante, ad avviso del pretore, ipotesi di impossibilità della prestazione rilevante ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. . Pronunciando sull'appello dei convenuti soccomben- ti, al quale aveva resistito l'attore, il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 21.4.1998, lo accoglieva e rigettava la domanda. Considerava il tribunale: - che erroneamente il pretore aveva posto a fonda- mento della decisione la normativa concernente la riso- luzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, atteso che, individuata l'obbligazione del ON nel versamento del prezzo e quella dell'albergatore di prestare l'alloggio ed il vitto, entrambe erano state eseguite, avendo il ON pagato anticipatamente il corrispettivo del soggiorno in albergo ed avendo l'albergatore posto a disposizio- ne del cliente l'alloggio; - che il non avere il ON fruito del vitto e dell'alloggio, anticipatamente pagati, non rilevava ai fini della configurabilità di un indebito oggettivo. 3 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il San- gion sulla base di unico mezzo. Illustrato con memoria. Resiste, con controricorso, l'Hotel Algeri, che propone ricorso incidentale condizionato. Non ha svolto difese in questa sede il fallimento della S.r.
1. Emilviaggi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Con l'unico mezzo, denunciando violazione ed er- rata applicazione degli artt. 1463, 1256, 2041, 2033 C.C., omesso esame di fatti decisivi, omessa, contrad- dittoria e comunque insufficiente motivazione, il ri- corrente svolge due articolate censure.
2.1. Con la prima, deduce che erroneamente il tri- bunale ha escluso l'applicabilità della risoluzione del contratto per cui è causa per impossibilità sopravvenu- ta. Sostiene che la risoluzione deve essere ritenuta ammissibile: a) perché si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, come tale soggetto al detto rimedio;
b) perché erroneamente il tribunale ha ritenu- to che non solo il ON, ma anche l'albergatore avesse adempiuto, tenendo a disposizione del cliente la stanza;
c) perché si trattava di un contratto già sti- 4 ! pulato, come tale risolubile per impossibilità soprav- venuta o per altra causa prevista dal codice.
2.2. Con la seconda, deduce che del pari erronea- mente il tribunale ha escluso la ravvisabilità dell' indebito oggettivo. Sostiene che doveva ritenersi sussistente l'indebito: d) perché questo derivava dalla mancata fruizione del vitto e dell'alloggio; e) perché l'applicabilità delle norme sulla ripetizione dell'indebito è espressamente prevista dall'art. 1463 c.c.; f) perchè, a fronte dell'avvenuto pagamento anti- cipato del corrispettivo del soggiorno alberghiero, l'albergatore non aveva provato di non aver potuto uti- lizzare la camera a favore di altro cliente.
3. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili di censura.
3.1. Dispone l'art. 1463 c.c. che, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata per la so- pravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relati- ve alla ripetizione dell'indebito. Nella specie, la norma suindicata è stata invocata sul presupposto che si sarebbe estinta, per impossibi- lità sopravvenuta, la prestazione oggetto dell'obbligazione assunta dal cliente, che aveva con- cluso un contratto di soggiorno alberghiero, ma non aveva potuto usufruirne perché colpito da un grave lut- to familiare. Ora, la prestazione del cliente, in relazione al contratto avente ad oggetto il soggiorno in albergo, consiste nel pagamento del corrispettivo. Si tratta, quindi, di prestazione che, avendo ad oggetto una somma di denaro, è di per sé insuscettiva di divenire impos- sibile ai sensi dell'art. 1256 c.c. E comunque, nella specie, era già stata adempiuta mediante il pagamento anticipato del corrispettivo. Esclusa, per tali concorrenti ragioni, che si fosse estinta ex art. 1256 c.c., l'obbligazione del cliente, la quale soltanto rileva ai fini in esame secondo la prospettazione dell'attore, non era applicabile la ri- soluzione ex art. 1463 C.C. al contratto di soggiorno alberghiero stipulato tra il ON e l'Hotel Algeri. Risultano quindi infondate le deduzioni di cui al n.2.1., lettere a), b) e c).
3.2. Correttamente il tribunale ha ritenuto non ri- petibile, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 C.C., la somma versata quale pagamento anticipato del soggiorno alberghiero, successivamente non fruito dal cliente, atteso che l'indebito presuppone la originaria insussistenza di un titolo giustificativo o la sua ca- ducazione, mentre, nel caso in esame, tale presupposto non era riscontrabile, atteso che il pagamento è stato effettuato in esecuzione di un contratto validamente concluso, del quale il tribunale ha negato la risolu- zione, invocata per sopravvenuta impossibilità della prestazione del cliente. E non era rilevante, ai fini in esame, il comporta- mento tenuto dall'albergatore, dovendosi avere riguar- do, in relazione alla domanda nei sensi suindicati pro- posta ed alle ragioni di fatto che la sorreggevano, al- la sola prestazione oggetto dell'obbligazione assunta dal ON, in quanto in riferimento ad essa è stata prospettata l'impossibilità sopravvenuta, ravvisata nel grave lutto che aveva colpito il cliente. Impossibili- tà che il tribunale ha ritenuto non configurabile, con conseguente imputabilità al cliente della mancata frui- zione del vitto e dell'alloggio. Risultano quindi infondate le deduzioni di cui al n. 2.2., lettere d), e) ed f).
4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Consegue la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
6. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. 7 R.G. 18221
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso 1998 principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale 21360 condizionato;
compensa le spese. 1998 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 7.2.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE ребя T 250.000 Vitono touva 109 456T. 40000 тот. 190 000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, n 29 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 2.7 FEB. 2002. 4 Setie al n.
8.2.9.2 versate €. 149,77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77.) p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) I Responsabile Servizio Atti G art 130 (Dr. M. MY 3 . 0 2 0 N 8