Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato RUSSO PASQUALE, giusta mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 16/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GUERRA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Fondo Pensioni del Personale B.N.L. ricorre per Cassazione deducendo un articolato motivo avverso la sentenza n. 1/20/98 del 16 febbraio 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello del Fondo e confermava la sentenza di primo grado, secondo cui le somme versate al Fondo stesso dalla Costruzioni Generali Prefabbricati nel 1987 costituivano reddito da fabbricati. La Amministrazione si costituiva con mera memoria.
In sostanza, il Fondo aveva acquistato dalla Costruzioni Generali Prefabbricati un immobile sito in San Mauro Torinese, nell'atto di vendita la venditrice assumeva l'impegno ad integrare per alcuni anni il reddito derivante dai canoni locatizi del fabbricato, in modo da assicurare all'acquirente una "rendita minima garantita" di 475 milioni annui, In adempimento di tale clausola la Costruzioni Generali Prefabbricati versava 115 milioni al Fondo, che provvedeva, in via cautelativa, a inserirli nella propria denuncia dei redditi come reddito di capitale;
ma presentava nel contempo istanza di rimborso sostenendo che la relativa entrata non doveva essere qualificata come reddito bensì come minor spesa per acquisto di beni. Il rigetto della domanda di rimborso dava luogo alla presente controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Fondo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del D.P.R. n. 917/1986 degli artt. 1861 e ss., 1362 e ss. Codice civile (art. 360, n. 3 c.p.c). Sostiene il ricorrente che le somme versate dalla Costruzioni Generali Prefabbricati avrebbero costituito uno sconto o riduzione sul prezzo di acquisto e non avrebbero quindi costituito una entrata di reddito da immobile.
Il motivo deve essere disatteso.
È appena il caso di ricordare che in tema di interpretazione dei contratti non è sindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi riferimento ai criteri interpretativi sussidiali solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti all'individuazione del comune intento dei contraenti (Cass. 16 gennaio 2002, n. 397). Nel caso di specie il giudice di merito ha, con motivazione adeguata che regge al sindacato di legittimità, dedotto la portata del contratto dal tenore letterale dello stesso e dalla funzione cui esso adempiva: assicurare un reddito da capitale al Fondo, non dissimile da quello che avrebbe ricavato dai conduttori ove i canoni fossero risultati superiori.
Nè appare pertinente il richiamo contenuto nel ricorso al contratto di rendita perpetua di cui agli art. 1861 e segg. del codice civile. Poiché l'Avvocatura non ha svolto attività difensiva, non v'è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004