Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7379 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
се 61582 E 6 N 8 9 O 1 I / Z 5 4 LQ 2 / A . 6 R N 2 T . S R I 740/98; ud. 15/2/02; oggetto: invim, valore finale;
. B P G . E L D L R L A E . A D B D I A REPUBBLICA ITALIANA S A T E N I T E 1 R S 3 N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 1 I E T A S . E A N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Слои 20422 SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati FR Cristarella Orestano presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Giuseppe Vito Antonio Magno. 66 Salvatore Di Palma 66 FR Tirelli 66 ha pronunciato la seguente CORTE C ASACONE CAMPON CIVILE SENTENZA 61582 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
FR FA;
4 intimato 0 3 8 1 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 249/38 del 28 gennaio-9 ottobre 1997; sentiti il relatore cons. Graziadei;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che FR FA, con contratto del 23 dicembre 1981, ha venduto a NI HI e AT TO due porzioni di un fabbricato rurale per il prezzo di lire 2.000.000; -che l'Ufficio del registro di Formia, con avviso di accertamento, ha determinato il valore del bene trasferito in lire 8.000.000; -che il giudizio d'impugnazione di tale avviso, promosso da tutti i contraenti, è stato definito nel 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina con declaratoria d'inammissibilità del ricorso del venditore e con accoglimento parziale dei ricorsi degli acquirenti, riducendosi il valore imponibile a lire 3.000.000; -che lo stesso Ufficio, con riguardo all'invim dovuta dal venditore, ha emesso nel 1987 avviso di liquidazione per lire 3.179.000, sulla base del valore finale evidenziato da detto accertamento;
2 -che il FA ha versato l'indicata somma, e poi, impugnando l'avviso di liquidazione, ne ha chiesto il parziale rimborso, sostenendo l'operatività anche nei suoi confronti dell'esito di quel giudizio in tema d'imposta di registro nel rapporto con gli acquirenti;
-che la tesi è stata accolta dalla Commissioni tributaria di primo grado di Latina;
-che la decisione è stata condivisa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 9 ottobre 1997, sul rilievo della necessaria unitarietà del valore dei beni trasferiti nei rapporti impositivi attinenti allo stesso contratto;
-che l'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 29 settembre 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole di aver erroneamente ritenuto opponibile dal venditore il giudicato intervenuto in favore dei compratori, trascurando che il pagamento spontaneo dell'invim richiestagli con l'avviso di liquidazione implicava per il venditore stesso la perdita della possibilità di far valere solo successivamente detto giudicato, in via d'impugnazione dell'avviso medesimo;
-che il contribuente non ha svolto controdeduzioni;
-che il precedente giudizio, promosso contro l'avviso di accertamento di maggiore valore ai fini della tassazione di registro, si è concluso, come si è detto, con dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione del FA;
ル 3 -che tale esito della pregressa causa ha determinato la definitività per l'alienante del valore accertato ai fini dell'imposta di registro, cioè del parametro vincolante per il calcolo del valore finale influente per l'invim, ai sensi dell'art. 6 secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643; -che il FA, per contrastare l'applicazione della citata norma, non può opporre la diversa conclusione dell'altra causa nel rapporto con gli acquirenti, tenendosi conto che il presupposto per l'estensione ex art. 1306 secondo comma cod. civ. del giudicato favorevole ad altro debitore (sempre che ne concorrano le previste condizioni, inclusa quella la cui carenza è dedotta dalla ricorrente) è la radicale estraneità alla controversia conclusasi con quel giudicato (Cass. s.u. 22 giugno 1991 n. 7053), senza che sia consentito distinguere il caso in cui la partecipazione a detto giudizio abbia avuto un risultato negativo per ragioni processuali;
-che i rilievi svolti comportano l'accoglimento del ricorso, per ragionf in diritto prioritaria (ed assorbente) rispetto a quella addotta dall'Amministrazione, ed esigono, con la cassazione della sentenza impugnata, una conforme pronuncia di reiezione dell'iniziale domanda del contribuente (art. 384 primo comma cod. proc. civ.); -che la natura della problematica affrontata rende equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio;
p.q.m.
4 -accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, pronunciando nel merito, respinge la domanda del contribuente, compensando le spese dell'intero giudizio. Roma, 15 febbraio 2002. Il presidente Сл ива сме Il consigliere rel. est. IL CANCELLIERECT 20 MAG. 2002 Oggi Osvaldo Ascanio -- IL CANCELL T Osvaldo A N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R 6 T 2 I B S . I D R . G L A P L E . T A R D . U L B A B E I A D D T R I A E S I 1 T T N 3 R E 1 N E S E . T I S N A E A M 5