Sentenza 22 maggio 2015
Massime • 1
L'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. è limitata alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle "parti" processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo nel quale siano profferite, non potendo operare la previsione normativa nei riguardi di soggetti solo interessati al giudizio, come parti "potenziali" di esso. (Nella specie, la Corte ha escluso che potesse operare la richiamata esimente in caso di espressioni offensive contenute in scritti diretti ai singoli soci di una società, munita di personalità giuridica e rappresentata in giudizio dal liquidatore).
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- 1. Diffamazione: accusa un magistrato di parzialità senza prove, non sussiste il diritto di criticaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, non è configurabile la scriminante del diritto di critica giudiziaria quando si tacci un magistrato di parzialità per ragioni politiche senza che vi sia prova della verità storica del fatto, per la intrinseca offensività della affermazione, che involge gli imprescindibili caratteri di indipendenza ed autonomia nell'esercizio della funzione giudiziaria, risolvendosi in una critica alla persona, piuttosto che alle capacità professionali del magistrato (Cassazione penale sez. V - 25/10/2021, n. 45249). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale …
Leggi di più… - 2. Fax diffamatorio in cancelleria: condanna (Cass. 38424/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2015, n. 45173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45173 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2015 |
Testo completo
4 5 1 7 3/1 5 73 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. STEFANO PALLA 7850- Presidente - N - Rel. Consigliere- REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - N. 46130/2014 Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN TI N. IL 25/08/1932 avverso la sentenza n. 733/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del 06/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avvocato Mario Martorelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso producendo conclusioni scritte e nota spese;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Roberto Giansante in sostituzione dell'avv. Francesca DO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO '1.Con sentenza del 6.2.2014 la Corte d'appello di Ancona in parziale riforma della sentenza emessa dalla Sezione distaccata di Osimo del locale Tribunale, dichiarava DO TA responsabile ai soli fini civili e lo condannava al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede.
1.1. Il DO, in primo grado, era stato assolto dal delitto di diffamazione perché, indirizzando a tutti i soci della società "A.G. Erre s.c.a r.l." una lettera raccomandata contenente accuse nei confronti, fra l'altro, dell'amministratore MA EN, offendeva l'onore e la reputazione del predetto, in quanto gli attribuiva una "volontà di raggiro e di truffe" nella conclusione di due accordi risalenti al 15.06.2000 e al 22.08.2000 fra la "A.G. Erre" e la società "Fina Srl", in nome e per conto della quale scriveva in qualità di legale incaricato, ricorrendo l'esimente di cui all'art. 598 c.p., essendo le espressioni ingiuriose, comunque, riconducibili alla vertenza civile che all'epoca pendeva tra la predetta società e la società Fina srl, assistita appunto dall'avvocato DO e, pertanto, il loro contenuto asseritamente ingiurioso era escluso.
1.2.Il giudice d'appello riteneva, invece, che le espressioni offensive rivolte al MA, in qualità di legale rappresentante della A.G. Erre erano contenute in una missiva indirizzata, e ricevuta, dai soci della s.c.a r.l. che era stata citata in giudizio in persona del liquidatore dott. Mauro Tarantino, con esclusione, quindi, della partecipazione diretta e personale al giudizio, sia dei soci, che del MA, che non rivestiva più la carica di amministratore.
2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso, con il quale lamenta la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b,) c) ed e) c.p.p., per erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta non applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 c.p., non apparendo condivisibile la valutazione dalla Corte d'Appello, che ha considerato il MA ed i soci della AG Erre soggetti "estranei" alla vertenza civile;
in particolare, il MA nella sua veste di ex amministratore della cooperativa AG Erre, era stato il diretto responsabile della condotta che aveva dato origine alla vertenza possessoria civilistica, per cui non poteva non essere considerato parte ai fini civilistici, avendo egli titolo - e, 1 dunque, essendo pienamente legittimato non solo a prenderne parte come autore degli atti gestori che avevano dato luogo alla vertenza, ma anche parteciparvi in veste di convenuto personalmente, proprio per quegli atti compiuti, quando rivestiva l'incarico di amministratore;
dunque l'amministratore, pur non partecipe al giudizio possessorio, avrebbe potuto comunque prendervi parte o comunque essere chiamato in causa, mentre i soci, ai quali pure la missiva era stata indirizzata, andavano considerati non certo come estranei, proprio perché la lettera era stata loro indirizzata nella veste di soci per avvisarli dell'operato dell'amministratore e per contestare anche una loro ipotetica responsabilità, considerato che per i fatti in contestazione era stata sporta una denuncia penale all'Autorità Giudiziaria;
al di là della pacifica possibilità dell'applicazione della scriminante di cui all'art. 598 c.p., a ben vedere nel testo della lettera non è nemmeno minimamente ravvisabile un intento diffamatorio poiché essa si è risolta in una presa di posizione e quindi sostanzialmente in una inequivocabile contestazione di responsabilità nei confronti di tutti i destinatari, quindi anche nei confronti dei soci cui era stata volutamente indirizzata per tale scopo;
inoltre la sentenza della Corte d'Appello non è neppure condivisibile laddove afferma che lo stesso imputato era consapevole del fatto che tale missiva non era destinata ad essere utilizzata unicamente all'interno del processo, poiché essa non è stata nemmeno prodotta unitamente al ricorso possessorio, atteso che come dimostrato al primo giudice la missiva era stata inviata quando il giudizio civile possessorio era già stato radicato dalla società Fina s.r.l. e, comunque, nel medesimo contesto temporale con lo scopo di informare i soci di quanto si era verificato per l'adozione di eventuali misure nei confronti dei responsabili ed anche eventuali azioni di responsabilità nell'ambito del procedimento civile instaurato;
il ricorso, infatti, è stato depositato in Tribunale il 23.8.2001, ma predisposto dall'avv. DO il 14.8.2001 e consegnato al collega domiciliatario, perché provvedesse al deposito materiale il 18.8.01 mentre la missiva è stata spedita il giorno 24.8.2001 (a distanza di 9 giorni dal ricorso) a dimostrazione del fatto che l'unico intento perseguito dall'avv. DO, lungi dall'essere diffamatorio, era esclusivamente quello di informare dell'accaduto tutti i soggetti a vario titolo coinvolti.
3. In data 13.5.2015 è stata depositata dal difensore della parte civile MA EN memoria ex art. 121 c.p.p., con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1.Punto cruciale del presente giudizio è l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598 c.p. alle offese nei confronti di MA EN, ex 2 amministratore della A.G. Erre s.c.ar.l., contenute nella missiva inviata a mezzo raccomandata dall'avv. DO Giambattista a tutti i soci della predetta A.G. Erre. Da quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata nei confronti della A.G. Erre s.c.ar.l. in persona del liquidatore Mauro Tarantino, era stata proposta azione possessoria dalla Fina s.r.l. e la missiva in contestazione risulta inviata dal legale della Fina, avv. DO, in pendenza dell'azione civile possessoria, al fine di portare a conoscenza dei soci della A.G. il comportamento del MA in occasione della conclusione dei due accordi indicati in imputazione ritenuti caratterizzati da una "volontà di raggiro e di truffe" da parte del MA.
2. Giova innanzitutto richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui l'esimente di cui all'art. 598 c.p. - concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (nella specie un procedimento disciplinare) non è applicabile, - Sismo content a qualora le espressioni offensive in scritti inviati Soggetti che non siano i legittimi contraddittori del procedimento, in quanto l'operatività dell'esimente - funzionale al libero esercizio del diritto di difesa deve restare circoscritta all'ambito del giudizio, ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano profferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo (cfr. Sez. 5, n. 7633 del 18/11/2011, Rv. 252161) con la conseguenza che essa non è applicabile qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra sede (Sez. 5, n.20058 del 06/11/2014).
3. Orbene, nel caso di specie, i soggetti destinatari della missiva non erano "parte" del giudizio civile possessorio che vedeva, invece, quale convenuta la A.G. Erre s.c.ar.l., società munita di personalità giuridica, e non i singoli soci, né tantomeno l'ex amministratore MA EN, essendo la società predetta rappresentata dal liquidatore. In tale contesto, pertanto, la decisione dei giudici di merito, con la quale è stata ritenuta "ingiuriosa" l'attribuzione della "volontà di raggiro e di truffe" al MA e che non ha applicato l'esimente in questione appare priva di vizi, alla luce dei principi innanzi riportati, che escludono la ricorrenza della scriminante in caso di invio degli scritti difensivi a soggetti "diversi" dai legittimi contradditori nel processo (cfr., tra le altre, Cass sez. 5, 16.10.2002, n. 40725, rv. 22318).
4. Neppure può sostenersi, come fa il ricorrente, che le offese contenute nello scritto oggetto di contestazione debbano ritenersi scriminate, siccome contenute in una missiva inviata a soggetti- i soci della AG Erre- comunque "interessati" alla vicenda, oggetto di giudizio, potendo essi intervenire nel processo, ovvero agire successivamente nei confronti del MA per la responsabilità di quest'ultimo nella vicenda. 3 4.1. Tale interpretazione non appare condivisibile, in primo luogo, per il dato letterale della previsione di cui all'art. 598 c.p., che, nel riferimento testuale a "parti o patrocinatori", non pare consentire un'interpretazione estensiva sino a ricomprendere "offese" contenute in scritti non rivolti alle parti (attuali) del giudizio, ma a soggetti terzi, "potenziali" parti, o comunque a meri interessati alle sorti del giudizio. Il dato letterale, si coniuga con la ratio della norma, che è indubbiamente quella di consentire, a certe condizioni, un ridimensionamento (o meglio una valenza scriminante) di quelle offese sviluppatesi in un ambito circoscritto, già in sé conflittuale, quale è un procedimento amministrativo o giudiziario, che vede contrapporsi interessi nell'ambito di un contraddittorio che frequentemente è caratterizzato da toni aspri siccome strumentali ad una conclusione favorevole del procedimento. Ricomprendere nell'esimente in questione ipotesi in cui le offese siano portate "fuori" dal procedimento, che deve occasionarle, appare contrastare con lo spirito e le finalità della norma.
4.2. In ogni caso, anche a voler condividere, un indirizzo di legittimità, secondo il quale è sufficiente che le offese provengano da una parte o dal suo patrocinatore e che concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente innanzi alla autorità giudiziaria, a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle controparti о dai loro patrocinatori (Sez. 5, n. 22743 del 23/03/2011), si osserva che nella fattispecie in esame non pare che le offese in contestazione siano, comunque, strettamente riferibili all'oggetto del giudizio possessorio, essendo volte a rappresentare, nel riferimento alla "volontà di raggiro e di truffe" del MA, qualità negative dello stesso che paiono prescindere dalla vicenda oggetto di giudizio.
4.2.1.Sul punto giova richiamare il principio, secondo cui il nesso occorrente ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. deve intercorrere non già tra gli scritti o discorsi e l'oggetto della causa, bensì tra questo oggetto e le offese (eventualmente) contenute in quegli scritti o discorsi che devono riferirsi in modo diretto- e non mediato- ai fatti che hanno dato luogo alla controversia;
pertanto, il giudice deve prendere in esame specificamente e separatamente le espressioni offensive per stabilire se esse concernano l'oggetto del procedimento (e in tale caso rientrino nell' ambito di applicazione dell'esimente), o siano invece del tutto estranee all'oggetto del giudizio (Sez. 5, n. 1368 del 26/11/1986).
5.Il ricorso va, dunque, respinto, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi € 1900,00 oltre accessori.
p.q.m.
4 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi € 1900,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 22.5.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Stigma tama Stefano Palla Rosa Pezzullo حصةPozwalOlgehave P DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 11 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise шх 5