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Sentenza 19 dicembre 2023
Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2023, n. 50664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50664 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA PA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/04/2023 del TRIB. del RIESAME di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d.lgs. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza di riesame avanzata avverso il decreto di sequestro preventivo pronunciato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord
contro
IZ LA avente ad oggetto l'appartamento di edilizia popolare da costei in tesi accusatoria abusivamente occupato. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione IZ LA lamentando violazione di legge e di motivazione (art.606 lett b) ed e) c.p.p. in relazione all'articolo 125 c.p.p. e 633 c.p.). Il tribunale ha ritenuto irrilevante in maniera del tutto immotivata la procedura amministrativa conclusasi con l'accertamento della residenza in capo alla ricorrente presso l'appartamento in questione. La motivazione del provvedimento è apparente altresì nella parte in cui attribuisce rilevanza a circostanze quali la morosità nel pagamento dei canoni e l'istanza di regolarizzazione del Penale Sent. Sez. 2 Num. 50664 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 27/10/2023 rapporto abitativo all'esclusivo fine di escludere la valenza giustificativa delle stesse mentre invece esse escludono totalmente il dolo richiesto per il reato di cui all'articolo 633 c.p.. La motivazione del provvedimento è apparente anche in relazione alla mancata valorizzazione dei dati anagrafici effettivi, all'istanza di regolarizzazione della rapporto abitativo nonché al rilevante decorso del tempo, tutti elementi che rendono di fatto inesistente il periculum in mora. 3. Con memoria inviata per mali, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi su cui è basato non sono consentiti, sono generici e comunque sono manifestamente infondati. 2. Iniziando dal primo profilo, essi sono espressi in maniera tale da confondere le critiche di merito con quelle di legittimità del provvedimento fin dalla relativa rubrica: sia nel primo che nel secondo motivo si evoca la violazione di legge (art.606 lett.b c.p.p. in relazione all'art.125 c.p.p.) salvo far derivare tale vizio di legge da un vizio della motivazione "carente, illogica e contraddittoria" (pg.2 e pg.5 del ricorso). Si tratta di una tecnica espositiva che tende (consapevolmente o meno) a trasformare la natura del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione da giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Appare allora necessario preliminarmente ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 3. D'altro canto che attraverso i motivi si cerchi di reintrodurre aspetti di valutazione del merito è reso palese dalla formulazione congiunta e confusa di tutti tre i profili di critica della motivazione ex art.606 lett. e) c.p.p., vale a dire la carenza, illogicità (nemmeno manifesta, come richiesto dalla norma) e contraddittorietà, ciò che renderebbe il motivo di per sé inammissibile per genericità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo). 4. Infine, i motivi sono pure manifestamente infondati. Le valutazioni operate dal Tribunale in ordine alla illegittimità dell'occupazione, involgendo l'esame del quadro fattuale sottoposto, sono articolate e per nulla contraddittorie o illogiche (tantomeno 'manifestamente' illogiche). Concludendo che in base agli stessi documenti prodotti dalla difesa (ritenuti 'particolari' per le inusuali modalità di redazione) non possa affermarsi provato che la ricorrente convivesse con l'intestatario dell'appartamento nel k La Presidente lkosi e.ve» ore \ Eli bett 4 a momento (dicembre 1998) in cui questi lasciò l'appartamento, il Tribunale correttamente e congruamente esclude il rilievo solo civilistico della vicenda per insussistenza del dolo dell'arbitrarietà dell'occupazione. Inconferenti sono gli argomenti addotti dalla difesa, che fanno riferimento ad aspetti irrilevanti (l'accertamento della dimora abituale è questione di fatto, che prescinde dagli aspetti della legittimità dell'occupazione; il pagamento dei canoni di locazione) in quanto successivi alla commissione del reato o ampiamente valutati dal Tribunale. Quanto al periculum in mora, tutti i motivi addotti guardano al passato, cioè a circostanze accadute e ritenute idonee a 'sanare' il rapporto. Una volta accertato il fumus, tuttavia, esse divengono inconferenti poiché nulla dicono sulla ragione di pericolo nel ritardo evidenziato dal Tribunale del Riesame ed individuato nell'aggravamento del danno implicito nella protrazione del delitto. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della!, somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così d ciso in Ro a, 27 ottobre 2023 Il Con igliere rela RA esco FI
letta la memoria del Sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d.lgs. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza di riesame avanzata avverso il decreto di sequestro preventivo pronunciato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord
contro
IZ LA avente ad oggetto l'appartamento di edilizia popolare da costei in tesi accusatoria abusivamente occupato. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione IZ LA lamentando violazione di legge e di motivazione (art.606 lett b) ed e) c.p.p. in relazione all'articolo 125 c.p.p. e 633 c.p.). Il tribunale ha ritenuto irrilevante in maniera del tutto immotivata la procedura amministrativa conclusasi con l'accertamento della residenza in capo alla ricorrente presso l'appartamento in questione. La motivazione del provvedimento è apparente altresì nella parte in cui attribuisce rilevanza a circostanze quali la morosità nel pagamento dei canoni e l'istanza di regolarizzazione del Penale Sent. Sez. 2 Num. 50664 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 27/10/2023 rapporto abitativo all'esclusivo fine di escludere la valenza giustificativa delle stesse mentre invece esse escludono totalmente il dolo richiesto per il reato di cui all'articolo 633 c.p.. La motivazione del provvedimento è apparente anche in relazione alla mancata valorizzazione dei dati anagrafici effettivi, all'istanza di regolarizzazione della rapporto abitativo nonché al rilevante decorso del tempo, tutti elementi che rendono di fatto inesistente il periculum in mora. 3. Con memoria inviata per mali, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi su cui è basato non sono consentiti, sono generici e comunque sono manifestamente infondati. 2. Iniziando dal primo profilo, essi sono espressi in maniera tale da confondere le critiche di merito con quelle di legittimità del provvedimento fin dalla relativa rubrica: sia nel primo che nel secondo motivo si evoca la violazione di legge (art.606 lett.b c.p.p. in relazione all'art.125 c.p.p.) salvo far derivare tale vizio di legge da un vizio della motivazione "carente, illogica e contraddittoria" (pg.2 e pg.5 del ricorso). Si tratta di una tecnica espositiva che tende (consapevolmente o meno) a trasformare la natura del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione da giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Appare allora necessario preliminarmente ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 3. D'altro canto che attraverso i motivi si cerchi di reintrodurre aspetti di valutazione del merito è reso palese dalla formulazione congiunta e confusa di tutti tre i profili di critica della motivazione ex art.606 lett. e) c.p.p., vale a dire la carenza, illogicità (nemmeno manifesta, come richiesto dalla norma) e contraddittorietà, ciò che renderebbe il motivo di per sé inammissibile per genericità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo). 4. Infine, i motivi sono pure manifestamente infondati. Le valutazioni operate dal Tribunale in ordine alla illegittimità dell'occupazione, involgendo l'esame del quadro fattuale sottoposto, sono articolate e per nulla contraddittorie o illogiche (tantomeno 'manifestamente' illogiche). Concludendo che in base agli stessi documenti prodotti dalla difesa (ritenuti 'particolari' per le inusuali modalità di redazione) non possa affermarsi provato che la ricorrente convivesse con l'intestatario dell'appartamento nel k La Presidente lkosi e.ve» ore \ Eli bett 4 a momento (dicembre 1998) in cui questi lasciò l'appartamento, il Tribunale correttamente e congruamente esclude il rilievo solo civilistico della vicenda per insussistenza del dolo dell'arbitrarietà dell'occupazione. Inconferenti sono gli argomenti addotti dalla difesa, che fanno riferimento ad aspetti irrilevanti (l'accertamento della dimora abituale è questione di fatto, che prescinde dagli aspetti della legittimità dell'occupazione; il pagamento dei canoni di locazione) in quanto successivi alla commissione del reato o ampiamente valutati dal Tribunale. Quanto al periculum in mora, tutti i motivi addotti guardano al passato, cioè a circostanze accadute e ritenute idonee a 'sanare' il rapporto. Una volta accertato il fumus, tuttavia, esse divengono inconferenti poiché nulla dicono sulla ragione di pericolo nel ritardo evidenziato dal Tribunale del Riesame ed individuato nell'aggravamento del danno implicito nella protrazione del delitto. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della!, somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così d ciso in Ro a, 27 ottobre 2023 Il Con igliere rela RA esco FI