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Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2023, n. 50110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50110 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 50110 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 05/12/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva condannato RI SA per il delitto un furto pluriaggravato ai danni della ditta "Distilleria F.11i Russo", sottraendo circa 90 litri di gasolio dal serbatoio di un autocarro posto lungo la pubblica via, di proprietà della citata ditta (in Sant'Alfio il 27/11/2011), con l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., giudicata equivalente a una delle aggravanti contestate, ha rettificato il giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen., dichiarando l'attenuante equivalente a tutte le aggravanti contestate e alla recidiva, rideterminando favorevolmente la pena in mesi sei di reclusione e euro 180,00 di multa e confermando nel resto. 2. La Corte territoriale, cui era stato devoluto solo il punto della decisione di primo grado inerente al trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle generiche prevalenti rispetto alle contestate aggaravanti e, in ogni caso, previa rimodulazione del bilanciamento tra gli elementi circostanziali riconosciuti, ha ritenuto l'imputato non meritevole delle attenuanti generiche, ma ha comunque rimodulato il giudizio di comparazione, bilanciando in termini di equivalenza l'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. con la recidiva e le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 7, cod. pen., contenendo infine la pena in misura pari al minimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 624, cod. pen., quanto alla pena detentiva e prossima ad esso quanto a quella pecuniaria (euro 180,00), tenuto conto del valore intrinseco del bene sottratto e dell'assenza di ulteriori danni. 3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha censurato la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle generiche, non essendo stato operato alcun rinvio giustificativo alle modalità e circostanze del fatto e al comportamento processuale dell'imputato. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo. Premesso che la Corte d'appello ha rettificato l'errore commesso dal primo giudice nell'operare il giudizio di comparazione ai sensi delVart. 69, cod. pen., giudizio che, per sua natura, è unitario (sez. 3, n. 19112 del 10/3/2016, I., Rv. 266587-01; sez. 6, n. 6 del 26/11/2013, dep. 2014, Acquafredda, Rv. 258457-01; sez. 5, n. 16354 del 17/12/2018, dep. 2019, Di Caro, Rv. 275908-01), deve rilevarsi che il motivo non è correlato alla esposizione di una ragione in fatto o in diritto a sostegno della censura, non contenendo indicazioni circa gli elementi sui quali sarebbe caduto l'allegato silenzio motivazionale. Pertanto, già sotto tale, 2 dirimente aspetto, va ribadita l'inammissibilità del motivo non scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 2. In ogni caso, deve anche rilevarsi che lo stesso atto di gravame non ha fatto sorgere, per la sua estrema genericità, un onere di motivazione in capo al giudice dell'appello, il quale ha ritenuto l'imputato non meritevole delle generiche, a fronte di una richiesta non giustificata da alcun elemento indicato a sostegno della stessa sul quale possa cogliersi il dedotto vizio motivazionale, peraltro attestando la pena detentiva al minimo edittale previsto per l'ipotesi base e quella pecuniaria in maniera prossima ad esso. Infatti, va riaffermato che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808-01; sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700-01). Inoltre, in base al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, deve pure ricordarsi che le generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, poiché la loro ratio è quella di consentire al giudice, nella sua motivata discrezionalità, di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis , Rv. 265826; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Mangi/ano, Rv. 279549; sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 5 dicembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente lt ,U - GA EL triz
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 50110 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 05/12/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva condannato RI SA per il delitto un furto pluriaggravato ai danni della ditta "Distilleria F.11i Russo", sottraendo circa 90 litri di gasolio dal serbatoio di un autocarro posto lungo la pubblica via, di proprietà della citata ditta (in Sant'Alfio il 27/11/2011), con l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., giudicata equivalente a una delle aggravanti contestate, ha rettificato il giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen., dichiarando l'attenuante equivalente a tutte le aggravanti contestate e alla recidiva, rideterminando favorevolmente la pena in mesi sei di reclusione e euro 180,00 di multa e confermando nel resto. 2. La Corte territoriale, cui era stato devoluto solo il punto della decisione di primo grado inerente al trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle generiche prevalenti rispetto alle contestate aggaravanti e, in ogni caso, previa rimodulazione del bilanciamento tra gli elementi circostanziali riconosciuti, ha ritenuto l'imputato non meritevole delle attenuanti generiche, ma ha comunque rimodulato il giudizio di comparazione, bilanciando in termini di equivalenza l'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. con la recidiva e le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 7, cod. pen., contenendo infine la pena in misura pari al minimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 624, cod. pen., quanto alla pena detentiva e prossima ad esso quanto a quella pecuniaria (euro 180,00), tenuto conto del valore intrinseco del bene sottratto e dell'assenza di ulteriori danni. 3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha censurato la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle generiche, non essendo stato operato alcun rinvio giustificativo alle modalità e circostanze del fatto e al comportamento processuale dell'imputato. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo. Premesso che la Corte d'appello ha rettificato l'errore commesso dal primo giudice nell'operare il giudizio di comparazione ai sensi delVart. 69, cod. pen., giudizio che, per sua natura, è unitario (sez. 3, n. 19112 del 10/3/2016, I., Rv. 266587-01; sez. 6, n. 6 del 26/11/2013, dep. 2014, Acquafredda, Rv. 258457-01; sez. 5, n. 16354 del 17/12/2018, dep. 2019, Di Caro, Rv. 275908-01), deve rilevarsi che il motivo non è correlato alla esposizione di una ragione in fatto o in diritto a sostegno della censura, non contenendo indicazioni circa gli elementi sui quali sarebbe caduto l'allegato silenzio motivazionale. Pertanto, già sotto tale, 2 dirimente aspetto, va ribadita l'inammissibilità del motivo non scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 2. In ogni caso, deve anche rilevarsi che lo stesso atto di gravame non ha fatto sorgere, per la sua estrema genericità, un onere di motivazione in capo al giudice dell'appello, il quale ha ritenuto l'imputato non meritevole delle generiche, a fronte di una richiesta non giustificata da alcun elemento indicato a sostegno della stessa sul quale possa cogliersi il dedotto vizio motivazionale, peraltro attestando la pena detentiva al minimo edittale previsto per l'ipotesi base e quella pecuniaria in maniera prossima ad esso. Infatti, va riaffermato che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808-01; sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700-01). Inoltre, in base al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, deve pure ricordarsi che le generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, poiché la loro ratio è quella di consentire al giudice, nella sua motivata discrezionalità, di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis , Rv. 265826; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Mangi/ano, Rv. 279549; sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 5 dicembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente lt ,U - GA EL triz