Sentenza 4 maggio 2010
Massime • 1
In materia di sequestro preventivo d'urgenza disposto dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, la mancata restituzione del bene sequestrato, in caso di inosservanza del termine di dieci giorni per l'emissione dell'ordinanza di convalida, non rende invalido il decreto di sequestro adottato pur tardivamente dal giudice per le indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2010, n. 21920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21920 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 04/05/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 648
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - N. 9861/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV EN, n. a Ferrara il 22 giugno 1948;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna depositata il 30 gennaio 2010;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M., Dott. MARTUSCIELLO Antonio, che ha chiesto l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha confermato in sede di riesame il sequestro preventivo della somma di Euro 13.850,00 disposto nei confronti di EN MA, persona sottoposta a indagini e alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari per associazione a delinquere, frode informatica e truffa aggravata ai danni dello Stato.
Ricorre per cassazione EN MA e deduce violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 3 ter. Lamenta che il decreto di sequestro, adottato dopo la convalida del sequestro operato in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria, fu dal giudice depositato in cancelleria il 9 dicembre 2009, sicché, pur essendo datato 5 dicembre 2009, intervenne oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di convalida formulata dal pubblico ministero il 27 novembre 2009.
Il ricorso è infondato.
Analogamente a quanto previsto per l'arresto in flagranza e il fermo, la decisione di convalida del sequestro preventivo, adottato in via d'urgenza dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non costituisce di per sè titolo sufficiente a conservare lo stato di indisponibilità dell'oggetto sequestrato. Per ottenere questo scopo, il Pubblico Ministero deve richiedere, contestualmente alla convalida, anche il decreto di sequestro, che il giudice potrà rifiutare, pur quando ritenga di convalidare l'operato della polizia giudiziaria e dello stesso pubblico ministero, o viceversa adottare, pur quando respinga la richiesta di convalida. Il giudice deve, infatti, verificare per un verso gli estremi dell'urgenza e dell'indifferibilità, per l'altro i presupposti del sequestro (Cass., sez. 1^, 22 novembre 1993, El Badaoni, m. 195927). Tuttavia i termini previsti dall'art. 321 c.p.p., comma 3 ter, riguardano l'ordinanza di convalida, non il decreto di sequestro. È vero che la convalida del sequestro urgente disposta senza il contestuale decreto di sequestro comporta la restituzione del bene sequestrato. Ma l'eventuale mancata restituzione non rende invalido il decreto di sequestro pur tardivamente sopravvenuto, che potrebbe intervenire anche dopo la restituzione dei beni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010