Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2002, n. 4583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4583 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
.C.62571 REPUBBLI045 8 3 /02 IN NOME DEL P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G. N. 748/99 Cron.10587 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N.68571 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
COOP START SERVIZI TECNICI ART TEATINI, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente legale domiciliata in ROMA VIA S. PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che la 2001 difende unitamente all'avvocato PILOTTI AIELLI 2719 ANTONIO, giusta procura a margine;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 109/98 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 13/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AMATO, che si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Cooperativa a responsabilità limitata START, costituita nel 1986 per prestare servizio di elaborazione dati alle aziende operanti nella provincia di Chieti, presentava domanda di esenzione decennale dall'IRPEG e dall'ILOR, ma l'Ufficio respingeva l'istanza, ritenendo che l'attività svolta dalla START, avesse natura professionale e non industriale. La cooperativa impugnava allora in sede giurisdizionale sia il diniego dell'esenzione, sia i vari autonomi accertamenti emessi a suo carico per gli anni 1988, 1989 e 1990. I procedimenti venivano riuniti e la START otteneva dal giudice di primo grado il riconoscimento del diritto all'esenzione, e l'annullamento dei vari accertamenti. Questa pronunzia veniva confermata, con sentenza 28 aprile / 13 ottobre 1998, dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che respingeva l'appello dell'Ufficio, ed argomentava che la cooperativa, con ben sei unità operative dislocate sul territorio, ed un investimento di oltre duecento milioni per l'acquisto di macchinari ed arredi, e l'assunzione di quindici dipendenti, costituiva "un opificio tecnicamente organizzato". l'Amministrazione 2. Propone ricorso per cassazione della sentenza finanziaria chiedendo l'annullamento impugnata con ogni pronunzia consequenziale, ed allegando 9 1 7 а 2 un unico motivo di impugnazione, in cui lamenta la violazione dell'art. 101 del T.U. 6 marzo 1978, e la falsa applicazione dell'art.105 del medesimo Testo Unico e dell'art.14 della legge primo marzo 1996, n.64, nonché l'omessa motivazione su di un punto decisivo e la violazione degli artt.67 e 75 del decreto 22 dicembre 1986, n.917. La Commissione avrebbe confuso le due agevolazioni previste, quella dell'art.101 per l'ILOR e quella dell'art. 105 per l'IRPEG. Invece le stesse avevano presupposti diversi, in quanto la prima prevedeva l'installazione di veri e propri stabilimenti, e la seconda si applicava, invece, alle imprese costituite in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive. L'Amministrazione ricorrente argomenta ancora che nel testo della sentenza vi sarebbe un salto logico, e che i servizi di elaborazione dati per la tenuta della contabilità di altre imprese non costituivano uno stabilimento industriale. La Commissione Regionale avrebbe erroneamente ritenuto validi anche ai fini dell'esenzione dall'ILOR i requisiti previsti invece per l'esenzione decennale dall'IRPEG.
3. Si oppone la cooperativa START con apposito controricorso nel quale chiede che il ricorso principale dell'Amministrazione venga respinto in quanto inammissibile ed infondato. La resistente argomenta, in particolare, che sarebbe stata la stessa Amministrazione finanziaria a confondere le due fattispecie di esonero fiscale dall'ILOR e dall'IRPEG finendo per sovrapporle. Secondo la resistente la Commissione Tributaria Regionale aveva verificato in modo rigoroso l'esistenza dei presupposti richiesti dalle norme. Per quanto riguarda l'esonero dall'IRPEG aveva ribadito che si era trattato di una nuova iniziativa produttiva radicata nei territori meridionali;
per quanto riguarda l'esonero dall'ILOR aveva sottolineato che esisteva una combinazione di lavoro e di beni produttivi tale da attribuire natura industriale all'attività svolta dalla START. Sottolineava, infine, come la decisione della Commissione Tributaria Regionale si fosse uniformata ad una relazione tecnica dell'UTE di Chieti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria non è fondato, e non può trovare accoglimento. La ricorrente lamenta, innanzi tutto, la violazione dell'art.101 del Testo Unico 6 marzo 1978, n.218, sugli interventi nel Mezzogiorno, nonché la falsa applicazione dell'art. 105 dello stesso Testo Unico. Queste norme disciplinano l'esenzione decennale, rispettivamente dalle imposte ILOR ed IRPEG, in favore delle imprese che operano nei territori meridionali. Per ciascuna di queste imposte vengono fissati, ai fini dell'esenzione, requisiti specifici, non coincidenti fra loro. Ciò non toglie che i benefici possano essere fruiti entrambi nel caso in cui i loro presupposti sussistano contemporaneamente.
2. L'art.101 disciplina l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi. Dispone al primo comma che "per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati" che si impiantino nei territori in cui si applicano i benefici della legge speciale è "concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR) sui redditi industriali" A parte il requisito della localizzazione dello stabilimento nelle zone territoriali di riferimento, l'esenzione richiede che i redditi stessi siano stati prodotti da stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.
3. Diversi, come si è detto, sono i requisiti fissati dall'art. 105 per l'esenzione dall'IRPEG. La norma stabilisce, al suo primo comma, che "l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori di cui indicati all'art.1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli artt.101 e 102 (norme, queste ultime, che disciplinano le ipotesi di esenzione dall'ILOR)." A parte quello della localizzazione, il presupposto di fatto dell'esenzione è la costituzione di una nuova impresa in forma societaria. Va ricordato, per completezza, senza che, peraltro, ciò incida sulla risoluzione del problema oggetto di causa, che, per effetto dell'art.14, n.5, della legge primo marzo 1986, n.64, l'esenzione parziale è stata sostituita dall'esenzione decennale totale.
4. Nel caso di specie è pacifico in causa che la START era costituita in forma societaria, precisamente di società cooperativa a responsabilità limitata, e che è destinata alla realizzazione di una nuova iniziativa produttiva, quella diretta alla produzione, in favore delle imprese locali, del servizio di elaborazione dati. Come tale ha sicuramente diritto all'esenzione decennale dall'IRPEG; del resto, per la verità, anche l'Amministrazione ricorrente non insiste specificamente su questo punto, e non sviluppa argomentazioni particolari per negare alla resistente il diritto all'esenzione decennale dall'IRPEG.
5. Il vero punto in contestazione è costituito piuttosto dall'esenzione decennale dall'ILOR. L'Amministrazione ricorrente nega che la cooperativa abbia impiantato un opificio tecnicamente organizzato, con conseguente diritto all'esenzione. Nell'attuale economia, per la verità, ha natura di struttura industriale non soltanto quella che produce beni, ma anche quella che fornisce servizi in modo tecnicamente organizzato. E' quanto avviene nel caso di specie. La sentenza impugnata motiva in modo compiuto ed adeguato sul carattere di opificio tecnicamente organizzato delle strutture operative poste in essere dalla START, sottolineando gli investimenti compiuti dalla resistente, il costo dei macchinari impiantati, il numero delle unità operative e quello dei dipendenti. Sulla base di quest'accertamento compiuto dal giudice del merito si deve ritenere che effettivamente le strutture operative della START costituissero uno stabilimento tecnicamente organizzato. 6 6. Va ricordato infine, per completezza, che l'Amministrazione ricorrente deduce anche la violazione degli artt.67 e 75 del D.P.R. n.917 del 1986 (di approvazione del nuovo Testo Unico delle Imposte Dirette). La motivazione del ricorso non ritorna però sul punto, e non spiega in che cosa consisterebbe questa violazione;
sfugge, del resto, la correlazione tra i problemi di causa e le due disposizioni di cui viene denunziata la violazione, in materia, rispettivamente, di ammortamento dei beni materiali e di componenti del reddito di impresa.
7. Concludendo, dunque, sussistevano tutti gli estremi per il riconoscimento in favore della cooperativa START di Chieti dell'esenzione decennale non solo dall'imposta IRPEG, ma anche dall'ILOR. Per l'effetto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria va respinta, e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale confermata. Tenuto conto delle particolarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2001. AZIONE Il Presidente Il Consigliere estensoreConsigliere (dr.Michele Cantillo), (dr.Stefano Monaci) Arnaldo quen IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano