Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4731 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 04 7 3 1 /02 REPUBBLICA ITALIAN POPOL ITAL ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 6798/01 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere 9401/01 Consigliere Cron. 10751 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 11/12/01 Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALLACANESTRO VARESE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 211 INT 12, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE RICCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-W ricorrente
contro
CALAVITA GIUSEPPE, PALLACANESTRO TRIESTE S.R.L., PALLACANESTRO FABRIANO S.P.A.; - intimati e sul 2° ricorso n° 01/01/9401 proposto da: 2001 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA 4912 CALAVITA -1- presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO NESPOR, ADELIO RIVA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale monchel
contro
PALLACANESTRO VARESE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 211, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE RICCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 355/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/12/00 r.g.n. 478/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato RICCI;
udito l'Avvocato NESPOR;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- r.g.n. 6798/01 e 9401/01 ud. 11 dicembre 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso del 18 maggio 1996 al Pretore di AR LA SE esponeva di aver prestato attività di giocatore di basket professionista per la s.p.a. ST AR per il triennio 1° luglio 1989 30 giugno 1992 in forza di contratto - rinnovato alla scadenza per un altro triennio e cioè dal 15 luglio 1992 all'11 luglio 1995 in cui veniva, tra l'altro, prevista la qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo;
la determinazione di un compenso in misura forfettaria, per un importo complessivo pari a £ 590.000.000 per il triennio, al lordo della ritenuta di acconto, da corrispondere secondo le medesimo edmodalità di cui al punto n. 9 del contratto incrementato da una somma aggiuntiva di £. 60.000.000, da erogarsi nei dieci mesi correnti dal settembre 1992 al giugno 1993 e per le stagioni successive da ridiscutere "in base al rendimento tenuto". Parimenti era prevista la possibilità di cessione della convenzione di esclusiva con la testuale precisazione che " le somme indicate potranno essere corrisposte in toto o in parte da altre società nel caso in cui nel periodo previsto nell'accordo la ST AR cedesse la convenzione di esclusiva delle prestazioni sportive del signor SE LA". Esponeva ancora il ricorrente che la s.p.a. ST AR si era, in effetti, avvalsa, per l'intero triennio 1992 1995, del diritto attribuitole dal contratto di cedere le sue 3 prestazioni lavorative ad altre società operanti nel settore e, in particolare, di esser stata perfezionata, tale cessione, per il primo anno, con la Associazione ST Fabriano, per il secondo anno, con la ST Stefanel ST, e, per il terzo anno, con la ST LL Caffè ST. Per il primo anno la società cessionaria delle prestazioni, l'Associazione ST Fabriano, correttamente adempiva alle sue obbligazioni, previo accordo tra le due società, concluso in data 19 giugno 1992, e successiva stipula di scrittura privata tra il ricorrente stesso e la Associazione pallacanestro Fabriano, disciplinante, tra l'altro, le modalità di pagamento delle spettanze del ricorrente. Tale accordo prevedeva che la società cessionaria avrebbe versato la somma di £ 250.000.000 al LA (ossia l'intera somma dovuta per il primo anno di prestazione della attività, pari a £ 190.000.000 quale compenso base e £ 60.000.000 quale compenso integrativo). Il medesimo accordo prevedeva inoltre che "in caso di mancato pagamento da parte della A.P. Fabriano dell'intera somma o di parte di essa, la ST AR potrà pagare direttamente il giocatore per l'importo in oggetto e poi rivalersi per la medesima somma alle scadenze previste sulla A.P. Fabriano." Per il secondo anno (stagione 1993/1994), le prestazioni del LA erano state cedute a ST Stefanel ST;
quest'ultima si era impegnata a versare al resistente un compenso annuo lordo di £ 150.000.000 in 10 rate mensili, oltre a premi e bonus;
la società ricorrente si era a sua volta obbligata a corrispondere al LA la somma di £ 50.000.000 che era stata successivamente accreditata sul conto corrente del LA. In questo modo era stato integralmente corrisposto al VI il compenso base, mentre nulla gli era stato corrisposto a titolo di compenso aggiuntivo, che, in assenza di nuova trattativa al riguardo, era rimasto nell'invariato ammontare di £ 60.000.000, somma di cui il LA era quindi creditore nei confronti della società ricorrente. Per il terzo anno (stagione sportiva 1994/1995), le prestazioni del resistente erano state nuovamente cedute alla medesima società, la cui denominazione era stata nel frattempo mutata in ST LL Caffè. Questa si era impegnata a versare al VI la somma di £ 24.000.000 lorde. Conseguentemente il VI era rimasto creditore nei confronti della società ricorrente delle somme pattuite per il terzo anno di attività detratto quanto corrisposto dalla società cessionaria, che, ammontavano a £ 261.000.000, pari a £ 201.000.000 a titolo di compenso base, come desumibile sempre dall'originario contratto, e, ancora, di £ 60.000.000 per compenso aggiuntivo rimasto ' invariato anche per tale stagione sportiva. In sintesi, con riferimento al triennio suddetto, nel primo anno di attività il LA aveva percepito la pattuita somma di £ 250.000.000 milioni;
nel secondo anno la somma di £ 200.000.000 e residuava un (preteso) credito £ 60.000.000 milioni;
nel terzo anno la somma di £ 24.000.000 e residuava un (preteso) credito di £ 261.000.000. Il complessivo credito residuo era quindi di £ 321.000.000. Il ricorrente dichiarava di essersi rivolto al Collegio permanente di conciliazione di Bologna della Lega richiedendo . 5 il pagamento dei ratei di compenso scaduti e non versatigli, ma il Collegio suddetto si era dichiarato incompetente. Il LA ha quindi adito il Pretore di AR in funzione di giudice del lavoro al fine di ottenere il pagamento dei compensi ancora dovutigli, proponendo inoltre una domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la società convenuta per il periodo 1/7/1989 11/7/1995. In particolare chiedeva condannarsi la società convenuta, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a versare al ricorrente la somma di £ 321.000.000 per compensi non corrisposti;
accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente con la società convenuta per il periodo dall'1.7.1989 all'11.7.1995 (o dei due rapporti di lavoro per i periodi dall'1.7.1989 al 30.6.1992 e dal 15.7.1992 all'11.7.1995); conseguentemente condannarsi la società convenuta a versare al ricorrente la somma di £ 107.285.162 a titolo di prestazione dell'attività t.f.r. per l'intero periodo di lavorativa. ST AR in persona del Si costituiva la s.p.a. legale rappresentante pro tempore. In primo luogo eccepiva l'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a compensi e premi per gli anni 1993/1994 e 1994/1995 per esser stata tale domanda già respinta nel merito dall'adito Collegio permanente di conciliazione ed arbitrato della Lega e per non esser stato impugnato, il lodo emesso, nei sei mesi dal suo deposito, ai sensi dell'art. 2113 c.c.. In subordine nel merito, contestava la fondatezza della avversa ' 6 pretesa sia nel caso che il rapporto, nascente dal contratto ceduto, fosse da qualificarsi di lavoro subordinato sia che fosse da definirsi di collaborazione autonoma ed anche, con prospettazione ulteriormente subordinata, per aver il ricorrente, esclusivo suo fatto e colpa, omesso le dovute cautele,per necessarie per recuperare l'idoneità agonistica ' dopo un intervento chirurgico compiuto per riparare ad una malformazione ossea, con conseguente inutilizzabilità delle prestazioni del giocatore da parte del terzo cessionario dei diritti per effetto di inabilità fisica riconducibile al comportamento del giocatore stesso. Relativamente alle ulteriori domande, quella di riconoscimento della natura subordinata del rapporto e di pagamento del t.f.r., negava che il contratto dedotto in giudizio potesse godere del trattamento previsto dalla legge n. 91 del 1981 sul lavoro sportivo perché l'Accordo Collettivo tra la Lega delle società di serie A e l'associazione dei giocatori era stato stipulato solo in data 12 settembre 1994; inoltre, quanto alla stagione sportiva 1994/1995, il ricorrente e la ST ST LL , quali parti del contratto, non avevano posto in essere quanto necessario per la validità ed efficacia della loro scrittura come contratto professionistico, con la conseguenza che proprio questa invalidità ed inefficacia comportavano l'inapplicabilità della normativa relativa al fondo per la corresponsione dell'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva, mentre, in ogni caso, il t.f.r., di cui all'art. 2120 C.C., non risultava, , dovuto data la natura di collaborazione autonoma, comunque 7 personale, tecnicamente qualificata continuata e coordinata ' - del rapporto. La società resistente inoltre chiedeva la chiamata in causa della s.p.a. S.S. Fabriano Basket e dellá s.r.l. ST ST a fini di manleva o di rivalsa. L'adito tribunale di AR (tale dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado), con sentenza 14 gennaio 4 aprile 2000, condannava la società ST AR a pagare in favore del LA la somma di £ 296.000.000 oltre interessi, rivalutazione monetaria, e spese, respingendo ogni altra domanda proposta da quest'ultimo nei confronti della prima società. Inoltre respingeva ogni domanda proposta dalla società ST AR nei confronti della s.p.a. SS Fabriano Basket e della s.r.l. ST ST. Con ricorso notificato il 6\3\2001 la società ST Appello di Milano riproponendo leAR ha adito la Corte di eccezioni tutte formulate in primo grado e chiedendo la riforma della sentenza. spiegando appello incidentale Si è costituito il LA, avverso il capo della sentenza con il quale era stata rigettata la sua domanda di pagamento del t.f.r.. Con sentenza n.355 del 14\12\2000 la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando sia incidentale.l'appello principale che quello Per ciò che riguarda l'appello principale, la Corte, dopo aver nuovamente rigettato la eccezione di inammissibilità per la (pretesa) omessa impugnazione del lodo arbitrale, ha ribadito che dall'esame degli atti negoziali intercorsi tra le parti 8 non vi era alcuna traccia testuale che facesse pensare a una sorta di preliminare di cessione del contratto. La clausola aveva invece una sua logica funzione se stava a indicare la disponibilità del LA a rendere la sua prestazione periodo presso altra squadra enell'arco di tempo compreso nel a ricevere da questa il compenso pattuito. D'altro canto la Corte 1 ha evidenziato che la cessione delle prestazioni, e non la cessione del contratto, consente di avere assicurata la permanenza di un giocatore nella futura disponibilità della squadra ed è (questo un valore che fa parte delle scelte strategiche della squadra medesima. Il rigetto dell'appello incidentale interposto dal giocatore è stato motivato dalla Corte sulla base del rilievo che il LA avrebbe percepito nel periodo un importo largamente superiore ai minimi a questi ultimi aggiunto il TFR. Avverso questa pronuncia la società AR ha ST proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria. L'intimato LA ha resistito con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale articolato in due motivi. Al ricorso incidentale la società ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti avendo ad oggetto la medesima sentenza impugnata.
2. Con il ricorso principale la ST AR S.p.A. ha l'annullamento della sentenza della Cortechiesto di 9 Appello di Milano proponendo quattro censure avverso la sentenza. Con una prima censura la società denuncia "violazione dei principi generali del diritto in materia di comando o di distacco della prestazione del lavoratore". Tale violazione sussisterebbe sotto due profili. Prima di tutto perché gli istituti suddetti, tipici del rapporto di lavoro subordinato, sarebbero stati applicati al lavoro autonomo;
poi perché nella fattispecie il distacco avrebbe fatto cessare la causa del sussistendo un interesse rilevante econtratto, non persistente proprio del datore di lavoro distaccante ad perutilizzare presso il terzo le prestazioni del dipendente il perseguimento delle proprie finalità. Con il secondo e il terzo motivo la società ricorrente deduce falsa applicazione violazione e dell'art.1406 C.C. e in quanto la Corte dell'art. 1362 c.c. nell'interpretare il contratto non avrebbe tratto la conclusione che la clausola secondo cui il LA era disposto a rendere le sue prestazioni presso altre squadre, fermo restando il compenso era espressione consenso preventivo alla cessione del contratto condi un cedente delle obbligazioni assunte. Tale liberazione del secondo la società ricorrente, conclusione sarebbe avvalorata, anche dal comportamento post-contrattuale delle parti e specificatamente dal fatto che il LA ha stipulato autonomi contratti con le società che hanno usufruito delle prestazioni che non avrebbero dovuto essere stipulati se sue fosse persistito l'obbligo della remunerazione in capo alla società ricorrente. 10 Con la quarta censura la società ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'obbligazione solidale delle società che hanno usufruito delle prestazioni sportive del resistente LA.
3. Con il ricorso incidentale il LA si duole del mancato accoglimento dell'appello incidentale avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti ed il conseguente pagamento del trattamento di fine rapporto. Con il primo motivo il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di corresponsione del t.f.r. applicando il meccanismo del c.d. assorbimento. In particolare la difesa del LA invoca la giurisprudenza di questa Corte che, seppur con riferimento all'indennità di anzianità e non già al trattamento di fine rapporto, ha escluso la legittimità del patto di conglobamento nella retribuzione ordinaria delle quote di indennità di anzianità maturate progressivamente nel tempo. Sostiene che analogo principio deve valere per le quote di t.f.r. che quindi non sono conglobabili nella retribuzione ordinaria. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per non aver espressamente qualificato il rapporto intercorso tra le parti come di natura subordinata.
3. I primi tre motivi di ricorso che, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente non sono fondati. 11 3.1. Va innanzi tutto considerato che la pretesa azionata dal LA consiste, nel suo contenuto originario, nella mera richiesta di adempimento contrattuale in riferimento all'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto i compensi pattuiti per l'espletamento della sua prestazione sportiva nel triennio 1992-1995, prescindendosi dalla ricorrenza, ° meno, dei presupposti per l'inquadrabilità del contratto stipulato tra le parti (avente ad oggetto la prestazione di un'attività sportiva) nella fattispecie tipica prevista dalla legge n.91 del 1981 in sportivo (legge che infatti nontema di lavoro neppure richiamata dalla sentenza impugnata nella sua motivazione in diritto). Tale specifico inadempimento del contratto - che peraltro prescinde anche dalla effettività, o meno, della natura autonoma del rapporto secondo la qualificazione formale datane dalle parti contrattuali è poi dedotto con riferimento ad una clausola particolare, sicché il thema decidendum si restringe ulteriormente e ben può dirsi che la questione che pone il presente giudizio (quanto ai primi tre motivi del ricorso principale) riguarda essenzialmente ed esclusivamente l'intepretazione di tale clausola del contratto;
clausola il cui contenuto testuale è riportato nella sentenza impugnata e non è contestato tra le parti: " le somme indicate potranno essere corrisposte in toto o in parte da altre società nel caso in cui nel periodo previsto nell'accordo la ST AR cedesse la convenzione di esclusiva delle prestazioni sportive del signor SE LA". 12 Secondo il VI in forza di questa clausola contrattuale la società ST AR si era obbligata nei suoi confronti a corrispondergli comunque i compensi pattuiti (della cui quantificazione non si fa questione) anche in caso di cessione della convenzione di esclusiva, accettata preventivamente dal VI stesso. Secondo la società invece la cessione della convenzione di esclusiva, che appunto veniva accettata preventivamente dal giocatore, la sollevava dall'obbligo di corrispondere a quest'ultimo i compensi pattuiti. Sia il tribunale di AR che la Corte d'appello di Milano hanno interpretato la clausola nel senso favorevole al LA.
3.2. Orbene, in questa sede di giudizio di cassazione, sufficiente rilevare che l'interpretazione di una clausola contrattuale costituisce una tipica valutazione di merito, censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali di ermenutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione. Nella specie l'interpretazione dei giudici di merito è rispettosa di tali canoni ermeneutici ed è sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Alla stregua di tale riservata la facoltà interpretazione la società si era unilaterale di cessione della convenzione di esclusiva, accettata preventivamente dal LA, il quale accettava anche che in (ma non questa evenienza i compensi pattuiti avrebbero potuto necessariamente avrebbero dovuto) essere corrisposti dalla società cessionaria invece che direttamente dalla società 13 cedente. La quale quindi si riservava in sostanza di assegnare al giocatore sia un nuovo creditore della prestazione sportiva convenuta, sia un nuovo debitore dei corrispettivi pattuiti.
3.3. Può aggiungersi ad ulteriore conforto delle argomentazioni svolte dai giudici di merito - che l'interpretazione sostenuta dalla società non è in sintonia con la volontà delle parti, che era chiaramente quella di porre un effettivo vincolo tra le parti stesse (giocatore e società) per un triennio, né è rispettosa del mero dato testuale della formulazione della clausola. Avendo il giocatore espresso il consenso preventivo alla cessione della convenzione di esclusiva in qualsiasi momento della durata del contratto (e quindi per il triennio 1992/1995), la società ST AR poteva fin dall'inizio indicare al giocatore (come poi in concreto ha fatto) altra società in favore della quale quest'ultimo avrebbe dovuto rendere la sua prestazione sportiva. Se ciò avesse anche implicato la liberazione della società ST AR dal corrispondere i compensi pattuiti al giocatore, il quale quindi avrebbe dovuto contrattarli con la società alla quale era stato ceduto, il vincolo derivante dal regolamento contrattuale sarebbe risultato effimero per essere rimesso alla mera volontà unilaterale di una delle parti. Con la *cessione" la società ST AR avrebbe potuto liberarsi fin dall'inizio del giocatore senza nulla dovergli corrispondere (è questa in fondo la tesi della società). La clausola quindi avrebbe avuto la portata sostanziale condizione meramente potestativa, come tale nulla di una 1355 c. C. i sicché correttamente i giudici di ex art. 14 merito hanno invece privilegiato l'interpretazione che ne salvaguardava la validità (secondo il principio di conservazione degli atti di cui all'art. 1367 c.c.); interpretazione secondo cui anche a seguito della cessione della convenzione di esclusiva permaneva il vincolo della società ricorrente a corrispondere al LA i compensi pattuiti.
3.4. La difesa della società ha anche richiamato (nel terzo motivo) il comportamento complessivo delle parti, evocando così il canone interpretativo di cui al secondo comma dell'art. 1362 C.C.; canone che è richiamato suggestivamente, ma non è in realtà risolutivo perché l'esistenza, dedotta dalla società ricorrente, di specifici accordi tra il LA e le società cessionarie, regolanti il trattamento economico da queste ultime dovuto al primo, non implicava necessariamente che la clausola in questione dovesse intendersi nel senso che la società cedente era liberata per il solo fatto di essersi avvalsa della clausola che consentiva la cessione della convenzione di esclusiva. Il fatto che il LA abbia comunque contratto il suo trattamento economico con la società cessionaria si inquadra nel contesto di un'esecuzione secondo buona fede dell'originario contratto con la società ST AR che, prevedendo la possibilità della cessione della convenzione di esclusiva, era del tutto compatibile con la pattuizione di uno specifico trattamento economico a carico della società cedente. Semmai dall'esistenza di una tale pattuizione poteva desumersi la liberazione della società cedente limitatamente agli importi pattuiti tra il giocatore e le società cessionarie, importi che quindi andavano a . 15 gravare esclusivamente su queste ultime. Ma di ciò non si fa questione in questo giudizio perché non è contestato tra le parti che tali importi pattuiti tra il LA e le società cessionarie siano stati effettivamente corrisposti e comunque il LA agisce in giudizio per la differenza tra gli importi pattuiti con le società cessionarie e quelli convenuti per tutto il triennio con la società ST AR. Anche la più specifica deduzione (fatta dalla difesa ricorrente sempre nel terzo motivo) della garanzia di quest'ultima società espressamente prevista nell'accordo tra il LA e la società Fabriano non è decisiva perché riguarda il diverso profilo della liberazione, o meno, della società ST AR quanto ai compensi concordati tra il AL e la società Fabriano, compensi dei quali non si fa questione (essendo stati regolarmente corrisposti).
3.5. La difesa della società ha poi evocato (nel primo motivo) l'istituto del distacco о comando nel rapporto di lavoro subordinato e (nel secondo motivo) la disciplina della cessione del contratto. Entrambe queste argomentazioni - dirette ad evocare una disciplina legale che si sovrapporrebbe alla volontà delle parti quale risultante dalla clausola come sopra intepretata non sono rilevanti. Non lo è il richiamo dell'istituto del distacco o del comando. In disparte la intrinseca non coerenza dell'argomentazione svolta perché implica e presuppone la natura subordinata del rapporto 16 che la società per altro verso mostra di escludere affatto, ritenendo effettiva la qualificazione formale che le stesse parti hanno dato al rapporto stesso, c'è da considerare che le limitazioni, ricostruite dalla giurisprudenza di questa Corte, alla facoltà del datore di lavoro di distaccare il lavoratore subordinato riguardano segnatamente l'esercizio del potere direttivo del primo che vede il lavoratore in una posizione di soggezione. Nella specie invece si è difronte ad una clausola pattizia che ex ante prevede la possibilità per la società creditrice della prestazione sportiva di assegnare al giocatore un diverso soggetto beneficiario della prestazione stessa;
ossia, in un certo qual senso, un "distacco" concordato. Quindi semmai si sarebbe dovuto porre un problema di validità della clausola (comunque nella sola ipotizzata prospettiva della natura subordinata del rapporto e non anche in quella della natura autonoma del rapporto stesso) in ragione di quelle stesse esigenze di tutela del lavoratore espresse dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di distacco o comando del lavoratore. Ma l'invalidità della in realtà neppure la società ipotizza clausola, invalidità che, essendo comunque parziale, non le esonererebbe dall'esatto adempimento gioverebbe perché non la delle altre clausole del contratto e segnatamente di quella avente ad oggetto i compensi pattuiti.
3.6. Neppure è rilevante la disciplina della cessione del fattispecie del tutto contratto, che evoca ed implica una diversa: quella che vede il contraente cessionario venirsi a trovare nella stessa posizione del contraente cedente. La 17 sostituzione è non già in questa o in quella obbligazione (come nel caso della delegazione o della cessione del credito), bensì nell'intera posizione contrattuale tant'è che il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto (art. 1409 c.c.). Le parti originarie possono sì prevedere il consenso preventivo alla cessione (art. 1407, comma 1, c.c.), con la conseguenza che allorché una parte dichiara di sostituire a sè stessa un terzo si realizza la fattispecie della cessione che diventa efficace nel momento in cui tale dichiarazione è notificata al contraente ceduto ovvero è da quest'ultimo comunque accettata. Ma la sostituzione della parte cedente alla parte cessionaria è nell'intera posizione contrattuale e non già in riferimento a singole distinte obbligazioni. Coerentemente diversa è la disciplina dei rapporti tra cedente e ceduto. Nel caso della radicale cessione del contratto il cedente (salvo patto contrario) è liberato dalle sue obbligazioni verso in contraente ceduto sempre però che quest'ultimo, ove anche abbia preventivamente acconsentito alla liberare il cedente (art. 1408cessione, non dichiari di non c.c.). Invece nel caso della delegazione in cui il debitore assegna al creditore un nuovo debitore (ed è ciò che si è verificato nella specie per l'obbligazione di corrispondere i compensi pattuiti atteso che la clausola più volte citata espressamente prevedeva che tali compensi potessero essere corrisposti, in tutto od in parte, da altre società) il debitore originario non è liberato della sua obbligazione salvo che il creditore non dichiari espressamente di liberarlo (art. 1268 c.c.). Nella specie il contratto che prevedeva il vincolo 18 triennale è rimasto sempre nella titolarità della società ST AR;
neppure si è ipotizzato che le società cessionarie siano subentrate in questo vincolo triennale;
ed infatti la prima società cessionaria ha utilizzato le prestazioni sportive del giocatore per un solo anno senza che le parti disciplinassero in alcun modo la sorte del vincolo per gli altri due anni, proprio perché in realtà la società cessionaria non era affatto subentrata nel contratto originario, bensì - per effetto della cessione della convenzione di esclusiva, prevista dalla clausola in questione era divenuta beneficiaria delle prestazioni sportive del LA per un periodo più limitato rispetto a quello dedotto nel contratto. Si sarebbe dovuto semmai ipotizzare una cessione ad tempus del contratto. Ma in disparte la compatibilità di una tale fattispecie con quella legale della cessione del contratto e l'applicabilità, in tutto od in parte, della disciplina di quest'ultima, c'è comunque da considerare che l'effetto legale della liberazione del contraente cedente (previsto dall'art. 1408 c.c.) è derogabile dalle parti sicché l'argomentazione non gioverebbe alla società ricorrente una volta che la clausola in questione sia è già dettostata - come si - correttamente interpretata dai giudici di merito nel senso di implicare la permanenza dell'obbligo della società ST AR di corrispondere al LA i compensi pattuiti.
4. Il quarto motivo (subordinato al mancato accoglimento dei primi tre motivi) è inammissibile. 19 La società ricorrente lamenta per l'ipotesi (appunto verificatasi) di rigetto dei primi tre motivi del ricorso e quindi di conferma dell'obbligo, affermato nella sentenza impugnata, della società stessa di pagamento al LA dei compensi pattuiti (rectius: della differenza tra i compensi pattuiti per il triennio e quelli percepiti) il mancato riconoscimento dell'obbligo solidale delle due società cessionarie%; ed in effetti la società aveva interesse a dolersi di tale statuizione a sé sfavorevole (id est: negazione del in riferimento ai dedotto vincolo solidale) esclusivamente compensi accertati come ancora dovuti al VI e rivendicati in forza della pattuizione sopra richiamata. In questa limitata prospettiva (che dalla società ricorrente non è stata ampliata neppure nel controricorso al ricorso incidentale con - nella la allegazione di un eventuale vincolo solidale della prospettazione, non condivisa ed anzi avversata, qualificazione del rapporto come di natura subordinata quanto - alle quote di trattamento di fine rapporto) è sufficiente rilevare che, avendo il ricorrente incidentale azionato il suo credito solo quanto alla differenza tra i compensi pattuiti con la società ST AR per il triennio ed i compensi percepiti nello stesso periodo e pattuti con le società cessionarie, una solidarietà di queste ultime (che la società ricorrente appunto invoca con riferimento al pagamento dei compensi del VI e quindi a quelli rivendicati in forza della pattuizione sopra richiamata e riconosciuti dai giudici di merito) poteva discendere soltanto da un accordo vuoi tra le stesse società cessionarie e la società cedente, vuoi tra le 20 prime ed il giocatore (in questo secondo caso si sarebbe trattato di una clausola in favore di terzo). L'allegazione difensiva avrebbe dovuto quindi indicare i documenti о altre risultanze istruttorie non considerati dai giudici di merito e da cui invece risultava il dedotto vincolo solidale disconosciuto sia dal tribunale di AR che dalla Corte d'appello di Milano. Ciò invece la società non ha fatto (ed in vero può notarsi marginalmente rimane imperscrutabile la ragione per cui le società cessionarie si sarebbero determinate ad assumere un tale obbligo di solidarietà, che certo non discendeva automaticamente dall'accettazione da parte di queste ultime delle prestazioni sportive rese dal LA) e quindi il risulta essere astratto e generico e pertantomotivo inammissibile.
5. Fondato è invece il ricorso incidentale i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente. La sentenza impugnata nel respingere l'appello incidentale dell'attuale ricorrente incidentale - ha svolto un ragionamento ipotetico e carente: ipotetico perché la pronuncia in realtà non prende posizione in ordine alla natura subordinata del rapporto, dedotta dall'appellante incidentale in contrasto con la qualificazione di rapporto autonomo data dalle parti;
carente perché la pronuncia enuncia un principio di diritto in ordine alla conglobabilità nell'ordinaria retribuzione delle quote di trattamento di fine rapporto senza previamente verificare che ricorresse nella specie l'indefettibile presupposto del patto 21 (espresso o per fatti concludenti) di conglobamento. Infatti un problema di legittimità, ° meno, dell'inclusione nella retribuzione ordinaria delle quote di trattamento di fine rapporto implica che tale conglobamento sia stato previsto dalle parti o comunque in concreto attuato e quindi accettato per fatti concludenti. La sentenza è pertanto affetta da vizio di motivazione insufficiente (essenzialmente dedotto dal ricorrente incidentale soprattutto con il secondo motivo) non emendabile con la mera- correzione della motivazione (come richiesto dalla società controricorrente al ricorso incidentale) avendo il giudice d'appello omesso nella sostanza di dare una risposta alla pretesa dell'appellante incidentale che, sul presupposto della dedotta qualificazione sostanziale del rapporto come di natura subordinata, prevalente su quella formale e pattizia di lavoro autonomo, invocava l'applicazione della disciplina legale del trattamento di fine rapporto. La pronuncia impugnata va quindi cassata limitatamente a tale parte (rigetto dell'appello incidentale). Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione tra le parti costituite, mentre, in mancanza di costituzione delle due società cessionarie (intimate in riferimento al quarto motivo del ricorso), non occorre provvedere sulle relative spese. La causa va conseguentemente rimessa, in relazione al ricorso incidentale accolto, ad altro giudice che si designa nella Corte d'appello di Torino. 22
PER QUESTI MOTIVI
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
compensa tra le parti costituite le spese cassa la sentenza impugnata in del giudizio di cassazione;
accolto e rinvia la causa alla Corte relazione al ricorso d'appello di Torino. Così deciso in Roma, 1'11 dicembre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore . Ettore M ario (Ettore Mercurio) (Giovanni Amoroso) usato IL CANCELLIEREStillie Depositato in Cancelleria - 3 APR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T L T R , . O A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A D I - T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E S A M E I D I G A A E , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E L E R E O D 23