Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
Nel riconoscere il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, atteso il rinvio operato dall'art. 315, comma terzo, cod. proc. pen., alle disposizioni dettate per la riparazione dell'errore giudiziario che la contemplano, può liquidare in favore del richiedente una provvisionale a titolo alimentare, ma esclusivamente qualora accerti che il medesimo versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al suo mantenimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2008, n. 30063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30063 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 18/06/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1416
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 025491/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
contro
CEKA VICTOR N. IL 24/09/1968;
avverso ORDINANZA del 10/05/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI V., che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Genova ha accolto l'istanza avanzata da CEKA Victor, intesa ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione in carcere subita per 2 anni, 11 mesi e 2 giorni;
ed ha liquidato un indennizzo di Euro 339.021,00, nonché una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 250.000,00.
2. Ricorre per cassazione l'Avvocatura dello Stato deducendo vizio della motivazione per ciò che attiene alla quantificazione dell'indennizzo ed alla concessione della provvisionale.
2.1 Si espone che la Corte ha liquidato un indennizzo ben superiore a quello derivante dalla criterio aritmetico di calcolo individuato dalla giurisprudenza di legittimità; ma ha mancato di fornire adeguata motivazione al riguardo, proponendo enunciazioni apodittiche o sostanzialmente generiche.
La pronunzia da per scontata la riconducibilità alla carcerazione partita di tutte le conseguenze negative dedotte, come ad esempio la separazione personale dalla moglie, trascurando di considerare che qualunque pregiudizio personale o familiare deve trovare la propria causa esclusivamente nella ingiusta detenzione.
La stessa ordinanza, inoltre, non spiega per quali ragioni la somma risultante dall'applicazione del criterio matematico non sia sufficiente a ristorare il pregiudizio patito.
Tale approccio, si eccepisce, è in contrasto con la pronunzia delle Sezioni unite 9 maggio 2001 con la quale è stato chiarito che allorché lui il giudice si allontani dal parametro aritmetico deve analiticamente indicarne le ragioni.
2.2 Si lamenta, inoltre, che la Corte ha liquidato una provvisionale di Euro 250.000,00, senza alcun riferimento al titolo alimentare sulla base del quale avrebbe dovuto essere disposta, tenuto conto dell'espresso rinvio alla disciplina di cui all'art. 646 c.p.p., contenuta nell'art. 315 c.p.p.. In conseguenza difetta la motivazione sul punto, sia in ordine all'an che al quantum della provvisionale in questione.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 La Corte evidenzia il carattere equitativo dell'indennizzo;
richiama la giurisprudenza di legittimità che ha individuato un criterio aritmetico di calcolo;
evidenzia la necessità di tenere in considerazione elementi a carattere soggettivo quali l'incensuratezza e l'attività lavorativa svolta.
Su tali basi si determina un importo di Euro 240.540,00, alla stregua di un indennizzo giornaliero di Euro 235,00.
In aggiunta viene liquidato un indennizzo di Euro 52.000,00, per l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per la quale il KA percepiva circa Euro 18.000, annui, come emerge dalla certificazione prodotta.
Ancora, viene liquidato un ulteriore indennizzo di Euro 46.481,00 per le notevoli sofferenze psicologiche patite, per il discredito sociale, per il rilievo avuto dalla vicenda giudiziaria sui giornali nazionali nonché per le conseguenze famigliari scaturite dalla privazione della libertà personale e segnatamente per la separazione legale dalla moglie.
La Corte, infine, concede una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 250.000,00.
Tale approccio alla determinazione dell'indennizzo non è conforme ai principi enunciati ripetutamente da questa Corte.
Si è da tempo enucleato, infatti, un canone base per la liquidazione del danno, costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale computo (Euro 235,82, per ciascun giorno di detenzione in carcere) può essere ragionevolmente dimezzata (Euro 117,91) nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività.
Tale aritmetico criterio di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto. Il meccanismo in questione individua l'indennizzo in una astratta situazione standard, nella quali i diversi fattori di danno derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio, ordinario.
Tale valore può subire rimaneggiamenti verso l'alto o verso il basso sulla base di specifiche contingenze proprie del caso concreto, ferma restando la natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione di cui si parla. Occorre quindi esaminare i fattori documentati, afferenti alla personalità ed alla storia personale dell'imputato, al suo ruolo sociale professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza e la connessione eziologia con l'ingiusta detenzione patita.
Il calcolo finale ben potrà essere il frutto della ponderazione di documentati fattori di segno contrario.
Al giudice si chiede una valutazione equitativa, discrezionale. Ma ciò non significa affatto che, come sopra accennato, ci si debba affidare ad una ponderazione intuitiva che si sottragga all'analisi ed alla valutazione delle indicate contingenze rilevanti. Al contrario, proprio quando compie valutazioni discrezionali, il giudice è tenuto ad offrire una motivazione che, magari in modo sintetico, ma comunque esaustivamente, dia conto del materiale probatorio utilizzato e della valutazioni espresse, in modo che sia possibile ripercorrere l'iter logico seguito.
L'unico limite che tale ponderazione incontra è che essa non può condurre allo "sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione", come testualmente enunciato dalle Sezioni unite (S.U. 9 maggio 2001, Caridi, Rv. 218975). Tale orientamento si rinviene anche nella giurisprudenza più recente.
L'ordinanza impugnata trascura che l'indennizzo standard giornaliero tiene conto, come si è accennato, di tutti i fattori di pregiudizio, personale, lavorativo familiare che discendono normalmente dalla privazione ai libertà.
Specifici, documentati fattori di pregiudizio, come pure si è accennato, possono condurre a ritoccare l'indennizzo standard;
ma non consentono di aggiungere autonome voci di danno quantificate autonomamente sulla base del calcolo del pregiudizio patito, distinte rispetto allo standard, che, giova ripeterlo ancora, copre invece tutti gli ordinari profili di danno.
Tale non congruo approccio da un lato oblitera il carattere indennitario e non risarcitorio della provvidenza di cui si discute;
e dall'altro pregiudica l'istanza di giustizia distributiva che ha condotto ad individuare una misura standard dell'indennizzo, onnicomprensiva, rapportata alla massima somma erogabile per legge ed alla durata della detenzione, quale canone base per il calcolo di cui si discute.
A ciò è da aggiungere che specifici profili di danno considerati ai fini della determinazione dell'entità devono essere documentati e connessi in modo eziologico alla privazione di libertà. Tale nesso deve essere provato e la motivazione non può mancare di darne conto.
Nel caso di specie, come dedotto dal ricorrente, il giudice evoca distinti fattori di pregiudizio come speciali sofferenze psicologiche e separazione dal coniuge, che non vengono dimostrati oggettivamente;
e di cui non pone in luce la sicura connessione con lo stato di detenzione.
3.2 Pure fondata è la censura in ordine alla liquidazione della provvisionale.
La decisione, sul punto, è del tutto carente di motivazione sia perciò che attiene alle ragioni che la giustificano in concreto, sia per quanto attiene alla determinazione della sua entità. L'art. 315 c.p.p. rende applicabili alla procedura in esame le norme che riguardano la riparazione dell'errore giudiziario. In conseguenza trova applicazione l'art. 646 c.p.p., comma 6, che consente l'assegnazione all'interessato "quando ne ricorrano le condizioni" di una "provvisionale a titolo alimentare".
La natura alimentare della detta provvisionale consente di attingere all'art. 438 c.p.p., per coglierne la natura ed i criteri per la sua quantificazione.
Ne discende, quindi, che il beneficio può essere concesso solo quando il richiedente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al suo mantenimento.
Esso deve essere rapporto alle condizioni economiche del richiedente stesso e di chi e tenuto alla corresponsione.
È dunque chiaro che una provvisionale può essere concessa solo ove sia dimostrata una situazione di bisogno cui l'istante non sia in condizione di rimediare.
L'entità dei bisogni esistenziali, d'altra parte, determina la misura della provvisionale.
La pronunzia ignora la disciplina legale, enuncia il diritto e liquida l'indennizzo senza alcuna motivazione;
dando quindi corpo al vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). L'ordinanza deve essere conseguentemente annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008