Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2008, n. 30063
CASS
Sentenza 18 giugno 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel riconoscere il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, atteso il rinvio operato dall'art. 315, comma terzo, cod. proc. pen., alle disposizioni dettate per la riparazione dell'errore giudiziario che la contemplano, può liquidare in favore del richiedente una provvisionale a titolo alimentare, ma esclusivamente qualora accerti che il medesimo versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al suo mantenimento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2008, n. 30063
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30063
    Data del deposito : 18 giugno 2008

    Testo completo