Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12007
CASS
Sentenza 8 agosto 2002

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Lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo - affidato nella specie dal giudice per descrivere la condizione obiettiva di un organo della persona dell'istante ed espletato dal consulente anche con accertamenti concernenti le cause della sindrome relativa a tale organo - dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento; ne deriva che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall'incarico ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria di detta esorbitanza, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento.

Alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto e la ragionevole durata del processo, l'ambito dell'accertamento tecnico preventivo comprende ed include tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito; deve, pertanto, ritenersi consentito al giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entità del danno lamentato, purché dette indagini risultino compatibili con le finalità cautelari del provvedimento (cfr. Corte Cost. n. 388 del 1999 e n. 46 del 1997).

Commentario1

  • 1L’eccedenza delle indagini del CTU nell’accertamento tecnico preventivo
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12007
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12007
Data del deposito : 8 agosto 2002

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