Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 2
Lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo - affidato nella specie dal giudice per descrivere la condizione obiettiva di un organo della persona dell'istante ed espletato dal consulente anche con accertamenti concernenti le cause della sindrome relativa a tale organo - dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento; ne deriva che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall'incarico ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria di detta esorbitanza, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento.
Alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto e la ragionevole durata del processo, l'ambito dell'accertamento tecnico preventivo comprende ed include tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito; deve, pertanto, ritenersi consentito al giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entità del danno lamentato, purché dette indagini risultino compatibili con le finalità cautelari del provvedimento (cfr. Corte Cost. n. 388 del 1999 e n. 46 del 1997).
Commentario • 1
- 1. L’eccedenza delle indagini del CTU nell’accertamento tecnico preventivoRedazione · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12007 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
GI MA, elett. dom. in Roma, via P.L. Cattolica n. 3 presso lo studio dell'avv. Carlo Tardella, e rappresentata e difesa dall'avv. Romano Corsi come da procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
LA TE, elett. dom. in Roma, via Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'avv. Lucilla Pescetti che lo rappresenta, e difesa dall'avv. Carmelo Cataliotti come da procura a margine del controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1058 in data 13.7. - 7.10.1999 della Corte di Appello di Bologna (r.g. n. 914/97). Udita nella pubblica udienza del 16 maggio 2002 la relazione del consigliere Dott. Francesco Sabatini.
È comparso per la ricorrente l'avv. Romano Corsi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha chiesto l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR CU convenne in giudizio l'odontoiatra Stefano LL e, invocatane la responsabilità professionale, ne chiese la condanna al risarcimento del danno conseguente.
A sostegno della domanda affermò di essersi a lui rivolta nell'aprile del 1988 a causa di forti dolori al distretto cranio- maxillo facciale, verosimilmente dovuti ad una alterata occlusione dentale;
all'epoca ella era in cura da un fisioterapista per postumi di lesioni al rachide cervicale è lombare, ed era stato lo stesso fisioterapista a consigliarle un controllo stomatologico;
dopo l'applicazione di una protesi da parte del dott. LL, ella aveva accusato disturbi che erano stati diagnosticati come "sindrome algico disfunzionale dell'articolazione temporomandibolare sinistra derivante da una errata ed incongrua protesizzazione" (SADATM), protesizzazione avvenuta, come aveva ritenuto il consulente d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo con eccessiva tempestività.
Resistendo il convenuto, all'esito della espletata c.t.u. l'adito Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 28 giugno 1996, accolse in parte la domanda e liquidò all'attrice la somma di lire 88.000.000 oltre interessi legali e spese.
Pervenne a tale decisione rilevando che, come emergeva dalla c.t.u., le cure erano state sostanzialmente corrette;
non riconobbe pertanto alcuna responsabilità per la mancata eliminazione delle disfunzioni occlusali, e ritenne non provato che la mancanza di risultato fosse da addebitare ad una non sufficientemente prolungata applicazione della placca di svincolo;
riconobbe, invece, la responsabilità professionale per l'inadeguata ed incompleta chiusura dei denti devitalizzati, per l'errato trattamento del primo premolare di sinistra e per l'inopportuna rizectomia della radice mesiale del secondo molare inferiore di sinistra.
Tale decisione, impugnata dalla CU, è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia ora gravata.
In ordine alla denegata responsabilità per l'insorgenza della SADATM, la Corte ha ritenuto che ad una diversa decisione non poteva condurre l'accertamento tecnico preventivo: il consulente era stato infatti incaricato di redigere la sola "fotografia della situazione della bocca della CU", ed aveva pertanto esorbitato dall'incarico nelle valutazioni concernenti le cause della sindrome. Al contrario, era condivisibile la relazione del nuovo consulente, nominato nel corso del giudizio di merito, il quale aveva escluso la colpa professionale con il rilievo che, al momento in cui aveva iniziato le cure dentarie, la CU era già affetta dalla sindrome predetta: ella era infatti già portatrice di due grosse patologie ritenute tra le cause maggiormente responsabili della Sadatm, della quale presentava inoltre una significativa sintomatologia. Escluso il nesso causale tra la condotta dell'odontoiatra e la sindrome, erano irrilevanti la ritardata applicazione del bite e l'affidamento alle cure di un odontotecnico. La complessità del caso qualificava come lieve la colpa del professionista riguardo ai tempi di applicazione della protesi temporanea, e ne escludeva, pertanto, la responsabilità a norma dell'art. 2236 c.c. Nessun ulteriore risarcimento era dunque dovuto alla CU in aggiunta alla somma già a lei liquidata dal Tribunale.
Per la cassazione di tale decisione la medesima ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui il LL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte distrettuale ha respinto il motivo di appello della CU, con il quale si censurava il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, della responsabilità del sanitario nell'insorgenza della SADATM, osservando che nessun rilievo poteva essere riconosciuto, a favore della tesi dell'appellante, all'accertamento tecnico preventivo, giacché esso era "limitato alla fotografia della situazione della bocca" della stessa, con la conseguenza che, per quanto riguarda le valutazioni fatte dal consulente riguardo all'apporto causale delle cure espletate dal LL nell'insorgenza della predetta sindrome, egli aveva esorbitato dall'incarico affidatogli.
Tali argomentazioni sono investite dal primo motivo del ricorso con il quale la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 696 c.p.c. affermando che, anche nel caso in cui l'accertamento tecnico preventivo travalichi i limiti del mandato, esso può essere nondimeno utilizzato dal giudice se le indagini siano state svolte - come nella specie, nella quale il consulente di parte convenuta ha partecipato a tutte le sedute - nel rispetto del contraddittorio o siano state ritualmente acquisite al processo sull'accordo delle parti;
trae da ciò che, stante il contrasto sul nesso causale in questione tra accertamento tecnico preventivo e la c.t.u. espletata nel corso del giudizio di merito, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione delle indagini e non già, come invece ha fatto, aderire acriticamente alla c.t.u. Il motivo è fondato.
Premesso che, come la sentenza impugnata ha affermato e come le parti concordemente riconoscono, il consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo esorbitò dal mandato affidatogli, il quesito che la censura pone consiste nello stabilire se, in tal caso, lo stesso accertamento sia - come la sentenza impugnata ha ritenuto trovando l'adesione del controricorrente - assolutamente inutilizzabile, o se, al contrario, esso sia utilizzabile purché, tuttavia, ricorrano determinate condizioni: se, in altri termini, l'inutilizzabilità sia assoluta o soltanto relativa. In effetti, e diversamente da quanto sostiene il controricorrente, la prevalente giurisprudenza è nel secondo senso:
è stato infatti affermato che lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento integra una violazione del principio del contraddittorio, con la conseguenza che, ove tale violazione non sia concretamente configurabile per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall'incarico ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria di detta esorbitanza, e la conseguente utilizzabilità dell'accertamento (in tal senso Cass. n. 12748/99;
vedansi anché Cass. nn. 10201/2000, 7863/95, 5397/83, 4581/80). Tale indirizzo deve essere qui ribadito, e non solo e non tanto per il fatto che ne' la sentenza impugnata ne' il controricorrente adducono, in contrasto con esso, nuovi profili argomentativi, quanto perché detto indirizzo appare maggiormente aderente alla lettura costituzionale dell'art. 696 primo comma c.p.c., di cui alla sentenze nn. 46 del 1997 e 388 del 1999 della Corte costituzionale, di rigetto delle sollevate questioni di legittimità costituzionalè della norma.
La Corte ha infatti ritenuto non precluso al consulente, nominato in detta sede, il compimento, in aggiunta alle attività meramente descrittive espressamente previste dalla legge, anche di quelle valutative, in particolare per l'accertamento delle cause ed entità dei danni, ed in tal senso ha richiamato "il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi, garantito dall'art. 24 cost. che implica una ragionevole durata del processo, perché la decisione giurisdizionale, alla quale è preordinata l'azione, promossa a tutela del diritto, assicuri l'efficace protezione di questo e, in definitiva, la realizzazione della giustizia".
Alla stregua di tale interpretazione costituzionale, deve conseguentemente ritenersi consentito al giudice demandare al consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, indagini anche concernenti cause ed entità dei danni, peraltro compatibili con le finalità cautelari del provvedimento, talché deve ritenersi in tal senso superato l'indirizzo (espresso, tra le altre, dalla citata Cass. n. 12748/99), che qualifica invece contra legem l'individuazione disposta dal giudice, delle anzidette cause ed entità.
E proprio dalla lettura costituzionale dell'art. 696 c.p.c., ma con riferimento al novellato art. 111 secondo comma cost. - il quale dispone tra l'altro che ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità -, consegue che, nel caso in cui il consulente, nominato in sede cautelare, abbia di sua iniziativa esorbitato dai limiti del mandato, i relativi accertamenti saranno egualmente utilizzabili nel processo di merito purché il contraddittorio sia stato effettivamente osservato. La sentenza impugnata, nell'affermare l'assoluta inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo eseguito esorbitando dai limiti del mandato, ha pertanto violato l'art. 696 c.p.c., con la conseguenza che, sul punto, essa deve essere cassata con rinvio ad altro giudice - che si designa in altra sezione della stessa Corte territoriale - il quale riesaminerà la questione della prova del nesso causale tra la condotta del sanitario e l'insorgenza della SADATM attenendosi ai criteri dinanzi enunciati e, nel caso in cui riterrà che l'accertamento tecnico sia stato rispettoso del contraddittorio, come la ricorrente allega vaglierà, le difformi conclusioni cui, al riguardo, sono pervenuti lo stesso accertamento e la successiva consulenza disposta nel giudizio di merito, e, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, esaminerà se sia o non necessario disporre la rinnovazione delle indagini tecniche al riguardo.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento del secondo e del quarto motivo, che concernono vizi di motivazione della sentenza impugnata sul punto, con particolare riferimento a detta denegata rinnovazione.
2. La Corte territoriale ha affermato: "l'odontoiatra ha sbagliato i tempi di applicazione della protesi temporanea che sono risultati troppo ridotti in relazione alla situazione particolare della donna. In tale cura la colpa del LL è stata di imprudenza perché ha sottovalutato, in relazione anche alla complessità del caso, i tempi della protesi temporanea. Proprio la complessità del caso fa qualificare veniale tale colpa e, quindi, non fa scattare la responsabilità del professionista "essendo applicabile l'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave.
La violazione e falsa applicazione di tale norma sono denunciate dalla ricorrente con il terzo motivo del ricorso e con riferimento al solo art. 360 n. 3 c.p.c. A sostegno del motivo la ricorrente rileva che l'errore nei tempi della terapia costituisce non già imprudenza sibbene imperizia, e qualifica come grave la colpa del sanitario, e ciò "a parte il fatto che il professionista convenuto non ha mai eccepito, a propria discolpa, la difficoltà del caso, che spettava a lui di provare e di cui, invece, non vi è prova".
Osserva la Corte che tale riserva non si è tradotta in formale censura, essendo il motivo limitato alla sola violazione della legge sostanziale.
Tanto precisato, sulla affermata complessità del caso mancano specifici motivi di impugnazione: i quali, trattandosi di questione di fatto, avrebbero dovuto essere avanzati con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. Se, conseguentemente, era applicabile l'art. 2236 c.c., come la stessa ricorrente sembra ritenere laddove osserva che la colpa grave fa scattare la responsabilità del professionista anche ai sensi di tale norma, deve rilevarsi che l'accertamento del grado della colpa (lieve o grave) involge a sua volta una questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito e non riesaminabile in questa sede stante la già rilevata mancata deduzione di vizi motivazionali. Il motivo è pertanto infondato.
3. L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta il già rilevato rinvio della causa ad altro giudice il quale, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il terzo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 16 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002