Articolo 85 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 84Articolo 86
Versione
15 agosto 1939
>
Versione
24 agosto 1999
Art. 85.

L'Autorita' marittima, di propria iniziativa, o su richiesta della Federazione nazionale fascista della gente del mare o dei lavoratori della pesca, o di persone dell'equipaggio in numero non minore di un terzo, puo' disporre che le Commissioni locali procedano al controllo delle provviste di bordo destinate all'equipaggio, sia per la loro qualita', sia per la loro quantita' in relazione al viaggio da compiere.

Dell'accertamento sara' fatto apposito processo verbale che sara' comunicato immediatamente all'Autorita' marittima per i provvedimenti di sua competenza.

Ove risultino esistere a bordo viveri avariati insalubri o inadatti al consumo, l'Autorita' marittima, sulla base dei risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, ne ordinera' lo sbarco per i conseguenti provvedimenti a norma di legge.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999