Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 N 1 Z I / A 4 R N / R 6 A T 2 T S B . I . U R L . G B P L I E . A D R R . L T B A E A D D T REPUBBLICA ITALIANA I A S E 1 I 3 T N 1 E R N S E . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E I S T N A E 00947 /03 A LA CORTE SUPT M SEZIO Mibutaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 7665/00 Cron. 1960 Presidente - Dott. Enrico PAPA Consigliere - Rep. Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Ud. 05/06/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere 00.53 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere TE SURKEMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA . 69227 sul ricorso proposto da: IC NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
*2002 - controricorrente 2462 -1- nonchè
contro
UFF DISTRETTUALE II DD MONZA;
intimato avverso la sentenza n. 1/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 10/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 05/06/02 dal MONACI;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati ROMANELLI e GAFFURI, che nel merito chiedono l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO del PROCESSO 1. Il signor UN DI, dipendente di un istituto bancario, ha determinato impugnato l'avviso di accertamento che aveva il suo reddito per anche l'anno 1986 con riferimento agli importi versatigli dall'istituto datore di lavoro, in occasione di un trasferimento, a titolo di indennità di trasferta e di contributo per il canone di affitto nella nuova sede. Il contribuente sosteneva, in particolare, che le somme avevano carattere risarcitorio e non retributivo. La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, mentre la Commissione Tributaria della Lombardia andava in contrario avviso, e, con sentenza in data 12 gennaio / 12 febbraio 1999, accertava la legittimità dell'avviso di accertamento. Il signor DI ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 31 marzo 2000 esponendo tre motivi di impugnazione.
2. Con il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt.23 e 64 del d.p.r. n.600 del 1973 e dell'art.67 dello stesso decreto, e l'omessa ed inadeguata motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. L'obbligazione tributaria in questione sarebbe a carico del sostituto d'imposta, vale a dire del datore di lavoro che non aveva effettuato le ritenute, e non il lavoratore dipendente sostituito. Né la sentenza impugnata avrebbe motivato su questo punto. ん 3. Con il secondo motivo il signor DI lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art.48, comma primo, del d.p.r. n.597/1973, e della nozione di reddito fiscale desumibile dal decreto stesso, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, e la motivazione omessa, o comunque insufficiente su di un punto decisivo della controversia. Argomentava in proposito sul carattere risarcitorio e non retributivo delle erogazioni in contestazione, e sul fatto che la decisione impugnata avrebbe contrastato con il principio fondamentale del rispetto della capacità contributiva.
4. Con il terzo motivo, infine, il contribuente eccepiva la violazione dell'art.112 c.p.c. e la carenza assoluta di motivazione, nonché, in subordine la violazione e falsa applicazione dell'art.48, terzo comma, del d.p.r. n.597/1973. La sentenza non avrebbe preso in considerazione la circostanza che oggetto della controversia era l'indennità di trasferta prevista dal contratto collettivo di categoria e l'indennizzo per il più elevato canone di locazione. Sosteneva, in subordine, che l'indennità in questione era stata assoggettata allo stesso regime fiscale dell'indennità di trasferta, e che infondatamente l'Ufficio ne aveva preteso l'integrale tassazione. L'indennità di trasferimento avrebbe dovuto essere assoggettata allo stesso regime fiscale, di tassazione parziale, prevista per quella di trasferta. Il contribuente chiedeva, inoltre, l'applicazione delle norme sopravvenute in materia di sanzioni.
5. Resisteva l'Amministrazione finanziaria con controricorso notificato il 14 aprile 2000. Infine il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 10 febbraio conto 1999, ragion per cui anche tenendo del termine dei quarantasei giorni di sospensione della decorrenza dei termini nel periodo -il termine per la decadenza dall'impugnazione veniva a feriale scadere il 27 marzo 2000. Non va dimenticato a questo proposito che il 2000 come quarto anno secolare era bisestile (a differenza di quarto avviene ordinariamente per gli anni secolari). Il 27 marzo 2000, d'altra parte, cadeva di giorno feriale (lunedì) e perciò non sussisteva nessun prolungamento dei termini. --- Il ricorso per cassazione, d'altra parte, risulta notificato all'Amministrazione finanziaria, presso l'Avvocatura generale dello Stato, soltanto il 31 marzo 2000, quando il termine per l'impugnazione era ormai scaduto.
2. Il ricorso perciò non può che essere dichiarato inammissibile. La tardività del ricorso non può non comportare la condanna del ricorrente a rifondere all'Amministrazione finanziaria le spese del presente procedimento, liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere in favore dell'Amministrazione finanziaria le spese del presente giudizio che liquida in Euro ottocento (800), di cui Euro cento (100) per spese vive, oltre a quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma il 5 giugno 2002. II Consiglie estensore Il Presidente (dr.Francesco Cristarella Orestano) (or Stefano Monaci)تو сятьwell rent S U O I IL CANCELLIERE C Z A Arnaldo pa n moldle S E CANCELLERIA 22 GEN 2003. DEPORTATO ESENTE DA REGISTRAZIONE 2. WERE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Oggi aido Casano N. 131 TAB. ALL. B N. 5 TRIBUTARIA MATERIA A -