Sentenza 10 gennaio 2006
Massime • 1
Il termine di durata massima delle indagini preliminari, alla cui scadenza consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, non decorre dal momento in cui sia stata genericamente iscritta la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., ma solo dalla data successiva nella quale sia avvenuta l'eventuale iscrizione delle generalità della persona cui il reato stesso sia stato attribuito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2006, n. 5484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5484 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/01/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 30
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 039422/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
1) NO MODESTINO N. IL 23/07/1955;
avverso ORDINANZA del 08/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CIANI Gianfranco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Udito il difensore avv. Furgiuele Alfonso, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M..
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre il Procuratore della Repubblica della D.D.A. presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza dell'8.6.2005 del Tribunale del Riesame della stessa città, che ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 18.5.2005 dal GIP del suddetto tribunale nei confronti di NO MODESTINO, indagato, in concorso con altri, dei reati di omicidio aggravato e di porto e detenzione abusi di armi per avere, quale mandante, cagionato la morte di De OF TE, fatti avvenuti in Senno il 12.7.2000.
Dopo avere dato atto che la vicenda in esame era stata già più volte oggetto di precedenti pronunce dichiarative di insussistenza del requisito della gravita indiziaria, osservava innanzitutto il tribunale che, essendo stato il procedimento iscritto nel registro degli indagati il 15.7.2000, il termine massimo di durata delle indagini preliminari era scaduto il 15.7.2002 e che quindi tutti gli atti compiuti successivamente a tale data dovevano considerarsi inutilizzabili;
mentre il P.M. aveva illegittimamente perpetuato l'attività investigativa, mediante l'audizione dei collaboratori di giustizia IN Raffaele e EL Gianluca (sulle cui dichiarazioni si basava esclusivamente il quadro indiziario a carico del GE) per altri due anni e 11 mesi, esercitando l'azione penale soltanto il 25.5.2005 con la richiesta di rinvio a giudizio. Inoltre, le ulteriori accuse formulate dallo IN in data 13.5.2005 negli uffici del P.M. erano ugualmente inutilizzabili perché formulate a distanza di oltre tre anni della redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Aggiungeva il tribunale che, in ogni caso, gli elementi indiziali emersi a carico dell'indagato apparivano del tutto insufficienti e inidonei a dar vita ad un solido quadro accusatorio, che appariva confuso ed incerto, in quanto nelle dichiarazioni rese durante il semestre della collaborazione lo IN aveva rivelato soltanto che il GE aveva partecipato ad una riunione, tenutasi molto tempo prima del delitto al ristorante Patriarca, nella quale questi si era limitato a dire che occorreva richiamare all'ordine il De Cristofaro, mentre le dichiarazioni rese successivamente dallo IN divergevano in modo impressionante da quelle in precedenza rese dallo stesso collaboratore con riguardo al mandato omicidiario, e apparivano in contrasto con quelle rese da altro teste in relazione all'acquisto di una autovettura Fiat Brava ad opera del GE. Infine, le propalazioni del collaborante EL, concretatesi in una chiamata in reità, erano tutte de relato, generiche, fortemente divergenti da quelle dello IN, si riferivano a fatti conosciuti e conclamati e apparivano frutto di autonome supposizioni del collaborante, per modo che l'accusa appariva del tutto priva di supporto probatorio in ordine alla determinazione ed istigazione al delitto ed ancor più circa l'apprestamento del supporto organizzativo e la fornitura delle indicazioni operative. Ha lamentato il ricorrente:
1) erronea applicazione di legge relativamente alla individuazione del termine di scadenza delle indagini preliminari, arbitrariamente indicato allo scadere dei due anni a partire dalla instaurazione del procedimento contro ignoti, anziché dalla data in cui il nome del GE ST come presunto mandante dell'omicidio era emerso soltanto a seguito della collaborazione dello IN, avvenuta nell'ottobre 2001, mentre le dichiarazioni accusatorie nei riguardi dell'indagato erano state rese dal predetto collaboratore il 6.2.2003 ed il 22.5.2003, nel corso del processo a carico del clan GE, celebratosi avanti il Tribunale di Avellino, che vedeva, fra gli altri, imputato il sunnominato GE per il delitto di associazione camorristica;
senza dire che, a prescindere dal rispetto del termine di chiusura delle indagini, si trattava di dichiarazioni rese in altro processo e quindi pienamente utilizzabili a norma dell'art. 238 c.p.p.. 2) violazione di legge, sul rilievo che era stato illegittimamente ritenuto inutilizzabile il verbale dell'interrogatorio reso dallo IN il 1.6.2005, senza tenere conto del fatto che si trattava di attività integrativa di indagine ex art. 419 C.P.P., comma 3, essendo stato compiuto dopo la richiesta di rinvio a giudizio, formulata il 25.5.2005, ma prima dell'udienza preliminare;
3) carenza di motivazione sotto il profilo che era stato totalmente disconosciuto il contenuto dell'interrogatorio reso dallo IN il 31.1.2002, e quindi nel corso del semestre della collaborazione, che rappresentava un momento di conoscenza diretta del collaboratore della volontà omicidiaria dell'indagato;
4) travisamento del fatto, sul rilievo che la chiamata da parte del collaboratore LL Gianluca era stata qualificata come chiamata in reità, mentre invece si trattava di una chiamata in correità, per avere egli confessato di avere partecipato all'acquisto dei sottocaschi utilizzati, poi, per l'omicidio, senza dire che molteplici sentenze avevano dato atto della attendibilità del predetto collaboratore;
5) carenza di motivazione per avere il tribunale omesso di valutare tutti gli atti che erano stati depositati dal P.M. all'udienza camerale.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso appare fondato nei termini di cui appresso. Ed infatti, a prescindere dal rilievo che le dichiarazioni rese dai collaboranti IN Raffaele e EL Gianluca nel corso del dibattimento del processo a carico dei componenti del clan GE sarebbero comunque utilizzabili a norma dell'art. 238 c.p.p., comma 1, è manifestamente erronea l'affermazione del tribunale del riesame, secondo cui le rivelazioni dei predetti collaboranti sarebbero inutilizzabili per le parti ricavabili dalle dichiarazioni dagli stessi rese dopo la scadenza di due anni dalla iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, avvenuta il 15.7.2000, periodo di tempo assunto come termine massimo di durata delle indagini preliminari riguardanti il ricorrente. Come correttamente osservato dal P.M. ricorrente, il termine massimo delle indagini preliminari, a norma della disposizione contenuta nell'art. 405 c.p.p., comma 2 decorre "dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato" e non, come invece ritenuto dal tribunale, dalla data di inizio delle indagini a carico di ignoti o anche a carico di altri soggetti.
Questa Corte ha infatti da tempo stabilito il principio che "il termine di durata massima delle indagini preliminari, dopo la cui scadenza si determina inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, non decorre dal momento in cui sia stata genericamente iscritta la notizia del reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.. ma solo a partire dalla iscrizione. eventualmente successiva,
del nome della persona cui il reato stesso sia stato attribuito" (v. per tutte, Cass., Sez. 4^, sent n. 4603 del 19.11.2004, Stagno RV 231473). Ne deriva che il tribunale avrebbe dovuto procedere preventivamente ad accertare la data nella quale il nome del GE ST era stato effettivamente iscritto nel registro degli indagati;
verificare in un secondo momento quando, a decorrere da tale data, era scaduto il termine massimo delle indagini preliminari, e quindi stabilire, in relazione alla data in cui le dichiarazioni accusatorie dei chiamanti sono state rese, se le stesse fossero o meno utilizzabili.
Va ulteriormente precisato che le dichiarazioni rese dallo IN al P.M. il 1.6.2005 potranno essere considerate alla stregua di attività integrativa di indagine, e quindi pienamente utilizzabili, solo se le stesse abbiano pertinenza alla vicenda processuale di che trattasi, siano inquadrabili come sviluppo delle precedenti rivelazioni, siano finalizzate alle richieste del pubblico ministero al giudice dell'udienza preliminare e ne sia stata assicurata la conoscenza e disponibilità a tutte le parti mediante l'inserimento nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, con l'avviso della facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
L'ordinanza impugnata, in conformità alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte, va pertanto annullata, con conseguente rinvio, per nuovo esame che tenga conto dei principi come sopra affermati, al Tribunale di Napoli.
Restano assorbiti gli altri motivi di doglianza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2006