Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2001, n. 15570
CASS
Sentenza 6 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace) presuppone l'esigibilità dell'obbligo di leva, che non è configurabile nei confronti di un genitore di due figli, atteso che l'art. 11, comma 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, produce immediatamente, al semplice verificarsi di questa condizione di fatto, un effetto sospensivo automatico di tale obbligo, ancor prima della dispensa dal servizio che può ottenersi soltanto all'esito del procedimento amministrativo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2001, n. 15570
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15570
    Data del deposito : 6 marzo 2001

    Testo completo