Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 1
Il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace) presuppone l'esigibilità dell'obbligo di leva, che non è configurabile nei confronti di un genitore di due figli, atteso che l'art. 11, comma 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, produce immediatamente, al semplice verificarsi di questa condizione di fatto, un effetto sospensivo automatico di tale obbligo, ancor prima della dispensa dal servizio che può ottenersi soltanto all'esito del procedimento amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2001, n. 15570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15570 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 06/03/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - N. 377
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 040844/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE MILITARE APPELLOdi VERONA nei confronti di:
1) LL AN N. IL 26/02/1975
avverso SENTENZA del 13/07/2000 CORTE MILITARE APPELLO di VERONAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Gentile che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.7.2000, la Corte Militare di Appello-Sezione distaccata di Verona confermava la decisione emessa il 10.3.1999 dal Tribunale Militare di Padova con cui EL EA era stato assolto dal reato di mancanza alla chiamata, previsto dall'art. 151 c.p.m.p., perché il fatto non sussiste, rilevando che l'imputato doveva considerarsi dispensato dal servizio di leva in quanto coniugato e padre di due figli.
L'Avvocato Generale Militare presso la Sezione distaccata di Verona della Corte Militare di Appello proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, deducendo che la Corte aveva erroneamente interpretato l'art. 11 della L. 24.12.1986, n.958, attribuendo a tale disposizione l'effetto automatico della dispensa dal servizio militare, che doveva costituire, invece, l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo avviato su istanza dell'interessato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento.
La ratio decidendi di entrambe le sentenze di merito, che ha condotto ad escludere l'illiceità penale del fatto, corrisponde ad una corretta lettura dell'art. 11, comma 2, della L. 24.12.1986, n.958, la cui previsione è stata esattamente interpretata nel senso che la condizione di arruolato con prole costituisce un fatto con immediata efficacia sospensiva, ope legis, sull'obbligo di prestazione del servizio militare. Meritano, dunque, pieno consenso le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte Militare, che, dopo avere puntualmente osservato che l'ordinamento ritiene predominante, l'interesse alla cura della prole, pure costituzionalmente garantito, su quello della prestazione degli obblighi di leva, ha precisato che l'effetto sospensivo di tali obblighi si produce automaticamente al verificarsi della condizione di fatto, poiché all'amministrazione è riservata un'attività tecnica e non pienamente discrezionale, che si esercita nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo destinato a concludersi con la dispensa e con l'ammissione al congedo anticipato. La premessa delle censure formulate dal Procuratore Generale ricorrente muove dalla mancata distinzione tra sospensione dell'obbligo di leva, che si produce per il solo fatto dell'insorgenza della situazione propria del militare con prole, e dispensa dal servizio, che, invece, si realizza soltanto all'esito del procedimento amministrativo, i cui effetti, peraltro, operano ex tunc (Cass., Sez. 1^, 13 aprile 2000, n. 497, P.G. militare in proc. Michel). Da tale distinzione, ben chiara all'interno della disciplina dettata dal secondo comma del citato art. 11, deve inferirsi che l'automaticità degli effetti sospensivi rende non esigibile l'adempimento dell'obbligo di leva, ancor prima dell'intervento del provvedimento di dispensa, e, di riflesso, preclude la configurabilità del delitto di mancanza alla chiamata e l'applicazione della sanzione penale.
In conclusione, poiché è incontroverso che l'imputato si trova nella condizione di genitore di due figli, deve essere rigettata l'impugnazione proposta contro la sentenza che ha escluso l'esistenza del delitto di mancanza alla chiamata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001