Sentenza 5 luglio 1999
Massime • 1
Non è acquisibile per usucapione o per destinazione del padre di famiglia una servitù di luce irregolare sia perché difetta il requisito dell'apparenza, sia perché, ai sensi dell'art. 902 cod. civ. il vicino ha sempre il diritto di esigerne la regolarizzazione.
Commentario • 1
- 1. Guida al diritto (35/2025)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 1 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/1999, n. 6949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6949 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
Dott. Rosario DE JULIO Consigliere
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere
Dott. Umberto GOLDONI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso iscritto al n. 4406/97 proposto da
SCALA VENERINA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Rizzo n. 36, presso il dr. Domenico Strazzulla, difesa dall'Avv. Felice Claudio Zuccalà come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
US RI e SS RA.
INTIMATI
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 173/96 del 14.02 / 09.04.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.3.1999 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Felice Claudio Zuccalà.
Udito Il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 6.9.1986, i coniugi MA US e ER SS, premesso che erano comproprietari di un orto esteso mq. 270, sito in Avola, confinante con il muro della casa di proprietà di NA Scala, la quale in detto muro aveva aperto tre finestre di luce non aventi i requisiti di legge, con soglie di marmo sporgenti. e tubicini di plastica per l'espulsione dell'acqua; che inoltre al primo piano c'era una terrazza priva di muro idoneo ad impedire la veduta sul loro fondo e che da detta terrazza fuoriusciva un tubo di gronda che scaricava le acque piovane nell'orto;
convenivano in giudizio davanti al Pretore di Avola la Scala al fine di sentir dichiarare l'inesistenza di qualsiasi servitù gravante sull'orto, con condanna della convenuta a rendere conforme a legge le aperture di luce e ad eliminare il tubo di gronda.
La convenuta contestava la domanda, deducendo che aveva aperto solo una delle tre finestre, peraltro costituente "luce" realizzata in conformità delle norme prescritte dalla legge per siffatta apertura, mentre le altre finestre erano vere e proprie "vedute" che esistevano da tempo immemoriale, così come la terrazza e la gronda. Compiuta l'istruttoria anche mediante c.t.u., il Pretore rigettava tutte le richieste degli attori.
Con sentenza n. 173/96 del 14.02/09.04.1996, il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento dell'appello dei coniugi US- SS, condannava la Scala: 1) a rendere la finestra di luce, alta m. 2,42, indicata in motivazione, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.; 2) a chiudere la finestra posta sotto tale luce, o a renderla conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.; 3) a sopraelevare fino all'altezza di due metri il tratto di parapetto del terrazzo alto m. 1,595; confermava nel resto l'impugnata decisione del Pretore e compensava interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per quel che ancora interessa, il Tribunale, premesso che nella parete a confine esistevano tre finestre, riteneva che quella del vano cucina della Scala, alta dal pavimento m. 2,425, costituiva sicuramente. apertura di "luce"; come tale andava resa conforme alle disposizioni di cui all'art. 901 c.c. Le altre due finestre erano invece delle "vedute", poiché consentivano comodamente l'inspicere e il prospicere, essendo una alta m. 1,03, e l'altra m. 1,435. Tali "vedute", trovandosi in una parete posta sul confine, potevano essere conservate solo se risultava provato che esistevano da oltre vent'anni, e cioè che era stata acquistata per usucapione la relativa servitù di veduta. La Scala non aveva dato tale prova, perché dalla piantina planimetrica in atti, compilata nel 1953, risultavano solo due "finestre", per cui la terza era stata realizzata successivamente. Dalle contrastanti deposizioni testimoniali non poteva dedursi che entrambe le finestre più antiche erano "vedute"; e, poiché nella planimetria del 1953 le due finestre risultavano affiancate e non sovrastanti l'una rispetto all'altra, era da escludere che attraverso la finestra più bassa (che probabilmente non esisteva prima del 1975), ubicata sotto l'apertura di luce, fosse stata usucapita la servitù di veduta. Pertanto tale finestra andava chiusa ovvero trasformata in "luce" con i requisiti di cui all'art. 901 c.c. In ordine al terrazzo, osservava il Tribunale che, come emerso dalla c.t.u., il muretto di protezione posto sulla parete a confine era, per un primo tratto (lungo m. 3,07), alto m. 1,07; e, per un secondo tratto (lungo m. 4,46), era alto m. 1,595; sicché solo il primo tratto consentiva l'affaccio. Pertanto l'usucapione della relativa servitù di veduta si era verificata solamente per tale primo tratto, con la conseguenza che andava sopraelevato il muretto del secondo tratto del terrazzo fino ad una altezza di due metri. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NA Scala in base a tre motivi.
Gli intimati coniugi MA US e ER SS non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduce:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 833 c.c. e 100 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. -
Sostiene la ricorrente che aveva denunciato fin dall'inizio come mero "atto emulativo" (art. 833 c.c.) l'azione proposta dagli attori, costituente un vero e proprio "abuso di diritto", e contraria ai principi di solidarietà e buona fede. Gli attori non avevano alcun interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la relativa eccezione, dato che l'azione proposta dai coniugi US-SS non era volta a tutelare alcun loro apprezzabile interesse, ma solo a recare danno alla controparte come risulterebbe dai seguenti elementi.
a) L'orto di proprietà dei coniugi US-SS era gravato da servitù di veduta, luce e stillicidio in favore di tutti gli edifici con esso confinante.
b) Dalle piantine catastali risalenti al 1953 risultavano esservi nella casa di proprietà Scala due finestre "normali", cioè vedute, nella parete confinante con l'orto di proprietà US - SS.
c) Era stato prodotto accertamento tecnico preventivo del 1955 dal quale si evinceva l'esistenza di servitù tra la proprietà Scala e US.
d) I coniugi US-SS avevano delimitato il loro orto con un muro distante tre metri dalla proprietà Scala, riconoscendo così l'esistenza del diritto di veduta.
Pertanto, afferma la ricorrente, gli attori non avevano alcun apprezzabile interesse ad agire, sia per l'esistenza di altre servitù gravanti sul loro orto sia per la creazione da loro stessi effettuata di una zona di rispetto;
mentre al contrario il danno che deriverebbe alla convenuta sarebbe gravissimo.
1.1. IL motivo è infondato.
Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e che sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri (Cass.
3.12.1997 n. 12258; 26.11.1997 n. 11852); conseguentemente non è riconducibile a tale categoria di atti l'azione del proprietario che chieda l'eliminazione (ovvero la riduzione a luce) di una veduta aperta dal vicino nel muro di confine, essendo diretta alla rimozione di una situazione illegale e pregiudizievole.
Sotto tale profilo non può parlarsi, come sostiene la ricorrente, di mancanza di interesse degli attori a proporre la domanda "sia per l'esistenza di altre servitù (vedute) sia per la creazione da loro stessi effettuata di una zona di rispetto con l'erezione di un muro", atteso che l'interesse (art. 100 c.p.c.) degli attori è risultato consistere nel far dichiarare inesistenti le vedute in ordine alle aperture in questione (e non delle altre già esistenti), per le quali non poteva configurarsi l'intervenuta usucapione della relativa servitù, trattandosi di luci irregolarì ma prive dei requisiti di cui all'art. 901 c.c., con conseguente obbligo della Scala di regolarizzarle ovvero di chiuderle ove ciò non fosse stato possibile.
Appare evidente che in tal modo si è inteso eliminare un pregiudizio che la proprietà degli attori veniva a subire a seguito e per effetto di quelle aperture, pur se tale pregiudizio era attenuato dalla erezione di un muro da essi stessi costruito a delimitazione della zona di rispetto, in relazione però alle altre vedute legittime esistenti nel muro di confine.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1067 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Assume la ricorrente che l'esercizio della servitù di veduta esisteva lungo tutto la parete di proprietà Scala, come era da desumere dal fatto (di cui il Tribunale ha omesso l'esame) che gli attori avevano eretto nel loro orto un muro in corrispondenza della proprietà Scala, distanziandosene tre metri e creando così la zona di rispetto. Pertanto tale servitù di veduta non poteva ritenersi aggravata dall'apertura della finestra nel vano cucina e dalla diversa altezza del muretto di protezione del terrazzo.
2.1. Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza correttamente ha rilevato che qualora, come nel caso in esame, esistano più aperture nella stessa parete, esse costituiscono distinte vedute o luci e, attraverso ciascuna di esse, possono essere esercitate distinte funzioni e servitù. Queste non si esercitano dalla "parete" unitariamente considerata, sicché non può parlarsi di un'unica servitù suscettibile di eventuali ampliamenti o aggravamenti, ma, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, di distinte servitù.
Anche se è possibile la costituzione convenzionale di una servitù di luce, il. cui contenuto consista, per il proprietario del fondo servente, nell'obbligo di non chiuderla, mediante costruzione in aderenza (art. 904 c.c.), si deve, al contrario, escludere la possibilità di acquisto di una servitù di luce irregolare per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass. 17.5.1997 n. 4404), sia in considerazione del disposto dell'art. 902 c.c., per cui il vicino ha sempre il diritto di esigere la regolarizzazione della luce irregolare, sia per la mancanza del requisito dell'apparenza.
Pertanto, giustamente l'impugnata sentenza, una volta escluso che la servitù di veduta era esercita dalla "parete" unitariamente considerata, ha ritenuto che la situazione andava esaminata in relazione ad ogni singola apertura, non potendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 1067 c.c.. 3. Erronea ricostruzione dei fatti e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. - La ricorrente assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la finestra del vano cucina non era esistente fin dal 1964, ordinando conseguentemente di chiuderla o di renderla conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.. Sostiene che una diversa lettura delle deposizioni testimoniali (in particolare di quella del teste Sirugo), delle piantine catastali e delle mappe porterebbe a ritenere che tale finestra esisteva prima del 1964.
Il motivo è inammissibile.
Trattasi all'evidenza di censura di merito tendente alla rivalutazione delle risultanze processuali, non deducibile in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, che nel caso specifico non ricorre avendo il Tribunale correttamente giustificato il suo convincimento, allorché ha escluso che fosse risultata provata l'avvenuta usucapione della servitù di veduta attraverso entrambe le finestre più basse, ed in particolare attraverso la finestra che si trovava sotto l'apertura di luce;
finestra probabilmente non esistente prima del 1975, di cui, dovendosi escludere la relativa servitù, andava conseguentemente disposta la chiusura o la regolarizzazione secondo le prescrizioni di cui all'art.901 c.c.. 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla in ordine alle spese processuali perché gli intimati coniugi US-SS non si sono costituiti.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 12 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 5 luglio 1999