Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 2
Con riferimento alla conciliazione sindacale prevista dall'art. 411, terzo comma, cod. proc. civ., la determinazione delle modalità di composizione dell'organo conciliativo deve intendersi devoluta alla contrattazione collettiva, non potendo trovare applicazione, in particolare, la disciplina prevista dall'art. 410 cod. proc. civ. per le conciliazioni espletate dinanzi alle commissioni provinciali costituite presso l'Ufficio provinciale del lavoro.
Con riferimento alla conciliazione in sede sindacale ex art. 411, terzo comma, cod. proc. civ., al fine di verificare che l'accordo sia raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale occorre valutare se, in base alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto valida la conciliazione che, in base ad una specifica e dettagliata proposta formulata dal lavoratore, era stata perfezionata dinanzi ad un sindacalista indicato dallo stesso lavoratore).
Commentari • 7
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Come è noto, in considerazione dell'interesse generale alla composizione pacifica delle controversie di lavoro, l'art. 2113, 4° co. c.c., stabilisce che le sue disposizioni non si applicano alle conciliazioni intervenute nell'ambito, tra gli altri, di un verbale di conciliazione sindacale. Nel nostro ordinamento, infatti, si reputa che l'assistenza sindacale offra adeguate garanzie di una consapevole e libera decisione del lavoratore di chiudere in via definitiva la controversia alle condizioni stabilite. Risulta, allora, fondamentale capire cosa debba intendersi per “assistenza sindacale”. La risposta data dalla giurisprudenza può dirsi pacifica laddove ritiene insufficiente la mera …
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Come è noto, in considerazione dell'interesse generale alla composizione pacifica delle controversie di lavoro, l'art. 2113, 4° co. c.c., stabilisce che le sue disposizioni non si applicano alle conciliazioni intervenute nell'ambito, tra gli altri, di un verbale di conciliazione sindacale. Nel nostro ordinamento, infatti, si reputa che l'assistenza sindacale offra adeguate garanzie di una consapevole e libera decisione del lavoratore di chiudere in via definitiva la controversia alle condizioni stabilite. Risulta, allora, fondamentale capire cosa debba intendersi per “assistenza sindacale”. La risposta data dalla giurisprudenza può dirsi pacifica laddove ritiene insufficiente la mera …
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Come è noto, in considerazione dell'interesse generale alla composizione pacifica delle controversie di lavoro, l'art. 2113, 4° co. c.c., stabilisce che le sue disposizioni non si applicano alle conciliazioni intervenute nell'ambito, tra gli altri, di un verbale di conciliazione sindacale. Nel nostro ordinamento, infatti, si reputa che l'assistenza sindacale offra adeguate garanzie di una consapevole e libera decisione del lavoratore di chiudere in via definitiva la controversia alle condizioni stabilite. Risulta, allora, fondamentale capire cosa debba intendersi per “assistenza sindacale”. La risposta data dalla giurisprudenza può dirsi pacifica laddove ritiene insufficiente la mera …
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Con la sentenza n. 28975 del 5 ottobre 2022 le Sezioni Unite hanno affermato importanti principi di diritto con riferimento alla disciplina del rito sommario di cognizione. In particolare, dopo un'attenta ricostruzione della normativa applicabile, la sentenza, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto sul tema, è giunta alla conclusione che il termine di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-ter, comma 6, c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza e che, in mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi …
Leggi di più… - 5. L’assistenza sindacale nell’ambito di una transazione ex art. 2113 c.c. deve essere effettivaMaria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 13 luglio 2021
Come è noto, in considerazione dell'interesse generale alla composizione pacifica delle controversie di lavoro, l'art. 2113, 4° co. c.c., stabilisce che le sue disposizioni non si applicano alle conciliazioni intervenute nell'ambito, tra gli altri, di un verbale di conciliazione sindacale. Nel nostro ordinamento, infatti, si reputa che l'assistenza sindacale offra adeguate garanzie di una consapevole e libera decisione del lavoratore di chiudere in via definitiva la controversia alle condizioni stabilite. Risulta, allora, fondamentale capire cosa debba intendersi per “assistenza sindacale”. La risposta data dalla giurisprudenza può dirsi pacifica laddove ritiene insufficiente la mera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA UI DI, elettivamente domiciliato in Roma, via Gramsci n. 14, presso l'Avv. Salvatore Hernandez, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso in unione all'avv.to Pasquale Malizia;
- ricorrente -
contro
METRO ITALIA CASH AND CARRY s.p.a., in persona del presidente del Consiglio di amministrazione sig. Jean Marc Givert, elettivamente domiciliata in Roma, via Rocca Porena n. 34, presso l'Avv. Carlo Boursier Niutta, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv. Antonio de Feo ed Elio Vulpis, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 252/99 del 20.2.99 (in causa n. 2047/97 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 04/12/2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Uditi gli Avv. Hernandez e Falcolini, quest'ultimo per delega dell'avv. De Feo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo e rigetto del secondo. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Bari depositato il 21.9.95 ER IO GI, premesso di essere stato dipendente della Metro Self Service all'Ingrosso Levante s.p.a. dall'1.1.93 al 15.5.95, chiedeva che fosse dichiarato che il rapporto di lavoro si era svolto anche nell'interesse della collegata Metro IGD s.p.a.; che gli fosse attribuita la qualifica di quadro con condanna del datore al pagamento di 16.354.890 per differenze retributive;
che fosse dichiarata la nullità di una transazione intercorsa con la controparte il 30.6.95; che il datore fosse condannato al pagamento delle provvigionì maturate per affari conclusi in favore della menzionata soc. IGD. Costituitosi in giudizio, il datore eccepiva l'inammissibilità della domanda essendo intervenuta tra le parti conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c., e contestava la domanda nel merito.
Dichiarata inammissibile la domanda dal Pretore, lo ER proponeva appello contestando la legittimità della conciliazione, non essendo egli stato assistito da un sindacalista di fiducia e non essendo l'organo conciliatore validamente costituito, rilevando, altresì, che, quantomeno per le provvigioni sul fatturato, la domanda era ammissibile, non facendosene menzione nell'atto di conciliazione. Reiterava, pertanto, le domande già proposte in primo grado. Costituitosi l'appellato datore, il Tribunale con sentenza del 20.2.99 rigettava l'impugnazione. Il secondo giudice riteneva correttamente espletata la conciliazione sindacale, la quale era stata richiesta dallo stesso lavoratore ed era stata espletata dinanzi ad un sindacalista, rappresentante con poteri conciliativi di un'associazione sindacale, e si era conclusa con il riconoscimento allo ER della somma di 65.000.000. Ritenendo che non fosse obbligatoria per il lavoratore l'assistenza di un legale o di un sindacalista, il giudice di merito rilevava come fossero state oggetto di conciliazione tutte le pretese vantate in sede giudiziale e come la somma ricevuta fosse stata accettata a saldo di ogni diritto di credito, senza esclusione neppure delle provvigioni, per le quali, in ogni caso, avrebbe dovuto essere convenuta la diversa società in cui favore erano stati conclusi gli affari. Considerato, infine, che non veniva dedotto alcun vizio della volontà, il Tribunale rigettava l'appello.
Avverso questa sentenza lo ER propone ricorso con tre motivi illustrati con memoria. Si è costituita con controricorso la Metro Italia Cash and Carry s.p.a., subentrata alla società originariamente convenuta.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione degli artt. 2113 c.c. e 410-411 c.p.c., nonché carenza di motivazione. Premesso di aver dedotto, nel corso del giudizio di primo grado, di essere stato sottoposto a pressioni dal datore perché presentasse le dimissioni, ritiene parte ricorrente che il lavoratore, all'atto della transazione, è per presunzione in stato di inferiorità psicologica ed economica nei confronti del datore, salvo che non sia assistito dai soggetti previsti dalla legge a sua tutela (giudice, Ufficio del lavoro, sindacato). La funzione svolta dal sindacato nel caso di specie non era stata, comunque, attiva, ma si era limitata a recepire formalmente la volontà delle parti, mentre, invece, la decisione di accettare le proposte del datore era stata già adottata in precedenza.
Con il secondo motivo è dedotta ulteriore violazione degli artt. 410-411 c.p.c. e dell'art. 345 dello stesso c.p.c. Si contesta l'assunto del Tribunale che la conciliazione fosse avvenuta in sede sindacale, in quanto nessun elemento depone in tal senso, atteso che il verbale di conciliazione non fu sottoposto ad alcun controllo di legittimità o di autenticità, ne' risulta depositato presso l'Ufficio del lavoro. Neppure risulta costituito un collegio di conciliazione ai sensi dell'art. 411 c.p.c., ne' l'attività di conciliazione risulta avvenuta presso la sede del sindacato, ne' è indicato il sindacato procedente, il che comporta l'invalidità del verbale relativo.
Le modalità della conciliazione, e, in particolare il deposito presso l'Ufficio del lavoro, inoltre, risulterebbero da documentazione tardivamente prodotta e, pertanto, non utilizzabile. Con il terzo motivo è dedotta nuovamente violazione dell'art. 2113 c.c., in quanto dal verbale di conciliazione non risultano comprese le provvigioni, sulle quali il Tribunale avrebbe dovuto pronunziarsi. Deve procedersi, in ragione della loro interconnessione, alla trattazione congiunta del primo e del secondo motivo di ricorso. Preliminarmente deve rilevarsi che tutto il ricorso ruota attorno al concetto di conciliazione in sede sindacale, ovvero circa la ricostruzione dell'esatta connotazione che deve avere l'attività svolta dal sindacato per consentire che, con la sua assistenza, i lavoratori raggiungano - personalmente o a mezzo di mandatari ad hoc muniti di specifico potere - con la controparte accordi diretti a definire una contesa già in atto o solo potenziale, ponendo in essere atti negoziali in cui il sindacato stesso non è agente contrattuale, ma garante esterno della parità di posizione delle parti e quindi della genuinità della formazione della volontà dei lavoratori (Cass. 25.1.92 n. 827). Dalla sentenza di merito e dal tenore stesso del ricorso per cassazione emerge che le parti fecero ricorso all'istituto della conciliazione sindacale, ricorrendo ad una procedura svolta con l'assistenza di un rappresentante sindacale. È, infatti, certo - in quanto accertato dal giudice di merito con motivazione non contestata in questa sede - che le parti avevano raggiunto un accordo circa le modalità di risoluzione del rapporto e la quantificazione delle spettanze del lavoratore e che intesero formalizzare un accordo già intervenuto tra di loro in una "conciliazione sindacale", onde poter assegnare all'accordo quel grado di stabilità conferito dall'art. 2113 c.c., che ritiene valida e non soggetta al regime dell'impugnabilità dallo stesso fissata la "conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 c.p.c.", ove sono sottratti a detto regime le conciliazioni avvenute dinanzi al giudice (art. 185), dinanzi alle commissioni di conciliazione dell'UPLMO (art. 410) e quelle raggiunte in sede sindacale (argomento ex art. 411 che, al c. 3, disciplina gli effetti del verbale della conciliazione raggiunta in sede sindacale).
Il punto su cui questa Corte è chiamata a pronunziarsi è se tra le parti, a seguito dell'attività conciliativa concretamente svolta ed in fatto ricostruita dal giudice di merito, sia intervenuto un accordo conciliativo avente carattere sindacale, come tale sottratto al regime di impugnabilità dell'articolo 2113. In particolare, con il ricorso si censura l'accertamento del Tribunale circa le concrete modalità di espletamento dell'attività conciliativa, per quanto riguarda il possesso della qualità di sindacalista da parte dell'agente conciliatore e la mancanza di un collegio di conciliazione, che a dire del ricorrente sarebbe richiesto dall'art. 411 c.p.c. anche ai fini della regolarità dell'istituto della conciliazione sindacale.
Al riguardo è infondato, innanzitutto, l'assunto di parte ricorrente che il giudice di merito avrebbe esaminato una documentazione (l'attestazione di avvenuto deposito del verbale di conciliazione presso l'UPLMO di Bari) tardivamente introdotta in giudizio. Dall'esame degli atti di causa emerge, infatti, che detto verbale fu depositato dalla convenuta - fin dalla costituzione in primo grado - con l'appendice attestante il deposito presso l'UPLMO, di modo che il documento relativo è correttamente entrato negli atti di causa e legittimamente è stato esaminato dal Tribunale.
La censura di fondo, mentre è del tutto infondata quanto alla qualità sindacale del soggetto chiamato a svolgere l'attività conciliativa (essendo stata essa congruamente accertata dal giudice di merito mediante l'esame del verbale di deposito dell'atto di conciliazione presso l'UPLMO), per quanto riguarda la legittimità della costituzione dell'organo conciliativo, parte da una erronea considerazione del concetto di conciliazione sindacale accolto dagli artt. 410-411 c.p.c. e 2113 c.c. ai fini della inoppugnabilità dell'accordo raggiunto dalle parti.
L'attività conciliativa delle controversie individuali insorte tra datore e lavoratore subordinato prevista dal codice di procedura civile, secondo lo schema normativo applicabile alla controversia in esame (nella formulazione antecedente alla modifica apportata all'art. 410 c.p.c. dall'art. 36 del d.lgs. 31.3.98 n. 80, atteso che successivamente il tentativo di conciliazione, prima facoltativo, è divenuto obbligatorio) poteva articolarsi mediante due strumenti: uno facoltativo, precedente al giudizio e previsto dagli artt. 410 e 411 c.p.c., ed uno obbligatorio, rimesso al giudice in sede giudiziale e previsto dall'art. 420 c.p.c. (la cui riuscita dà luogo alle conseguenze previste dall'art. 185). Per quanto riguarda la conciliazione facoltativa, l'art. 410, nel testo qui rilevante, prevedeva che "chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente (art. 409 c.p.c.), e non intende avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi", può promuovere il tentativo di conciliazione dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. Tali commissioni siedono stabilmente ed hanno composizione collegiale con la partecipazione di rappresentanti designati dalle OO.SS. dei datori e dei lavoratori.
Il codice non regolamentava (e non regolamenta), invece, la composizione dell'organo di conciliazione sindacale, in quanto, per il principio di libertà dell'organizzazione ed attività sindacale, mentre il soggetto chiamato a partecipare all'attività conciliativa per conto delle OO.SS. è individuato in via autonoma dagli ordinamenti delle singole associazioni (per quel che riguarda la propria struttura interna), le modalità di composizione dell'organo conciliativo sono rimesse alla contrattazione collettiva (e, quindi, alla sede pattizia).
Non può affermarsi, come sembra ritenere parte ricorrente, che la struttura collegiale dell'organo di conciliazione sindacale possa desumersi dal c. 1 dell'art. 411 c.p.c., ove si afferma che "se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo". Si tratta, infatti, di norma riferita alle operazioni conseguenti al tentativo di conciliazione espletato dinanzi alla commissione provinciale, costituita presso l'UPLMO e regolato dall'art. 410 c.p.c., e non a quelle conseguenti al tentativo di conciliazione espletato in sede sindacale, per le quali deve farsi riferimento al c. 3 dell'art. 411. In questa sede si fa genericamente riferimento al verbale di conciliazione, senza richiamo al soggetto che ha espletato il tentativo di conciliazione chiamato a sottoscriverlo.
Dalla sentenza impugnata non emerge quali fossero la fonte collettiva e la procedura conciliativa cui le parti avevano inteso far specifico riferimento per regolare la controversia in sede pattizia, ne' risulta che nel presente giudizio di legittimità, o in quello di merito, il ricorrente le abbia indicate, o che abbia contestato che la procedura stessa si sia svolta in difformità dal modello applicabile sulla base della contrattazione collettiva di settore, o con modalità extra ordinem. In mancanza di specifica indicazione circa il corretto modello applicabile, deve, pertanto, ritenersi che il soggetto chiamato a svolgere l'attività conciliativa fosse ritualmente costituito.
Ulteriore problema che viene sollevato dal ricorrente è quello della corretta assistenza del lavoratore da parte del sindacato, atteso che il giudice di merito ha accertato che le parti si presentarono dinanzi al soggetto conciliatore senza l'assistenza di nessun altro soggetto. La contestazione è sollevata in relazione alla giurisprudenza di questa Corte che, sul piano generale, richiede che per essere qualificato tale (ai fini degli artt. 411, c. 3, e 2113) l'accordo di conciliazione deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore (Cass. 11.12.99 n. 13910) e che l'accordo deve essere raggiunto con l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale (Cass. 22.10.91 n. 11167). Tale giurisprudenza parte dal rilievo, pienamente condivisibile, che sia imprescindibile nella conciliazione sindacale "che vi sia stata un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di propri rappresentanti sindacali. Quale che possa essere invero la configurazione giuridica del rapporto fra il sindacato e l'aderente ad esso, è evidente che solo i propri rappresentanti sindacali sono quelli qualificati ad assistere il lavoratore ed a tutelare i di lui interessi, impedendo pertanto quel vizio d'invalidità che altrimenti inquinerebbe l'atto di rinunzia o transazione". Pertanto, prosegue detta giurisprudenza, "è questo un profilo delicato e sommamente importante dell'indagine che deve compiere il giudice di merito onde accertare che vi sia stata effettiva assistenza del lavoratore, assistenza che può essere offerta solo dagli esponenti di quell'organizzazione sindacale alla quale il lavoratore medesimo abbia ritenuto di affidarsi. Altre forme di presenza non possono pertanto ritenersi al riguardo idonee a sottrarre la rinunzia e la transazione al regime legale d'invalidità di cui si è detto, in relazione al che va richiamato quanto esplicitamente enunciato da questa Corte circa la inidoneità, per ritenere inoppugnabile la transazione, di una solo generica assistenza sindacale" (cfr., in motivazione, Cass. 22.10.91 n. 11167). Proprio nell'ottica di tale impostazione, osserva il Collegio che, come già rilevato, l'indagine compiuta dal giudice di merito ha accertato che fu lo stesso lavoratore a proporre i termini della definizione giuridica ed economica della sua posizione e la loro ratifica con una conciliazione sindacale, indicandone le modalità relative. Rilevato che l'attività conciliativa non passò per la fase del tentativo, in quanto le parti erano già mosse da intento conciliativo, il Tribunale ha ritenuto che la presenza del sindacalista, nell'ambito della procedura conciliativa, "quale organo ufficiale di questa organizzazione" (ovvero della organizzazione sindacale U.I.L.) costituiva essa stessa assistenza al lavoratore, e che fosse solo facoltativo - ai fini della dinamica conciliativa - che questi si facesse assistere da altro sindacalista per lo specifico riesame della questione patrimoniale oggetto della conciliazione.
Tale impostazione argomentativa, seppure appesantita da alcune affermazioni di diritto non condivisibili - quali la non necessità ai fini della validità della conciliazione sindacale, in linea generale, dell'assistenza di sindacalista di fiducia, oppure la sufficienza della semplice presentazione dinanzi ad un sindacalista "affinché la conciliazione sia realizzabile ex art. 410-411 c.p.c." - corrisponde nel suo complesso alla funzione che la giurisprudenza sopra richiamata assegna al sindacato in sede di conciliazione, e consente di ritenere correttamente attuata, nel caso di specie, quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa.
Deve essere rigettato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce che nella conciliazione non erano comprese le provvigioni maturate per l'attività svolta in favore della società collegata. Con accertamento di fatto, congruamente motivato e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità, il giudice di merito ha infatti ritenuto che nella conciliazione erano inseriti tutti i diritti economici vantati dal lavoratore nei confronti del datore convenuto in giudizio, a prescindere, ovviamente, da quanto maturato nei confronti della società di capitali collegata, non presente in giudizio e nei cui confronti avrebbe dovuto essere proposta autonoma domanda.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato alle spese ed agli onorari del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in euro 15,40 ed agli onorari in euro 1500. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2002