CASS
Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 8253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8253 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LZ LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8253 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 12/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha respinto il reclamo presentato da LO NO - detenuto in espiazione di pena inflitta per i reati di cui agli artt. 416 bis, 628 comma 3, 610 cod. pen. e 10, 12 e 14 I. 497 del 1974, con fine pena attualmente al 12/02/2031 -, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della medesima città del 30/01/2025, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen. A ragione, il Tribunale, richiamando il parere della D.N.A.A. del 20/06/2025, nonché la relazione di sintesi aggiornata al 18/12/2024, dopo avere chiarito che il NO non ha mai collaborato con la giustizia, ha evidenziato come lo stesso non avesse intrapreso un adeguato percorso di rielaborazione critica dei gravi reati per i quali è stato condannato, avendo egli contestato le condanne per rapina e per associazione mafiosa, professandosi innocente e indicando la volontà di presentare istanza di revisione. I Giudici specializzati hanno in particolare sottolineato come, pur non essendo necessaria la rielaborazione critica ai fini dell'accesso ai benefici premiali, cionondimeno occorre tenere conto di tali aspetti, come chiarito dalla Corte di legittimità, in caso di condannato per reati di allarmante gravità, dovendosi infatti attribuire rilevanza, in senso negativo, alla mancanza di elementi indicativi di una pregnante rivisitazione critica dei pregressi comportamenti devianti e di convincente distacco dall'eventuale contesto in cui essi si inserivano. Nel caso di specie, sottolineava il Tribunale, non è stata intrapresa alcuna forma di rielaborazione del passato deviante, quantomeno con riguardo alla vicinanza con gli elementi apicali del clan mafioso di riferimento (come indicato nel parere della D.N.A.A.) e state la mancata collaborazione con la giustizia. 2. Ricorre LO NO, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 30 ter ord. pen., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nel limitarsi ad affermare che il detenuto aveva intrapreso un percorso di rielaborazione critica soltanto «incipiente», non abbia tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n.253 del 2019 che, in tema di concessione dei permessi premio, ha dichiarato illegittima la presunzione assoluta di pericolosità a carico dei detenuti che scelgono di non collaborare con la giustizia. L'ordinanza impugnata non si è attenuta ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, in quanto, pur avendo enucleato i plurimi indici positivi favorevoli, li ha poi completamente omessi nel giudizio di bilanciamento. Il Tribunale ha infatti pretermesso la valutazione in ordine ad elementi fattuali di rilevante significatività, quali 2 ) / il comportamento ineccepibile serbato non solo durante l'espiazione della pena ma anche prima, essendo stato libero il NO dal 2010 (epoca di commissione dei reati in esecuzione) al 04/07/2017, data del suo arresto, nonché l'incensuratezza dei suoi famigliari, e la partecipazione attiva all'opera di rieducazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Il beneficio previsto dall'art. 30 -ter ord. pen. presenta natura plurifunzionale, assolvendo, oltre a una funzione premiale, a una finalità trattamentale e rieducativa, quale strumento volto a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato. Ai fini della sua concessione, il giudice è tenuto ad accertare la contestuale sussistenza di tre presupposti: la regolare condotta del detenuto, l'assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del beneficio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali o lavorativi. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, in espiazione di una pena per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, nel quadro della normativa in vigore al momento della valutazione del reclamo da parte del Tribunale deve tenersi conto delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 199 del 2022 che, sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, ha modificato l'art.
4-bis ord. pen. Con la citata sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste (i cd. detenuti "di prima fascia"), potessero essere concessi permessi premio anche in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen, allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Con tale pronuncia è stata rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati predetti, in caso di non collaborazione con la giustizia: tale presunzione è stata infatti ritenuta incompatibile con i principi di ragionevolezza e con la finalità rieducativa della pena, in quanto preclusiva di una 3 1 valutazione concreta e individualizzata del percorso trattamentale del detenuto da parte della magistratura di sorveglianza. L'art. 1 del d.l. 162 del 2022, così come convertito nella I. 192 del 2022 ha modificato i commi 1 e 1 bis dell'art. 4 bis ord. pen. Il comma 1 ora, analogamente al passato, prevede che i benefici previsti dalla norma possono essere concessi ai detenuti e internati che hanno commesso i reati c.d. ostativi di prima fascia quando questi collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord. pen. Il comma 1 bis prevede l'ipotesi della mancata collaborazione e, in ossequio alla sentenza n. 259 del 2019 della Corte cost., stabilisce che la presunzione di pericolosità di cui al comma 1 ha natura relativa in quanto può essere superata se i detenuti e gli internati per i reati ostativi ivi elencati: a) dimostrino di avere adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento;
b) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere: -b1) l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, -b2) il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile;
c) pongano in essere iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta, Rv. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando invece al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio, restando comunque indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. 3. Tanto premesso, nel caso di specie, il diniego del beneficio richiesto dal condannato è stato correttamente motivato sulla base della persistente pericolosità sociale del NO, desunta dalla mancanza di elementi indicativi di una significativa rivisitazione critica del passato criminoso - avendo egli infatti contestato le condanne 4 per rapina ed associazione mafiosa, professandosi innocente, e indicando la volontà di presentare istanza di revisione - e dall'assenza di concreti segnali di dissociazione dal contesto mafioso di riferimento, valutati in rapporto allo spessore criminale del ricorrente e alla natura dei reati per i quali è in espiazione di pena. In particolare, il Tribunale ha valorizzato le risultanze del parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che evidenziava come il NO fosse stato riconosciuto colpevole della partecipazione alla 'ndrina di Schiavo e come, a dimostrazione dello spessore criminale, egli si interfacciasse direttamente con US LE, elemento apicale;
la citata nota della D.N.A.A. evidenziava ancora come il sodalizio criminale di riferimento sia tuttora pienamente operativo e che non risultino elementi univoci attestanti l'avvenuta rescissione dei collegamenti del ricorrente con tale contesto. Né il NO ha allegato circostanze ulteriori, specifiche e positive, idonee a superare la presunzione - sia pure relativa - di pericolosità. La regolare condotta carceraria, pur positivamente apprezzata, è stata correttamente ritenuta elemento non decisivo, in quanto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, le criticità nel processo di rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante, pur non essendo di per sé ostative alla concessione del permesso premio, possono essere valorizzate quali indicatori negativi del requisito dell'assenza di pericolosità sociale (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Barcella, Rv. 285567). In quest'ottica, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, nella valutazione delle istanze di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., può attribuirsi rilevanza negativa alla mancata rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante da parte del condannato (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Barcella, Rv. 285567), a condizione che non si pretenda il completamento del processo di rivisitazione del vissuto criminale, non richiesto nemmeno per benefici certamente più estesi come l'affidamento in prova, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Chiocchia, Rv. 284894). Deve, a tale proposito, riaffermarsi il principio che, anche ai fini della concessione del permesso premio, come per ogni altra misura alternativa alla detenzione, non può mai pretendersi la confessione del condannato, il quale ha il diritto di non ammettere le proprie responsabilità, pur dovendosi attivare per prendere parte in modo attivo all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 8258 dell'8/2/2008, Angelone, Rv. 240586). Non la confessione può assumere rilievo, ma l'accettazione della sentenza e della sanzione inflitta nell'ambito di un giudizio che ha ad oggetto l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, 5 e_- n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001). Ebbene, nel caso di specie, l'atteggiamento di negazione dell'addebito è stato correttamente valorizzato quale elemento negativo di valutazione, in quanto sintomatico del mancato riconoscimento della gravità dell'accusa; esso ha infatti impedito, come evidenziato dal Tribunale, l'avvio di una qualsiasi forma di rielaborazione del passato deviante. Tale circostanza, unitamente alla gravità delle condotte per le quali è intervenuta condanna e alla mancata collaborazione con la giustizia, è stata legittimamente posta a fondamento del provvedimento reiettivo, risultando nel suo complesso indicativa di perdurante pericolosità sociale e di inaffidabilità. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 dicembre 2025
lette le conclusioni del PG, Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8253 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 12/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha respinto il reclamo presentato da LO NO - detenuto in espiazione di pena inflitta per i reati di cui agli artt. 416 bis, 628 comma 3, 610 cod. pen. e 10, 12 e 14 I. 497 del 1974, con fine pena attualmente al 12/02/2031 -, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della medesima città del 30/01/2025, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen. A ragione, il Tribunale, richiamando il parere della D.N.A.A. del 20/06/2025, nonché la relazione di sintesi aggiornata al 18/12/2024, dopo avere chiarito che il NO non ha mai collaborato con la giustizia, ha evidenziato come lo stesso non avesse intrapreso un adeguato percorso di rielaborazione critica dei gravi reati per i quali è stato condannato, avendo egli contestato le condanne per rapina e per associazione mafiosa, professandosi innocente e indicando la volontà di presentare istanza di revisione. I Giudici specializzati hanno in particolare sottolineato come, pur non essendo necessaria la rielaborazione critica ai fini dell'accesso ai benefici premiali, cionondimeno occorre tenere conto di tali aspetti, come chiarito dalla Corte di legittimità, in caso di condannato per reati di allarmante gravità, dovendosi infatti attribuire rilevanza, in senso negativo, alla mancanza di elementi indicativi di una pregnante rivisitazione critica dei pregressi comportamenti devianti e di convincente distacco dall'eventuale contesto in cui essi si inserivano. Nel caso di specie, sottolineava il Tribunale, non è stata intrapresa alcuna forma di rielaborazione del passato deviante, quantomeno con riguardo alla vicinanza con gli elementi apicali del clan mafioso di riferimento (come indicato nel parere della D.N.A.A.) e state la mancata collaborazione con la giustizia. 2. Ricorre LO NO, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 30 ter ord. pen., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nel limitarsi ad affermare che il detenuto aveva intrapreso un percorso di rielaborazione critica soltanto «incipiente», non abbia tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n.253 del 2019 che, in tema di concessione dei permessi premio, ha dichiarato illegittima la presunzione assoluta di pericolosità a carico dei detenuti che scelgono di non collaborare con la giustizia. L'ordinanza impugnata non si è attenuta ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, in quanto, pur avendo enucleato i plurimi indici positivi favorevoli, li ha poi completamente omessi nel giudizio di bilanciamento. Il Tribunale ha infatti pretermesso la valutazione in ordine ad elementi fattuali di rilevante significatività, quali 2 ) / il comportamento ineccepibile serbato non solo durante l'espiazione della pena ma anche prima, essendo stato libero il NO dal 2010 (epoca di commissione dei reati in esecuzione) al 04/07/2017, data del suo arresto, nonché l'incensuratezza dei suoi famigliari, e la partecipazione attiva all'opera di rieducazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Il beneficio previsto dall'art. 30 -ter ord. pen. presenta natura plurifunzionale, assolvendo, oltre a una funzione premiale, a una finalità trattamentale e rieducativa, quale strumento volto a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato. Ai fini della sua concessione, il giudice è tenuto ad accertare la contestuale sussistenza di tre presupposti: la regolare condotta del detenuto, l'assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del beneficio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali o lavorativi. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, in espiazione di una pena per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, nel quadro della normativa in vigore al momento della valutazione del reclamo da parte del Tribunale deve tenersi conto delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 199 del 2022 che, sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, ha modificato l'art.
4-bis ord. pen. Con la citata sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste (i cd. detenuti "di prima fascia"), potessero essere concessi permessi premio anche in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen, allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Con tale pronuncia è stata rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati predetti, in caso di non collaborazione con la giustizia: tale presunzione è stata infatti ritenuta incompatibile con i principi di ragionevolezza e con la finalità rieducativa della pena, in quanto preclusiva di una 3 1 valutazione concreta e individualizzata del percorso trattamentale del detenuto da parte della magistratura di sorveglianza. L'art. 1 del d.l. 162 del 2022, così come convertito nella I. 192 del 2022 ha modificato i commi 1 e 1 bis dell'art. 4 bis ord. pen. Il comma 1 ora, analogamente al passato, prevede che i benefici previsti dalla norma possono essere concessi ai detenuti e internati che hanno commesso i reati c.d. ostativi di prima fascia quando questi collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord. pen. Il comma 1 bis prevede l'ipotesi della mancata collaborazione e, in ossequio alla sentenza n. 259 del 2019 della Corte cost., stabilisce che la presunzione di pericolosità di cui al comma 1 ha natura relativa in quanto può essere superata se i detenuti e gli internati per i reati ostativi ivi elencati: a) dimostrino di avere adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento;
b) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere: -b1) l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, -b2) il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile;
c) pongano in essere iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta, Rv. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando invece al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio, restando comunque indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. 3. Tanto premesso, nel caso di specie, il diniego del beneficio richiesto dal condannato è stato correttamente motivato sulla base della persistente pericolosità sociale del NO, desunta dalla mancanza di elementi indicativi di una significativa rivisitazione critica del passato criminoso - avendo egli infatti contestato le condanne 4 per rapina ed associazione mafiosa, professandosi innocente, e indicando la volontà di presentare istanza di revisione - e dall'assenza di concreti segnali di dissociazione dal contesto mafioso di riferimento, valutati in rapporto allo spessore criminale del ricorrente e alla natura dei reati per i quali è in espiazione di pena. In particolare, il Tribunale ha valorizzato le risultanze del parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che evidenziava come il NO fosse stato riconosciuto colpevole della partecipazione alla 'ndrina di Schiavo e come, a dimostrazione dello spessore criminale, egli si interfacciasse direttamente con US LE, elemento apicale;
la citata nota della D.N.A.A. evidenziava ancora come il sodalizio criminale di riferimento sia tuttora pienamente operativo e che non risultino elementi univoci attestanti l'avvenuta rescissione dei collegamenti del ricorrente con tale contesto. Né il NO ha allegato circostanze ulteriori, specifiche e positive, idonee a superare la presunzione - sia pure relativa - di pericolosità. La regolare condotta carceraria, pur positivamente apprezzata, è stata correttamente ritenuta elemento non decisivo, in quanto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, le criticità nel processo di rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante, pur non essendo di per sé ostative alla concessione del permesso premio, possono essere valorizzate quali indicatori negativi del requisito dell'assenza di pericolosità sociale (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Barcella, Rv. 285567). In quest'ottica, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, nella valutazione delle istanze di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., può attribuirsi rilevanza negativa alla mancata rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante da parte del condannato (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Barcella, Rv. 285567), a condizione che non si pretenda il completamento del processo di rivisitazione del vissuto criminale, non richiesto nemmeno per benefici certamente più estesi come l'affidamento in prova, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Chiocchia, Rv. 284894). Deve, a tale proposito, riaffermarsi il principio che, anche ai fini della concessione del permesso premio, come per ogni altra misura alternativa alla detenzione, non può mai pretendersi la confessione del condannato, il quale ha il diritto di non ammettere le proprie responsabilità, pur dovendosi attivare per prendere parte in modo attivo all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 8258 dell'8/2/2008, Angelone, Rv. 240586). Non la confessione può assumere rilievo, ma l'accettazione della sentenza e della sanzione inflitta nell'ambito di un giudizio che ha ad oggetto l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, 5 e_- n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001). Ebbene, nel caso di specie, l'atteggiamento di negazione dell'addebito è stato correttamente valorizzato quale elemento negativo di valutazione, in quanto sintomatico del mancato riconoscimento della gravità dell'accusa; esso ha infatti impedito, come evidenziato dal Tribunale, l'avvio di una qualsiasi forma di rielaborazione del passato deviante. Tale circostanza, unitamente alla gravità delle condotte per le quali è intervenuta condanna e alla mancata collaborazione con la giustizia, è stata legittimamente posta a fondamento del provvedimento reiettivo, risultando nel suo complesso indicativa di perdurante pericolosità sociale e di inaffidabilità. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 dicembre 2025