Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
UNIVERSAL EXPRESS SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 214/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 26/06/03 dal Consigliere Dott. EBNER Vittorio Glauco;
ai sensi della legge n. 89/01;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.8.1996 la srl Universal Express conveniva innanzi al Tribunale di Firenze il Ministero delle Finanze per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 20.500.000, oltre interessi, a titolo di restituzione di quanto pagato fino al 1992 per tassa annuale di concessione governativa in base al DL 853/1984, conv. in L. 17/1985: disciplina ritenuta in contrasto con l'art. 10 della Direttiva CEE n. 335/1969, così come interpretato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 2.2.1988. Con sentenza in data 4.4.1997 l'adito Tribunale accoglieva la domanda della società attrice.
L'appello della A.F. avverso tale decisione veniva rigettato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 214/98, depositata il 18.2.1998, sul rilievo - per quanto qui rileva - anche della infondatezza della questione sollevata dalla A.F. circa la intervenuta decadenza della contribuente dal diritto al rimborso per inutile decorso del termine triennale dai singoli pagamenti ex art. 13 DPR 641/1972. In proposito i Giudici di appello ritenevano che non potesse decorrere tale termine fino alla data di recepimento della direttiva de qua nell'ordinamento nazionale (avvenuta con il DL n. 31/1993, conv. in L. 427/1993), non essendo fino a quel momento i singoli contribuenti in grado di conoscere compiutamente i loro diritti:
donde la tempestività della domanda di rimborso, avanzata con la citazione notificata l'8.8.1996.
Ricorre per Cassazione il Ministero delle Finanze.
In primo luogo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 DPR 741/1972. Inoltre, deduce l'applicabilità nella specie dello ius superveniens, rappresentato dall'art. 11 L. 448/1998: sia per quanto attiene al diritto dell'Amministrazione a trattenere sulle somme da rimborsare gli importi previsti dal comma primo della norma citata per la iscrizione dell'atto costitutivo e, negli anni successivi, le somme forfettariamente stabilite in ragione del tipo sociale;
sia per quanto attiene alla misura degli interessi 2,50% sulle somme riconosciute a rimborso.
La società intimata non si è costituita.
Il Procuratore Generale presso questa Corte - cui gli atti erano stati trasmessi, ravvisandosi le condizioni per provvedere in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 comma secondo c.p.c. - con requisitoria in data 8.4.2003 ha chiesto raccoglimento del primo motivo per manifesta fondatezza, assorbito il secondo. MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza prospettata con il primo motivo di ricorso è fondata. Va premesso che sulla questione della legittimità di una norma dell'ordinamento interno contenente la previsione di un termine di decadenza per la richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa sulle società più breve di quello stabilito in via generale per la ripetizione dell'indebito si è ripetutamele pronunciata la Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza del 15.9.1998 nelle cause riunite 279/96, 280/96 e 281/96; e sentenza in data 10.09.2002 nelle cause riunite C-216/99 e C-22/99), affermando che il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di stabilire, in relazione ad azioni di ripetizione dei tributi riscossi in violazione del diritto comunitario, un termine nazionale di decadenza triennale in deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, purché il detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi fondate sul diritto comunitario ed a quelle fondate sul diritto interno.
Ciò posto, va rilevato che questa Corte (ex plurimis, Cass. 11463 e 11362/2001; Cass. 15259, 1691 e 1123/2000; Cass. 7176, 4990 e 3097/1999; Cass. 8522/1998), in ordine al termine di decadenza triennale fissato dall'art. 13 comma secondo DPR 641/1972 per la richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione di società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione(ex art. 3 DL 853/1984 conv. con modif. in L. 17/1985) - tassa illegittima ab origine perché in contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio CEE n. 335 del 17.7.1969 e successive modificazioni, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali: Cass. ss. uu. 3458/1996 - ha avuto modo di precisare che detto termine decorre dal giorno del pagamento del tributo e non già da quello in cui la Direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano.
Infatti, da un lato il contribuente che, in adempimento ad una norma interna, abbia effettuato il versamento di un imposta ritenuta in contrasto con la normativa comunitaria, ha comunque la possibilità di formulare la domanda di rimborso anche prima del formale recepimento della Direttiva, quando la stessa sia incondizionata e precisa (ciò che è stato ritenuto con riguardo agli artt. 10 e 12) e sia comunque decorso un tempo ragionevole dalla sua emanazione;
d'altro lato, il Giudice nazionale ha, in tale ipotesi, il potere - dovere di disapplicare la norma interna e riconoscere la fondatezza della domanda di rimborso, anche se il legislatore nazionale non abbia recepito la Direttiva ovvero abbia emanato norme incompatibili con la direttiva stessa.
Alla stregua di tale consolidato orientamento, dal quale il Collegio non ravvisa ragione alcuna per discostarsi, deve concludersi che la Corte di merito, ritenendo che il termine non decorresse fino al recepimento della Direttiva è incorsa nelle violazioni di legge denunciate con il motivo di ricorso in esame.
L'accoglimento del primo motivo ha carattere all'evidenza assorbente rispetto alla questione concernente l'applicabilità dello ius superveniens introdotta con il secondo: trattasi infatti di questione che il Giudice del rinvio in tanto dovrà prendere in considerazione in quanto ritenga di disattendere, con riguardo al caso concreto, la eccezione di decadenza dal diritto al rimborso sollevata dall'Amministrazione Finanziaria.
In definitiva, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto: con rinvio - occorrendo ai fini della decisione ulteriori accertamenti in fatto non consentiti in questa sede - ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004