Sentenza 27 novembre 2018
Massime • 1
Nell'ipotesi di reato commesso da soggetto a capacità diminuita, l'indagine sulla sussistenza del dolo specifico va compiuta con gli stessi criteri utilizzabili nei confronti del soggetto pienamente capace, e cioè avvalendosi di un procedimento logico inferenziale fondato sull'esame di fatti esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall'agente. (Fattispecie in tema di tentata estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva dedotto la finalità di profitto perseguita dall'imputato, tossicodipendente affetto da disturbo bipolare e di personalità "borderline", dalle richieste di denaro che avevano costantemente accompagnato le diverse manifestazioni violente e intimidatorie poste in essere in danno della madre).
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- 1. Calunnia: l'accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell'imputabilitàAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di elemento soggettivo del reato, l'accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell'imputabilità e deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto pienamente capace anche nei confronti del soggetto non imputabile. (Fattispecie in tema di calunnia, in cui la Corte ha precisato che la verifica dell'elemento soggettivo deve avvenire sulla base dei fatti obiettivi, aventi valore sintomatico del fine perseguito dall'agente, senza che assumano rilevanza gli errori percettivi frutto di deliri psicotici, rilevanti solo nell'indagine sulla imputabilità - Cassazione penale , sez. VI , 08/04/2020 , n. 14795). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più …
Leggi di più… - 2. Disturbo bipolare: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2018, n. 9311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9311 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2018 |
Testo completo
09311-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MIRELLA RV -Presidente - Sent. n. sez. 3318/2018 UP 27/11/2018 PIERO MESSINI D'AGOSTINI R.G.N. 23924/2018 EP AR GI LI NI SARACO -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI SARACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'. udito il difensore L'avvocato POGGIO BRUNO in difesa di PA EP si riporta ai motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 09/05/2019 oggi impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania che, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 89 cod.pen. e 62, comma 1, n. 4, cod.pen., con valore di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, condannava IU MP alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui agli artt. 56, 629 cod.pen.
2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato mordeva la gamba della madre, GR PA, la minacciava di distruggerle la casa e le incendiava il carrello della spesa posto sul pianerottolo di casa, al fine di farsi consegnare una somma pari a € 10,00, senza riuscirvi. Già il Tribunale di Catania, con motivazione confermata dalla Corte di appello, per il tramite di perizia, accertava e riconosceva all'imputato una diminuita capacità di intendere e di volere, provocata da vari aspetti psicopatologici, quali un deficit cognitivo di grado lieve, un disturbo bipolare, un disturbo di personalità borderline in tossicodipendente da plurisostanze.
3. IU MP, a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo di impugnazione, denuncia i vizi di erronea applicazione della legge penale e di mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod.proc.pen., per l'errata applicazione degli artt. 89, 42 e 43 cod.pen. e per l'omessa motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Il ricorrente, dopo avere premesso che lo stato di seminfermità, riguardando l'imputabilità e non la colpevolezza, non esclude il necessario accertamento sulla sussistenza dell'elemento psicologico, sostiene che tale accertamento sarebbe stato pretermesso nella sentenza impugnata, dove si assisteva a una sovrapposizione tra imputabilità e colpevolezza. Secondo la difesa nella sentenza impugnata, così come nella sentenza del Tribunale, mancherebbe ogni tipo di verifica in ordine alla compatibilità tra lo stato di seminfermità e il dolo specifico quale elemento strutturale del reato di estorsione, con particolare riferimento all'ingiustizia del profitto, così configurandosi il vizio di omessa motivazione. La difesa, inoltre, accusa la sentenza della Corte di appello di apoditticità riferimento alla mancata esclusione della recidiva, sul presupposto con dell'esistenza di precedenti penali a carico di MP per reati contro il patrimonio e per la violazione della normativa in materia di armi, là dove, invece, 1 Jenn dalla lettura del certificato del Casellario giudiziario non risultano precedenti per armi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato.
1.1. E' stato più volte rilevato in giurisprudenza che nei reati a dolo specifico, l'indagine sulla colpevolezza nei soggetti ad imputabilità diminuita pretenda una più approfondita verifica rispetto ai reati connotati dal dolo generico o dal dolo eventuale, in ragione della più raffinata forma di volizione che li caratterizza. Si è altresì specificato che tale indagine va effettuata con gli stessi criteri adottabili nei riguardi del soggetto pienamente capace con ime (Sez. 3, Sentenza n. 13996 del 25/10/2017, C.; Sez. 6, Sentenza n. 9202 del 17/10/2000, Riva;
Sez. 1 sentenza n. 600 del 16/01/1985, Saporito). Ne discende che la sussistenza del dolo, ancorché specifico e in ipotesi di reato commesso da soggetto a capacità diminuita, va dedotta attraverso un procedimento logico inferenziale, del tutto analogo a quello utilizzabile nel procedimento indiziario, fondato sull'esame di fatti esterni o certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall'agente che, con particolare riguardo al reato di estorsione che qui interessa, si identifica nella mira di un profitto ingiusto. Tale verifica, con gli enunciati criteri, diversamente da quanto infondatamente assunto dal ricorrente, è stata esattamente espletata dalla Corte di appello che, nel rispondere alla censura contenuta nell'atto di appello, ha spiegato come tutte le azioni violente poste in essere dall'imputato in danno della madre (minacciarla, morderle la gamba, graffiarle un braccio con le unghie, appiccare il fuoco al suo carrello posto sul pianerottolo, scaraventare una radiosveglia contro il muro) fossero tutte finalisticamente orientate a costringere la donna a consegnarli la somma di dieci euro che ella gli negava. La Corte di merito, dunque, facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, ha dedotto il dolo specifico dai segni esteriori, oggettivamente certi, indicativi della sua presenza. A fronte di una motivazione siffatta, del tutto adeguata e priva di vizi logici, oltre che conforme a diritto, la doglianza difensiva si mostra in parte infondata, in parte manifestamente infondata e in parte generica e, perciò, affetta da aspecificità. E' infondata nella parte in cui denuncia il vizio di "mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico" visto che, alla luce di quanto esposto, emerge che la Corte di appello ha onorato l'obbligo di motivazione in questione. 2 Лучши E' manifestamente infondata nella parte in cui sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nell'adottare, in sede di accertamento del dolo, i medesimi criteri adottabili nei confronti di soggetti totalmente capaci. In realtà la deduzione difensiva va nel senso esattamente opposto al principio di diritto costantemente formulato in sede di legittimità, come già richiamato. Parare poure. VII motivo è, dunque, inammissibile perché propone una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso contrario a quello sostenuto, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi. Infine, sotto il profilo della genericità e con riguardo alla dedotta incompatibilità della seminfermità con il dolo specifico, il ricorrente non adduce alcun elemento valutativo -eventualmente già prospettato davanti il giudice del merito dal quale doversi necessariamente ricavare che le patologie causative della diminuita capacità di intendere e di volere di MP siano di portata tale ovvero abbiano una connotazione tale da risultare incompatibili con la capacità di rappresentarsi la finalizzazione e il disvalore della propria condotta. In assenza di una tale prospettazione, invero, l'affermazione di una eventuale incompatibilità della seminfermità con il dolo specifico risulta apodittica e monca, rimanendo al livello della mera astrazione perché non offre gli strumenti concreti e oggettivamente certi da cui poterla dedurre o riconoscere.
1.2. Parimenti aspecifica e, perciò, inammissibile si mostra l'ulteriore frammento di doglianza, riferito alla sussistenza della recidiva. Anche in questo caso la Corte di appello ha dato adeguata risposta motivazionale alla censura, spiegando come, a dispetto della facoltatività della recidiva, essa andava riconosciuta in ragione dei precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio e in materia di armi, anche molto recenti, indicativi della pericolosità sociale e che, coniugati alle modalità dell'ultimo reato, commesso in spregio dei divieti imposti dall'Autorità Giudiziaria (l'imputato era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai propri famigliari), costituivano un indice idoneo a manifestare una persistente e maggiore capacità a delinquere, tale da giustificare il riconoscimento e l'applicazione della circostanza aggravante in questione. Il ricorrente, di fatto, non spende nessun argomento critico a tale apparato argomentativo, limitandosi a osservare che MP non aveva nessun precedente per armi, senza tuttavia spiegare come tale evenienza potrebbe inficiare o deviare le conclusioni raggiunte dal giudice del merito, fondate su ulteriori e ben pregnanti argomentazioni, del tutto ignorate nel motivo in esame, non ultima la circostanza di aver commesso il fatto in dispregio del divieto di avvicinarsi ai famigliari. 3 བ་ས་ Ne discende il difetto di specificità e la conseguente inammissibilità del motivo, alla luce del costante insegnamento della Corte, secondo il quale il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri. Tanto che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 4, Sentenza n. 4491 del 17/10/2012, Spezzacatena e altri;
Sez. 5, Sentenza n. 8411 del 21/05/1992, Chirico e altri). Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018 Il Consigliere estensore ✓ Presidente Mirella Cervadoro AN SA ОН DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -4 MAR. 2019 IL CANCELLERE REMADI P Claudia Planelli O N E 4