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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2023, n. 19606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19606 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EN AB, nata in [...] il 13,8.1991 avverso la ordinanza in data 25.10.2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. Carmelo Moschella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 25.10.2022 il Tribunale di Messina, adito in sede di riesame, ha confermato il quadro di gravità indiziaria evidenziato dal Gip in relazione a OU AB per plurime cessioni a terzi di imprecisati quantitativi di cocaina, ma ritenendo che non avesse un'autonoma capacità di spaccio essendo indissolubilmente legata al fornitore IG La NA in concorso con il quale aveva agito, ha mutato la misura cautelare inframuraria con gli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19606 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 25/01/2023 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 292, secondo comma lett. c-bis) cod. proc. pen., la mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica rispetto alle richieste del PM delle specifiche esigenze cautelar' e degli indizi posti a fondamento della misura irrogata. Lamenta che il passaggio motivazionale del provvedimento del Gip, riprodotto dal Tribunale del riesame al fine di evidenziare l'autonoma rielaborazione delle esigenze cautelari, altro non fosse che una parafrasi delle argomentazioni rese dall'organo richiedente la misura, priva di alcun vaglio autonomo. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa valutazione delle esigenze cautelari in relazione ai profili di concretezza, in assenza di alcun riferimento ai comportamenti tenuti dall'indagata e ai suoi precedenti penali stridendo, invece, la rilevata professionalità ed insistenza nello spaccio con l'estraneità della donna al sodalizio criminoso di cui faceva parte il coinclagato e con il ridotto numero degli episodi delittuosi evidenziati dallo stesso Tribunale peloritano, e di attualità, nulla essendo stato dedotto in ordine al rilevante lasso temporale trascorso tra i fatti in contestazione e l'adozione della misura cautelare. 3. Con memoria di replica alla requisitoria scritta del Proc:uratore Generale trasmessa via Pec in data 21.1.2023, il difensore, insistendo sulla mancanza di attualità del pericolo di rediva in ragione dell'assenza di precedenti penali in capo all'indagata e dell'ampio lasso temporale intercorso dai reati in contestazione senza che fosse intervenuta alcuna ulteriore condotta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO LI1 primo motivo è inammissibile. Va in primo luogo rilevato come la contestazione concernente la mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari si sviluppi nel merito senza fornire gli elementi che consentano di superare la genericità della doglianza rilevata dai giudici de libertate in ragione dell'omessa indicazione degli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, profilo con il quale la ricorrente omette ogni confronto. In ogni caso, occorre considerare che la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone, secondo l'univoca interpretazione giurisprudenziale, al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017 - dep. 21/03/2017, Marra, Rv. 269648). Ricorre invero l'autonoma valutazione da parte del giudice emittente la misura cautelare anche quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, semprechè emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, Sentenza n. 70 del 24/09/2018, Pedato, Rv. 274403). Non basta quindi che la difesa si limiti a riprodurre, come fa nel presente ricorso, un mero passaggio estrapolato in forma di stralcio dalla richiesta del PM - atto che peraltro la parte ricorrente ha l'onere di allegare integralmente, a pena di inammissibilità, all'impugnativa ai fini della sua autosufficienza, restando altrimenti precluso il sindacato sollecitato a questa Corte in difetto dell'elemento nec:essario di raffronto - per evidenziare la mancanza di autonoma valutazione: occorre, per contro, che in relazione al passaggio che si ritiene pedissequamente riprodotto, vengano evidenziati gli specifici elementi che, ove criticamente vagliati, avrebbero permesso di addivenire a conclusioni diverse rispetto a quelle addotte dall'organo richiedente la misura, risultando altrimenti la censura relegata sul piano della genericità, come già puntualmente rilevato dal Tribunale peloritano nell'escludere la fondatezza della dispiegata doglianza. 2. Il secondo motivo deve invece ritenersi fondato nei termini di seguito indicati. Mentre da nessuna manifesta illogicità o carenza argomentativa può ritenersi affetta l'ordinanza impugnata che nel considerare, ai fini della concretezza delle esigenze cautelari sottese al pericolo di reiterazione del reato, gli elementi valorizzati dalla difesa recessivi rispetto alla professionalità mostrata nel reperire e nel relazionarsi con una cospicua clientela così come alla pervicacia con cui pressava il suo pusher, altrettanto non può dirsi in relazione iall'attualità, ritenuta sussistente sulla base degli stessi fattori connotanti la concretezza. I giudici del riesame, nel fare riferimento ai medesimi addendi senza considerare affatto i due anni trascorsi rispetto all'ultima delle contestate cessioni né la condizione di incensuratrezza dell'indagata, confondono il requisito della concretezza, da identificarsi nella sussistenza di elementi concreti e non soltanto congetturali sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa 3 commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, con quello dell'attualità, non considerando che sono entrambi richiesti, stante la modifica apportata dalla Legge 16.4.2015 n.47 all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. ai fini della prognosi di commissione di delitti analoghi da parte dell'indagato: la suddetta modifica nornnativizza il principio giurisprudenziale, peraltro preesistente alla novella, della necessità che l'attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice, avendo riguardo alla sopravvenienza del rischio di recidiva al momento dell'adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 3, n. 12477 del :L8/12/2015 - dep. 24/3/2016, Mondello, Rv. 266485). Nel dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare, il Tribunale peloritano non si avvede dell'intrinseca contraddizione tra l'attualità delle esigenze cautelari, come tali ritenute malgrado la distanza temporale intercorsa tra i fatti criminosi e l'adozione della misura coercitiva, e il numero limitato degli episodi in contestazione svoltisi in un arco cronologico estremamente circoscritto, pari a soli due mesi, in cui l'indagata fungeva da collaboratrice del La NA, che si rivolgeva a lei ogniqualvolta doveva distribuire la droga a sua volta ricevuta dal Ragusa, fatti dei quali dà conto lo stesso provvedimento impugnato, non risultando che la donna si approvvigionasse da altri, né che abbia continuato nella condotta delittuosa successivamente al luglio 2020 allorquando è stata fermata dalla PG che l'ha trovata in possesso di una dose di cocaina, né che tale genere di attività fosse da lei stata svolta in precedenza, stante la sua condizione di incensuratezza. In altri termini il quadro tratteggiato dalla ordinanza in esame non consente affatto di escludere che le cessioni di droga contestate si siano risolte in un'episodica e circoscritta condotta, né d'altra parte di ritenere, in assenza di rapporti diversi da quelli pur assiduamente intrattenuti con il La NA, che la personalità dell'indagata fosse spiccatamente proclive al delitto o comunque stabilmente ed autonomamente inserita nel traffico degli stupefacenti. Ora, è ben vero che la distanza cronologica tra i fatti e la misura non è di per sé preclusiva alla configurabilità dell'attualità del pericolo, ma richiede proprio perciò una motivazione particolarmente approfondita che consenta di superare lo iato temporale tra la realizzazione delle condotte delittuose e l'adozione della misura restrittiva della libertà personale in ordine all'attualità delle esigenze cautelari ad essa sottese, di cui il Tribunale peloritano non risulta essersi fatto carico. Non viene, infatti, chiarito quali siano gli elementi fondanti l'attualità del pericolo della reiterazione del reato che, seppur non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede comunque da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che al di là della previsione di specifiche occasioni di recidivanza, tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, e dunque di elementi idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 6, Sentenza n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante Rv. 266511). Si impone pertanto limitatamente a tale punto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina, risultando invece, nel resto, il ricorso inammissibile
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla motivazione sulle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto Così deciso in data 25.1.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. Carmelo Moschella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 25.10.2022 il Tribunale di Messina, adito in sede di riesame, ha confermato il quadro di gravità indiziaria evidenziato dal Gip in relazione a OU AB per plurime cessioni a terzi di imprecisati quantitativi di cocaina, ma ritenendo che non avesse un'autonoma capacità di spaccio essendo indissolubilmente legata al fornitore IG La NA in concorso con il quale aveva agito, ha mutato la misura cautelare inframuraria con gli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19606 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 25/01/2023 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 292, secondo comma lett. c-bis) cod. proc. pen., la mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica rispetto alle richieste del PM delle specifiche esigenze cautelar' e degli indizi posti a fondamento della misura irrogata. Lamenta che il passaggio motivazionale del provvedimento del Gip, riprodotto dal Tribunale del riesame al fine di evidenziare l'autonoma rielaborazione delle esigenze cautelari, altro non fosse che una parafrasi delle argomentazioni rese dall'organo richiedente la misura, priva di alcun vaglio autonomo. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa valutazione delle esigenze cautelari in relazione ai profili di concretezza, in assenza di alcun riferimento ai comportamenti tenuti dall'indagata e ai suoi precedenti penali stridendo, invece, la rilevata professionalità ed insistenza nello spaccio con l'estraneità della donna al sodalizio criminoso di cui faceva parte il coinclagato e con il ridotto numero degli episodi delittuosi evidenziati dallo stesso Tribunale peloritano, e di attualità, nulla essendo stato dedotto in ordine al rilevante lasso temporale trascorso tra i fatti in contestazione e l'adozione della misura cautelare. 3. Con memoria di replica alla requisitoria scritta del Proc:uratore Generale trasmessa via Pec in data 21.1.2023, il difensore, insistendo sulla mancanza di attualità del pericolo di rediva in ragione dell'assenza di precedenti penali in capo all'indagata e dell'ampio lasso temporale intercorso dai reati in contestazione senza che fosse intervenuta alcuna ulteriore condotta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO LI1 primo motivo è inammissibile. Va in primo luogo rilevato come la contestazione concernente la mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari si sviluppi nel merito senza fornire gli elementi che consentano di superare la genericità della doglianza rilevata dai giudici de libertate in ragione dell'omessa indicazione degli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, profilo con il quale la ricorrente omette ogni confronto. In ogni caso, occorre considerare che la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone, secondo l'univoca interpretazione giurisprudenziale, al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017 - dep. 21/03/2017, Marra, Rv. 269648). Ricorre invero l'autonoma valutazione da parte del giudice emittente la misura cautelare anche quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, semprechè emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, Sentenza n. 70 del 24/09/2018, Pedato, Rv. 274403). Non basta quindi che la difesa si limiti a riprodurre, come fa nel presente ricorso, un mero passaggio estrapolato in forma di stralcio dalla richiesta del PM - atto che peraltro la parte ricorrente ha l'onere di allegare integralmente, a pena di inammissibilità, all'impugnativa ai fini della sua autosufficienza, restando altrimenti precluso il sindacato sollecitato a questa Corte in difetto dell'elemento nec:essario di raffronto - per evidenziare la mancanza di autonoma valutazione: occorre, per contro, che in relazione al passaggio che si ritiene pedissequamente riprodotto, vengano evidenziati gli specifici elementi che, ove criticamente vagliati, avrebbero permesso di addivenire a conclusioni diverse rispetto a quelle addotte dall'organo richiedente la misura, risultando altrimenti la censura relegata sul piano della genericità, come già puntualmente rilevato dal Tribunale peloritano nell'escludere la fondatezza della dispiegata doglianza. 2. Il secondo motivo deve invece ritenersi fondato nei termini di seguito indicati. Mentre da nessuna manifesta illogicità o carenza argomentativa può ritenersi affetta l'ordinanza impugnata che nel considerare, ai fini della concretezza delle esigenze cautelari sottese al pericolo di reiterazione del reato, gli elementi valorizzati dalla difesa recessivi rispetto alla professionalità mostrata nel reperire e nel relazionarsi con una cospicua clientela così come alla pervicacia con cui pressava il suo pusher, altrettanto non può dirsi in relazione iall'attualità, ritenuta sussistente sulla base degli stessi fattori connotanti la concretezza. I giudici del riesame, nel fare riferimento ai medesimi addendi senza considerare affatto i due anni trascorsi rispetto all'ultima delle contestate cessioni né la condizione di incensuratrezza dell'indagata, confondono il requisito della concretezza, da identificarsi nella sussistenza di elementi concreti e non soltanto congetturali sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa 3 commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, con quello dell'attualità, non considerando che sono entrambi richiesti, stante la modifica apportata dalla Legge 16.4.2015 n.47 all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. ai fini della prognosi di commissione di delitti analoghi da parte dell'indagato: la suddetta modifica nornnativizza il principio giurisprudenziale, peraltro preesistente alla novella, della necessità che l'attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice, avendo riguardo alla sopravvenienza del rischio di recidiva al momento dell'adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 3, n. 12477 del :L8/12/2015 - dep. 24/3/2016, Mondello, Rv. 266485). Nel dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare, il Tribunale peloritano non si avvede dell'intrinseca contraddizione tra l'attualità delle esigenze cautelari, come tali ritenute malgrado la distanza temporale intercorsa tra i fatti criminosi e l'adozione della misura coercitiva, e il numero limitato degli episodi in contestazione svoltisi in un arco cronologico estremamente circoscritto, pari a soli due mesi, in cui l'indagata fungeva da collaboratrice del La NA, che si rivolgeva a lei ogniqualvolta doveva distribuire la droga a sua volta ricevuta dal Ragusa, fatti dei quali dà conto lo stesso provvedimento impugnato, non risultando che la donna si approvvigionasse da altri, né che abbia continuato nella condotta delittuosa successivamente al luglio 2020 allorquando è stata fermata dalla PG che l'ha trovata in possesso di una dose di cocaina, né che tale genere di attività fosse da lei stata svolta in precedenza, stante la sua condizione di incensuratezza. In altri termini il quadro tratteggiato dalla ordinanza in esame non consente affatto di escludere che le cessioni di droga contestate si siano risolte in un'episodica e circoscritta condotta, né d'altra parte di ritenere, in assenza di rapporti diversi da quelli pur assiduamente intrattenuti con il La NA, che la personalità dell'indagata fosse spiccatamente proclive al delitto o comunque stabilmente ed autonomamente inserita nel traffico degli stupefacenti. Ora, è ben vero che la distanza cronologica tra i fatti e la misura non è di per sé preclusiva alla configurabilità dell'attualità del pericolo, ma richiede proprio perciò una motivazione particolarmente approfondita che consenta di superare lo iato temporale tra la realizzazione delle condotte delittuose e l'adozione della misura restrittiva della libertà personale in ordine all'attualità delle esigenze cautelari ad essa sottese, di cui il Tribunale peloritano non risulta essersi fatto carico. Non viene, infatti, chiarito quali siano gli elementi fondanti l'attualità del pericolo della reiterazione del reato che, seppur non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede comunque da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che al di là della previsione di specifiche occasioni di recidivanza, tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, e dunque di elementi idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 6, Sentenza n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante Rv. 266511). Si impone pertanto limitatamente a tale punto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina, risultando invece, nel resto, il ricorso inammissibile
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla motivazione sulle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto Così deciso in data 25.1.2023