Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
In tema di benefici combattentistici, la sentenza n. 92 del 1981 della Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971 nella parte in cui non indicava con quali mezzi gli enti della finanza pubblica allargata potevano far fronte agli oneri finanziari posti a loro carico, ebbe l'effetto di lasciare priva di possibilità di rivalsa l'anticipazione dei benefici combattentistici operata dagli istituti previdenziali onerati; tale carenza fu colmata dall'art. 30 bis del D.L. n. 55 del 1983 (convertito nella legge n. 131 del 1883) che provvide alla copertura finanziaria degli oneri suddetti. Pertanto, solo in seguito a tale norma gli enti previdenziali acquistarono il diritto all'integrale rimborso, con la conseguente insussistenza per il periodo anteriore all'entrata in vigore del citato D.L. n. 55 del 1983, del diritto agli interessi per i rimborsi effettuati con ritardo, non essendo tale ritardo imputabile agli enti debitori ma ad un "factum principis". Peraltro, dovendosi far riferimento, quanto alle modalità di adempimento della suddetta obbligazione di rimborso dei benefici, al D.M. 25 agosto 1972 (in applicazione del comma terzo del medesimo art. 6 della legge n. 824 del 1971, costituente parte integrante della nuova norma del 1983), sulla somma dovuta per i valori capitali dei benefici si devono calcolare gli interessi (corrispettivi e non moratori, essendo la relativa applicazione svincolata da qualsiasi imputabilità di ritardo) di preammortamento nella misura indicata nello stesso decreto del Ministro del Tesoro. (Fattispecie in materia di rimborso dei benefici combattentistici riconosciuti sui trattamenti di pensione agli ex dipendenti del Consorzio Trasporti e Mobilità di Cagliari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5243 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
C.T.M., CONSORZIO TRASPORTI E MOBILITÀ, già AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI (A.C.T.), in persona del Direttore Generale in carica, Dott. Ezio Castagna, elettivamente domiciliato in Roma, viale di villa Pamphili n. 59, presso l'avv. Gino Sacerdoti, rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avvocati Enrico Vassena e Agostino Castelli;
- ricorrente -
contro
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 136 del 10 marzo/23 aprile 1999, RGAC 4396 del 1998, cron. 4013;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Gino Sacerdoti per delega avv. Enrico Vassena e Vincenzo Morielli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10 marzo/23 aprile 1999, il Tribunale di Cagliari rigettava l'appello proposto dal C.T.M. Consorzio Trasporti e Mobilità di Cagliari (già A.C.T., Azienda Consorziale Trasporti di Cagliari) avverso la decisione del locale Pretore dell'11 giugno/18 settembre 1998, che aveva condannato il Consorzio a corrispondere gli interessi sulle somme dovute ai sensi dell'art. 6 della legge 824 del 1971 (relativi agli oneri conseguenti al riconoscimento dei benefici combattentistici sui trattamenti di pensione agli ex dipendenti). Il Tribunale osservava che prima dell'entrata in vigore della legge n. 131 del 26 aprile 1983, il credito dell'INPS era inesigibile,
posto che la sentenza della Corte Costituzionale, n. 92 del 1981, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971 - istitutivo dell'obbligo dei Comuni, Aziende municipalizzate e relativi consorzi di rivalere gli Istituti erogatori della pensione dell'onere derivante dall'applicazione dei benefici combattentistici - nella parte in cui detto articolo non indicava anche con quali mezzi tali Enti avrebbero dovuto far fronte agli oneri finanziari a loro carico.
Nel caso di specie, concludevano i giudici di appello, il Consorzio appellante aveva contestato in sede giurisdizionale l'omesso riconoscimento del beneficio della rateizzazione del credito ed il calcolo degli interessi dalla entrata in vigore della legge n. 131 del 26 aprile 1983 (anziché dalla data di notificazione del provvedimento dell'INPS: 31 dicembre 1990). Il Consorzio aveva anche contestato la misura degli interessi richiesti dall'Istituto. Sul punto, il Tribunale rilevava che gli interessi, di cui al D.M. 25 agosto 1992 (art. 5) non avevano affatto natura di interessi moratori, ma costituivano solo la riserva matematica dovuta agli Enti previdenziali a copertura degli incrementi di pensione apportati dal l'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 336 del 1970, con la funzione di reintegrare il patrimonio dell'Ente dal pregiudizio derivante dal lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui lo stesso è tenuto - per legge - all'erogazione dei benefici ed il momento del recupero dei valori capitali.
Essi, quindi, erano dovuti dal Consorzio appellante, indipendentemente da ogni indagine circa l'imputabilità del ritardo. Tra l'altro, rilevavano i giudici di appello, nulla avrebbe impedito al Consorzio di mantenere ferma la propria contestazione circa la data di decorrenza degli interessi, iniziando, frattanto, a pagare il capitale dovuto. In tal modo, il Consorzio avrebbe impedito l'incremento degli interessi.
Avverso tale decisione il Consorzio propone ricorso sorretto da due motivi. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 6, 1^ comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824 e del D.M. 25 agosto 1972 (art. 360 n. 3 codice di procedura civile). Il Decreto Ministeriale, secondo il ricorrente, dovrebbe essere disapplicato, in quanto secondo la legge n. 824 del 1971 era demandato al Ministro del tesoro unicamente il compito di stabilire "le modalità" per il versamento del richiamato "corrispettivo in valore capitale" e non anche la misura del saggio di interesse, fissato in misura superiore alla misura del tasso legale. In ogni caso, le norme invocate non potevano essere applicate nella situazione in esame, in quanto alla data del 15 maggio 1983 (data in cui era sorta l'obbligazione in esame) le "quote capitale" pretese dall'INPS erano sostanzialmente già individuate e, pertanto, il valore capitale poteva ritenersi esigibile. Non vi era alcuna ragione per fare ricorso al meccanismo aggiuntivo degli "interessi di preammortamento", ma al più avrebbero potuto richiedersi solo gli interessi corrispettivi (nel caso di specie, in ogni caso, prescritti, in quanto non richiesti tempestivamente). Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1206 codice civile (art. 360 n. 3 codice di procedura civile). L'ipotesi delineata dal Tribunale, secondo il Consorzio, configura la "mora del creditore" disciplinata dagli articoli 1206 e seguenti del codice civile, che si realizza quando il creditore "non compie quanto
è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione ..." ed alla quale consegue che non sono più dovuti gli interessi (art. 1207 codice civile). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la collaborazione del creditore (sia pure intesa come onere e non come dovere di cooperare al ricevimento della prestazione) comporta, per lo stesso creditore, il dovere di compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione, specie quando, come nel caso di specie, si versi in una obbligazione in cui si richieda al creditore una particolare cooperazione (consistente nella determinazione e comunicazione del "corrispettivo in valore capitale") perché l'adempimento si verifichi.
D'altra parte, e sotto altro profilo, il principio per cui il creditore deve compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione vale ad escludere che possa imputarsi proprio al debitore il ritardo nell'esecuzione della prestazione da lui dovuta, quando il ritardo derivi invece dal comportamento del creditore.
I due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, non sono fondati.
Con orientamento da ritenere oramai consolidato, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale "in tema di benefici combattentistici, la sentenza n. 92 del 1981 della Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971 - nella parte in cui non indicava con quali mezzi gli Enti della finanza pubblica allargata potevano far fronte agli oneri finanziari posti a loro carico - ebbe l'effetto di lasciare priva di possibilità di rivalsa l'anticipazione dei benefici combattentistici operata dagli Istituti previdenziali onerati. Tale carenza fu colmata dall'art. 30 bis del decreto legge n. 55 del 1983, che provvide alla copertura finanziaria degli oneri suddetti, sicché solo a seguito di tale norma gli enti previdenziali acquistarono il diritto all'integrale rimborso, con la conseguente insussistenza, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 55 del 1983, del diritto agli interessi per i rimborsi effettuati con ritardo, non essendo tale ritardo imputabile agli enti debitori, bensi ad un "factum principis" (Cass. 20 dicembre 1997 n. 12917, 15 settembre 1990 n. 9501, n. 4980 del 1988). Secondo la giurisprudenza ora segnalata, la conseguenza dell'intervento legislativo è stata, appunto, la nascita "ex novo" dell'obbligazione di rimborso in relazione ai benefici già erogati (e, ovviamente, per i benefici da erogare). Ma, per effetto del terzo comma dello stesso art. 6 della legge n. 824 del 1971, che forma parte integrante della nuova norma del 1983, tale obbligazione si adempie con le modalità del Decreto Ministeriale del 25 agosto 1972, e quindi calcolando sulla somma dovuta per corrispettivo dei valori capitali dei benefici, gli interessi corrispettivi di preammortamento, nella misura indicata dal Decreto (Cass. n. 9501 del 1990), con disposizione pienamente legittima. Le modalità cui fa riferimento l'art. 6 della legge n. 824 del 1971 riguardano sicuramente anche la misura degli interessi di preammortamento, per cui è causa, indicata dal Decreto del Ministro del Tesoro (art. 5) secondo una scelta tecnica che doveva soddisfare le finalità per le quali quegli accessori erano stati previsti. Secondo il Consorzio ricorrente, il tempo trascorso dal sorgere del credito (1983) alla richiesta di pagamento dell'Istituto (dicembre 1990) sarebbe da imputare solo all'INPS, che avrebbe calcolato, in una prima richiesta, gli interessi, di preammortamento da epoca anteriore al maggio 1983, così costringendo il Consorzio ad opporsi a tale illegittima pretesa.
Il Consorzio trascura di considerare che, come correttamente hanno già ritenuto i giudici di appello, tali interessi svolgono la funzione di reintegrare il patrimonio dell'Ente previdenziale dal pregiudizio derivante dal lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui l'Ente stesso è tenuto per legge all'erogazione dei benefici ed il momento dell'effettivo recupero dei valori capitali. Come questa Corte ha avuto modo di precisare (Cass. n. 9501 del 1990 cit.), gli interessi in questione non potevano essere ritenuti moratori, ma corrispettivi, poiché la loro applicazione era svincolata da qualsiasi imputabilità di ritardo.
Entrambi i motivi si rivelano infondati, alla luce dei principi giurisprudenziali ora ricordati, che sono pienamente condivisi dal Collegio.
Il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 17.000, oltre a lire 6. 000.000 per onorari avocato.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001