Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 1
È inammissibile, in conformità del principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. di conclusione delle indagini preliminari, in quanto nessun mezzo di impugnazione è previsto avverso tale provvedimento, dal quale non deriva alcun effetto sulla posizione soggettiva dell'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2002, n. 8007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8007 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN ROMANO Presidente
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere
Dott. Nicola MILO Consigliere
Dott. Carlo PICCININNI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC AN SS;
avverso l'avviso di chiusura delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.;
visti gli atti ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del dr. L. D'Ambrosio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
AN SA RC impugna con ricorso per cassazione l'avviso, ex art. 415 bis c.p.p., di conclusione delle indagini preliminari notificatogli, nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 368 c.p., dal P.M. presso il Tribunale di Trento in data 30/7/01, dopo che il G.I.P. dello stesso Tribunale, all'udienza preliminare del precedente giorno 12, aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e restituito gli atti al P.M..
Il ricorso è inammissibile perchè l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., non determinando di per sè solo alcun effetto sulla posizione soggettiva dell'indagato ed avendo veste meramente interlocutoria, non rientra tra i provvedimenti impugnabili;
nessuna norma processuale prevede la possibilità di impugnazione del citato avviso e nel nostro sistema vige il principio della tassatività delle impugnazioni (568 c.p.p.). Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 FEBBRAIO 2003.