Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11023 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA OR E PER MODI CASSAZIONE1 1 022210 2 Oggetto Горошкомf /10 SEZIONE SECONDA CIVI coqui n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 2262/00 Cron.28623 - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 2819 - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 24/04/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Carlo CIOFFI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 OR SENTENZA per diritti 29 LUG. 2002 sul ricorso proposto da: TL CANCELLIERE domiciliata in ROMA DISTEFANO GRAZIA, elettivamente vio lab misball 7 PZZA presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SPINELLA, difesa dagli avvocati CIAVOLA CONSIGLIO SALVATORE, CIAVOLA ANTONINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CURATELA FALL. EDILCAT SRL in persona del curatore Avv. UBALDO BELLUOMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI 5, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO MARCONI, difeso dall'avvocato 2002 SEBASTIANO MAGNANO, giusta delega in atti;
657 -1- - controricorrente nonchè
contro
NA UM;
- intimato -
avverso la sentenza n. 948/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 04/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 24/04/02 dal 1007 VELLA;
udito l'Avvocato Salvatore CIAVOLA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Rosario RUSSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- to SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il curatore del fallimento della società ED, con atto notificato il 14 e il 19 maggio 1990, convenne, davanti al Tribunale di Catania, MB NN e AZ Di TE per la loro condanna al pagamento della somma di dodici milioni di lire, (oltre a quella di cinque milioni per maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 del codice civile), di cui, secondo il suo assunto, erano debitori per residuo prezzo dell'acquisto dalla società, con contratto del 24 luglio 1979, della proprietà di un appartamento e di un box garage. I convenuti, costituitisi separatamente in giudizio, eccepirono la prescrizione del cre= dito preteso e il rigetto della domanda, e riconvenzionalmente, chiesero la condanna dell'attore a corrispondere loro le spese che avevano dovuto sostenere "per la rifinitu- ra" degli immobili acquistati. Il Tribunale, con sentenza del 28 luglio 1995, in accoglimento della domanda,condan- nò i convenuti in solido a pagare al fallimento la somma di dodici milioni di lire con gli interessi al tasso legale, e rigettò le pretese riconvenzionali. Contro tale pronuncia proposero appello principale la Di TE e incidentale lo NN, insistendo entrambi nelle richieste fatte nel giudizio di primo grado. Il curatore del fallimento resistette al gravame eccependone l'infondatezza. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 4 dicembre 1998, ha confermato la decisione di primo grado osservando quanto segue: A.- il diritto del fallimento a pretendere il pagamento non si era estinto, perché il ter- mine prescrizionale, decorrente dal 31 dicembre 1979, data della consegna degli im= mobili, era stato interrotto dall'intimazione ad adempiere ricevuta dalla Di TE il 10 luglio 1986, intimazione che, ai sensi dell'art. 1310, era produttiva di effetti anche nei confronti del convenuto obbligato in solido;
B.- gli acquirenti non avevano dimostrato di avere già pagato l'importo di denaro ri= chiesto dal fallimento a titolo di residuo prezzo, ed inammissibile, ai sensi degli .2721 e 2726 cod.civ. era la prova per testimoni dedotta dalla Di TE, né sussistevano ragioni valide per la deroga del divieto, "essendo inverosimile che la acquirente non M avesse preteso il rilascio di una quietanza se avesse effettivamente corrisposto il rile- vante residuo prezzo"; 3 C.- l'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ., sollevata dai convenuti per la mancata rifi= nitura degli immobili, era ammissibile, ma infondata, non avendo costoro provato lo inadempimento della società; e la prova testimoniale dedotta in proposito dalla Di TE era inammissibile per la sua genericità. La Di TE ricorre per cassazione con tre motivi. Il curatore del fallimento della società ED resiste con controricorso. Lo NN non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il controricorso si è eccepita l'inammissibilità del ricorso per la genericità della procura apposta a margine di esso, mancante anche della data. L'eccezione è infondata, perché la procura conferita a margine del ricorso deve consi- derarsi conferita, salvo diversa volontà, per il giudizio di cassazione e soddisfa, per= E T R O C ciò, il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 del codice di procedura civile. Né la mancanza della data determina, nella specie, la nullità della procura, perché la po= steriorità di essa rispetto alla sentenza impugnata,si deduce dalla sua connessione con il ricorso cui accede, e, rispetto alla notificazione del ricorso, dalla relazione dell'uf- ficiale giudiziario da cui risulta che la sua esecuzione gli era stata chiesta proprio dall'avvocato nominato con la procura. Con il primo motivo del ricorso, denunziandosi la violazione dell'art.2946 del codice civile, in relazione all'art.360 n.3 del codice di procedura civile, si censura la sen- tenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente che il termine di prescrizione era stato interrotto dall'intimazione di pagamento comunicata alla Di TE, mentre avrebbe dovuto negarlo e ritenere, quindi, estinto il preteso credito, perché, vertendosi in materia di diritti reali, o, quanto meno, di diritti ricollegabili a un diritto reale, sarebbe stata necessaria per l'interruzione la notifica di una citazione, o di un atto stragiudiziale a mezzo di ufficiale giudiziario. Il motivo è infondato perché con la domanda giudiziale si è chiesta la condanna dei convenuti al pagamento di una somma di denaro, si è cioè preteso l'adempimento di un diritto d'obbligazione, il cui termine di prescrizione è interrotto da atti di diffida come quello inviato alla Di TE. Il principio che la ricorrente vorrebbe vedere ap- plicato nella specie si riferisce al caso diverso del termine utile per l'usucapione,che effettivamente non è interrotto da tali atti,potendo il possesso esercitarsi anche in con- trasto con la volontà manifestata dal titolare del diritto reale. E I R ÷ O C Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 1460 del codice civile, in relazione all'art. 360 n.3 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impu= gnata per avere la Corte d'appello negata l'applicabilità dell'art. 1460 cod. civ.,sull'erro- neo presupposto che il rapporto costituito tra la società venditrice e gli acquirenti non avesse natura sinallagmatica, essendo le rispettive obbligazioni separate. In contrario si sostiene che il pagamento del prezzo era "ancorato" anche al completamento delle rifiniture degli immobili, rifiniture che non erano state eseguite e che i compratori erano stati costretti a compiere a loro spese. Anche questo motivo è infondato in quanto la Corte d'appello non ha affatto escluso che il rapporto costituito tra le parti fosse privo del carattere della corrispettività, ma ha ritenuto che, mentre l'attore aveva provato di avere eseguito le sue prestazioni, gli acquirenti convenuti non avevano provato l'eccepito inadempimento della controparte (omessa rifinitura degli immobili). Con il terzo motivo, denunziandosi la violazione degli art.2721 e 2726 del codice ci= vile, in relazione all'art. 360 n.5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello respinto l'istanza,con la quale la Di TE aveva chiesto di essere ammessa alla prova testimoniale per dimostrare che il paga= mento dell'intero prezzo era stato eseguito, con una motivazione insufficiente, essen' dosi limitata ad affermare che la prova era generica, senza però spiegare in che cosa consistesse tale genericità. E si soggiunge che la Corte non ha ammesso la prova per testimoni, pur sussistendo tutte le condizioni per consentirla con i suoi poteri discre= E T AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 R ÷ O C Registrato in dat . an. 2001 . versate €155.77 zionali (art.2721 comma 2° cod.civ.). P. Dirigente Area Servici (Doitas Mada, AZ DI FILIPPO) Resp bile Servizio Atti Giudiziar Nemmeno questo motivo è fondato. RACCICHINI) E'decisivo rilevare che la Corte d'appello, dichiarando inammissibile la prova testi= moniale per la sua genericità, ha sufficientemente motivato la statuizione sul punto. Il motivo di ricorso è comunque generico, non essendosi in esso esposte le ragioni per le quali si sarebbe dovuto ritenere che la prova era, invece, specifica. Il ricorrente ha, infatti, l'onere di indicare, in modo esauriente, i fatti oggetto dell'istanza istruttoria respinta, per consentire il controllo, in sede di legittimità, della correttezza della deci= sione del giudice del merito. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a rimborsare alla controparte le spese di questo giudizio. Nessun provvedimento sulle spese deve essere, invece, emesso nei confronti dello NN, perché non ha depositato il controricorso e non ha partecipato alla discussione orale. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, a favore del controri= corrente, delle spese del giudizio di legittimità e le liquida in euro 4. 200,04 di 109T129.11 cui mille di onorari d'avvocato. 20,66 456T 155172 Roma 24 aprile 2002. 149,77 TOT. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 800% Cu presidente. Il consigliere estensore. (dott. V.Calfapietna) (dott.A. Vella) DEPOSITATO IN CANCE 26 LUG. 2002 IL CANCELLIERE Roma.