Sentenza 13 ottobre 1999
Massime • 1
L'esercizio di un impianto provvisoriamente autorizzato su di un canale diverso da quello indicato nella domanda di concessione o nella autorizzazione provvisoria costituisce abusivo esercizio di trasmittente televisiva. Infatti occupare una frequenza non autorizzata, con una emittente autorizzata su altra frequenza, costituisce abusiva emissione allo stesso modo della emissione di segnali senza concessione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1999, n. 13689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13689 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1999 |
Testo completo
riunita in persona dei sottonotati magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 13.10.1999
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. PIER LUIGI ONORATO Consigliere N. 3325
Dott. VINCENZO DI NUBILA rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere N. 13710/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RI ES N. A TRIVENTO IL 14.11.23 IVI RES. VIA CAPPUCCINIcontro la sentenza della Corte di Appello di Campobasso 4.2.99 la quale, confermando la sentenza del Pretore di Campobasso 16.4.94, lo condannava. alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui "infra".
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. GIOACCHINO IZZO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IO SS veniva citato a giudizio dinanzi al Pretore per rispondere del reato di cui agli artt. 32 comma della Legge n. 223.90 e 195 del DPR n. 156.73, perché quale titolare della emittente televisiva EL, installava ed esercitava un ponte radio ricevitore televisivo sul canale 61 vhf in Ferrazzano, non denunciato nella richiesta di concessione, modificando così la funzionalità tecnica del proprio impianto. In Ferrazzano acc. il 16.7.93 e nel settembre 1993.
2. Era accaduto che l'imputato effettuava le trasmissioni sul canale 63uhf ed aveva chiesto concessione a sensi della Legge n. 223.90. Peraltro, nelle more il canale 63 gli era stato sottratto "ope iudicis" su ricorso in via cautelare di natura possessoria, su istanza di altra emittente privata. Allora il IO trasferiva le emissioni sul canale 61 uhf, non occupato da altri.
3. Il Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche dell'Abruzzo e Molise, nel giugno 1993, disponeva la disattivazione dell'impianto. Nel luglio 1993, ribadiva il provvedimento di disattivazione e il 14.7.93 il magistrato inquirente disponeva il sequestro degli impianti. In data 23 stesso mese, il Tribunale del riesame revocava la misura cautelare, essendo stata nel frattempo la EL autorizzata a proseguire le trasmissioni sul canale 61 cit.. 4. Tanto il giudice di primo grado, quanto il giudice di appello hanno ritenuto la colpevolezza del prevenuto perché nel settembre 1993 veniva revocata l'autorizzazione provvisoria per effettuare le trasmissioni in contrada Case, essendo risultato che all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 223.90 la EL non disponeva, contrariamente a quanto da essa dichiarato nella domanda di concessione, del canale 63.
5. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione, a sensi dell'art. 606 lett. (c) CPP, degli artt. 423 e 521 CPP sotto il profilo della mancata corrispondenza tra imputazione e fatto addebitato in sentenza. Si è ascritto al prevenuto di avere esercito un ponte radio sul canale 61 non denunciato nella richiesta di concessione, laddove dalla sentenza di appello risulta un fatto diverso, e cioè che il trasferimento dal canale 63 al canale 61 non era autorizzato.
7. Tale motivo verrà trattato congiuntamente al terzo motivo. Se la sentenza di appello va interpretata nel senso che si è inteso punire il trasferimento senza autorizzazione (provvisoria) dal canale 63 al canale 61, il fatto non risulta immutato nelle sue linee essenziali. Se, invece, si è inteso fondare la condanna su altre considerazioni, basate su accadimenti successivi e diversi, il discorso muta ed al proposito varranno le considerazioni di cui "infra".
8. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, della Legge n. 223.90 e dell'art. 195 Codice Postale. Mentre l'esercizio di trasmittente televisiva senza concessione è punita dall'art. 195 Codice Postale, l'art. 32 della Legge n. 223.90 cit. prevede solo la disattivazione per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo medesimo.
9. Il motivo è infondato. In linea di diritto, l'esercizio di un impianto provvisoriamente autorizzato su di un canale diverso da quello indicato nella domanda di concessione o nella autorizzazione provvisoria costituisce abusivo esercizio di trasmittente televisiva. In tal senso, vedi Cass. 13.11.98 n. 2385, la quale ha ritenuto costituire reato il fatto di una emittente che continuava ad occupare determinate frequenze, laddove avrebbe dovuto trasferirsi su satellite. Infatti, occupare una frequenza non autorizzata con una emittente autorizzata su altra frequenza costituisce abusiva emissione allo stesso modo della emissione di segnali senza concessione.
10. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce il mancato riconoscimento della legittimazione della condotta per provvedimento giurisdizionale.
11. Il motivo è fondato, quanto meno per i riflessi sull'elemento psicologico del reato, a sensi dell'art. 129 CPP. 12. Risulta infatti dal testo delle sentenze di merito e dagli atti che
- il TAR, con ordinanza 7.7.93, ha accordato la sospensiva in ordine al provvedimento di disattivazione dell'impianto sul canale 61;
- fino dal 22.5.93 l'Amministrazione P.T. autorizzava il trasferimento sul canale 61.
13. Appare perciò evidente che il IO legittimamente esercitava (o riteneva di poter esercitare) l'impianto televisivo sul canale 61 in virtù dell'ordinanza del Giudice amministrativo. Inoltre egli aveva un ragionevole e legittimo affidamento sulla legittimità dell'atto di autorizzazione a trasferire le trasmissioni sul canale 61, fino dal 22.5.93.
14. A tale proposito, non ha rilevanza quanto accaduto nel settembre 1993 - epoca successiva alla contestazione - quando l'autorizzazione provvisoria sarebbe stata revocata per altro motivo, e cioè in quanto la trasmissione avveniva dalla contrada Ferrazzano anziché dalla contrada Case e il Forfirio, contrariamente a quanto dichiarato, non sarebbe stato possessore del canale 63 all'atto dell'entrata in vigore della ridetta Legge n. 223.90: fatto questo che si ricollega allo spossessamento "ope iudicis" del canale 63 da parte di altra emittente. Ma questa costituisce una fattispecie diversa e nuova e, in tal caso, si dovrebbe procedere con autonoma contestazione.
15. Il quarto motivo è assorbito.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1999