CASS
Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2023, n. 51073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51073 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AT nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore Avv.Gaetano Giamboi del Foro di Monza con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di danneggiamento aggravato pronunciata dal Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Monza, riducendo la pena. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso in cassazione la difesa di LA RA con due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art.606 lett. c) e 178 c.p.p. in relazione all'art.23 bis 1.18 dicembre 2020 con conseguente nullità della sentenza. In sostanza, all'imputata non sono state tempestivamente comunicate né la fissazione dell'udienza d'appello (di cui il difensore ha avuto notizia solo il giorno anteriore) né la memoria con conclusioni che era stata medio tempore depositata dal Procuratore Generale. Nonostante in udienza sia stata sollevata eccezione sul punto, essa è stata respinta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 51073 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 07/09/2023 2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art.635 c.p.. Il danneggiamento non fu aggravato dalla minaccia né fu strumentale ad essa che fu, se mai, successiva. 3. Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputata ha ribadito, con memoria inviata per PEC, i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità. 2. Il primo motivo di ricorso, pur basato su un premessa corretta, è in definitiva infondato nelle conclusioni. In effetti, è corretto sostenere, come si legge nel ricorso, che la mancata tempestiva comunicazione della data d'udienza per la celebrazione del giudizio d'appello (notificata al solo difensore dell'imputata il giorno prima dell'udienza) sia fonte di nullità generale (qualora venga celebrata l'udienza senza il rispetto del contraddittorio) a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. In questi termini si è di recente pronunciata la Sez. 5 con la sentenza n. 7750 del 27 ottobre 2021 (massima 282897 - 01) affermando che "nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.". L'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Milano all'udienza 18 ottobre 2022, resa a fronte dell'eccezione processuale formulata in proposito dal sostituto processuale del difensore dell'imputato preliminarmente all'apertura del dibattimento, è pertanto errata. L'accesso agli atti del processo (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto;
per risolverle può accedere all'esame diretto degli atti processuali - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) permette di rilevare che la motivazione dell'ordinanza, incentrata sulla insussistenza di un onere della Corte di appello di comunicare l'oralità dell'udienza ed in ogni caso sulla sufficienza del singolo giorno di preavviso di cui ebbe a godere di fatto la RA, costituisce una palese violazione del diritto della parte di partecipare al processo. Ciò nonostante, come sopra accennato, non è sufficiente affermare la erroneità della ordinanza per giungere alla soluzione giuridica della questione. La lettura integrale del verbale dell'udienza permette infatti di rilevare che, dopo aver respinto l'ordinanza e disposto procedersi oltre, il collegio giudicante ha disposto l'apertura del dibattimento, invitando le parti alla discussione. Ed è proprio alla conclusione di tale fase, nel momento in cui vengono rassegnate le conclusioni, pur esse trascritte nel verbale, che si è materializzata la circostanza impediente l'accoglimento della tesi difensiva. Il sostituto del difensore, infatti, si è puramente e semplicemente richiamato alle conclusioni dell'atto di appello nel quale, 'ratione temporis' ovviamente, l'eccezione relativa al mancato avviso dell'udienza orale non era contenuto. Così facendo, si è verificata l'implicita rinuncia alla eccezione di nullità ed alla contestazione dell'ordinanza che sulla nullità si era pronunciata, che, all'opposto, in tale fase doveva essere formulata e coltivata, proprio per la natura non assoluta della nullità, da considerarsi superata per la mancata eccezione. Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo è aspecifico poiché, non confrontandosi con la motivazione della sentenza di appello, pretende di riproporre in questa sede le tesi difensive già formulate e disattese nei gradi di merito e che solo al merito appartengono. Per tale ragione esso è anche non consentito, in quanto confligge, come si va a dire di seguito, con i principi processualistici italiani. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità degli imputati (oltre alla RA vi era altro imputato) per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ciò premesso, occorre altresì sottolineare che lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate nel secondo motivo di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge i cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. -il vizio cui fa riferimento il secondo motivo- il motivo stesso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolte, la ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Si tratta, come si accennava sopra, di una operazione non consentita, giacché confligge con i principi del sistema processuale italiano, che assegna a questa Corte di cassazione la nomofilachia, atta ad assicurare la uniforma interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. Nel caso concreto, tanto la Corte d'appello quanto il primo giudice avevano correttamente ed adeguatamente inquadrato la fattispecie, evidenziando la natura unitaria della condotta e l'inserimento in essa del significato minaccioso delle azioni poste in essere dal Topazio e dalla RA, con pertinenti richiami giurisprudenziali. Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è inammissibile. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 7 settembre 2023 Il ConsiciMere relatore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore Avv.Gaetano Giamboi del Foro di Monza con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di danneggiamento aggravato pronunciata dal Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Monza, riducendo la pena. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso in cassazione la difesa di LA RA con due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art.606 lett. c) e 178 c.p.p. in relazione all'art.23 bis 1.18 dicembre 2020 con conseguente nullità della sentenza. In sostanza, all'imputata non sono state tempestivamente comunicate né la fissazione dell'udienza d'appello (di cui il difensore ha avuto notizia solo il giorno anteriore) né la memoria con conclusioni che era stata medio tempore depositata dal Procuratore Generale. Nonostante in udienza sia stata sollevata eccezione sul punto, essa è stata respinta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 51073 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 07/09/2023 2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art.635 c.p.. Il danneggiamento non fu aggravato dalla minaccia né fu strumentale ad essa che fu, se mai, successiva. 3. Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputata ha ribadito, con memoria inviata per PEC, i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità. 2. Il primo motivo di ricorso, pur basato su un premessa corretta, è in definitiva infondato nelle conclusioni. In effetti, è corretto sostenere, come si legge nel ricorso, che la mancata tempestiva comunicazione della data d'udienza per la celebrazione del giudizio d'appello (notificata al solo difensore dell'imputata il giorno prima dell'udienza) sia fonte di nullità generale (qualora venga celebrata l'udienza senza il rispetto del contraddittorio) a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. In questi termini si è di recente pronunciata la Sez. 5 con la sentenza n. 7750 del 27 ottobre 2021 (massima 282897 - 01) affermando che "nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.". L'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Milano all'udienza 18 ottobre 2022, resa a fronte dell'eccezione processuale formulata in proposito dal sostituto processuale del difensore dell'imputato preliminarmente all'apertura del dibattimento, è pertanto errata. L'accesso agli atti del processo (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto;
per risolverle può accedere all'esame diretto degli atti processuali - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) permette di rilevare che la motivazione dell'ordinanza, incentrata sulla insussistenza di un onere della Corte di appello di comunicare l'oralità dell'udienza ed in ogni caso sulla sufficienza del singolo giorno di preavviso di cui ebbe a godere di fatto la RA, costituisce una palese violazione del diritto della parte di partecipare al processo. Ciò nonostante, come sopra accennato, non è sufficiente affermare la erroneità della ordinanza per giungere alla soluzione giuridica della questione. La lettura integrale del verbale dell'udienza permette infatti di rilevare che, dopo aver respinto l'ordinanza e disposto procedersi oltre, il collegio giudicante ha disposto l'apertura del dibattimento, invitando le parti alla discussione. Ed è proprio alla conclusione di tale fase, nel momento in cui vengono rassegnate le conclusioni, pur esse trascritte nel verbale, che si è materializzata la circostanza impediente l'accoglimento della tesi difensiva. Il sostituto del difensore, infatti, si è puramente e semplicemente richiamato alle conclusioni dell'atto di appello nel quale, 'ratione temporis' ovviamente, l'eccezione relativa al mancato avviso dell'udienza orale non era contenuto. Così facendo, si è verificata l'implicita rinuncia alla eccezione di nullità ed alla contestazione dell'ordinanza che sulla nullità si era pronunciata, che, all'opposto, in tale fase doveva essere formulata e coltivata, proprio per la natura non assoluta della nullità, da considerarsi superata per la mancata eccezione. Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo è aspecifico poiché, non confrontandosi con la motivazione della sentenza di appello, pretende di riproporre in questa sede le tesi difensive già formulate e disattese nei gradi di merito e che solo al merito appartengono. Per tale ragione esso è anche non consentito, in quanto confligge, come si va a dire di seguito, con i principi processualistici italiani. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità degli imputati (oltre alla RA vi era altro imputato) per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ciò premesso, occorre altresì sottolineare che lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate nel secondo motivo di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge i cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. -il vizio cui fa riferimento il secondo motivo- il motivo stesso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolte, la ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Si tratta, come si accennava sopra, di una operazione non consentita, giacché confligge con i principi del sistema processuale italiano, che assegna a questa Corte di cassazione la nomofilachia, atta ad assicurare la uniforma interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. Nel caso concreto, tanto la Corte d'appello quanto il primo giudice avevano correttamente ed adeguatamente inquadrato la fattispecie, evidenziando la natura unitaria della condotta e l'inserimento in essa del significato minaccioso delle azioni poste in essere dal Topazio e dalla RA, con pertinenti richiami giurisprudenziali. Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è inammissibile. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 7 settembre 2023 Il ConsiciMere relatore Il Presidente