Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
04264 /02 069433 REPUBBLI IN NOME DEL LO ITALIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributi SEZIONE TRIBUTARIA Agevolazimi pro termins to Costa dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8309/00 Presidente CANTILLO Michele Consigliere GIULIANI Dott. Paolo Consigliere Cron. 9931 Dott. Vittorio RAGONESI BENINI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Ud. 14/12/01 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 69433 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del MinistrO tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AD ER;
intimato avverso la sentenza n. 130/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2001 08/04/99; 2635 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata 1'8.4.1999, la Commissione tributaria regionale di Campobasso ha rigettato l'ap- pello dell'Ufficio imposte dirette di Isernia motivando che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette, disposta a favore dei contribuenti delle zone terremotate, non concorrono alla formazione dell'impo- nibile per PE e OR, e correttamente erano state dedotte da DD TO nella dichiarazione dei redditi. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1. 13.5.1999, n. 133; 3, comma 2 bis, d.l. 2 30.12.1985 n. 971; 13, primo comma, 1. 27.12.1997 n. 449; 10 1. 28.2.1986 n. 46; d.p.r. 597/73; d.l. 29.5.1989 n. 202, conv. In 1. 293/89, sostiene il ca- rattere solo provvisorio della sospensione delle impo- ste, con possibilità di successivo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini PE e OR, va consi- derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, norma introduttiva di un'ulte- riore agevolazione consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 11248; 26.7.2001, n. 10237; 25.6.2001, - n. 8659; 3 18.4.2000, n. 4945). Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14.12.2001 Il relatore Il Presidente Stefano Benini Michele Juftining IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN NCELLERIA 25 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista