Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2025, n. 32614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32614 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano
32614-25
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
1118
ET De AM
- Presidente -
Sent. n. sez.
NG CA
CC 14/07/2025
ER CA
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RA CI
ha pronunciato la seguente
-Relatore -
SENTENZA
R.G.N. 16058/2025
sul ricorso proposto da
AN RI, nato a [...] il [...]
avverso la ordinanza del 27/02/2025 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ER CA;
udite lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Salvatore Staiano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da RI AN avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emessa in data 17 gennaio 2025, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. AN è stato ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di cui agli artt. 110, 81, 390, 416-bis.1 cod. pen., contestato al capo 2)
dell'imputazione cautelare, in quanto avrebbe aiutato MO AN LL, condannato in qualità di membro della cosca LL, a sottrarsi alle ricerche delle autorità per l'esecuzione dell'ordine di carcerazione del 25 novembre 2020 emesso dalla Procura generale della Corte di appello di Roma. Secondo la contestazione cautelare, AN aveva assicurato lo spostamento della compagna del latitante nel rifugio il 23 luglio e il 25 settembre 2021.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen.; vizio di motivazione in relazione ai motivi di riesame;
malgoverno dell'istituto del concorso di persone. Si censura la radicale mancanza di motivazione in ordine all'esistenza, a far data dal 25 novembre 2020, di un sodalizio mafioso essenziale alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La difesa aveva contestato in sede di riesame la consistenza dei gravi indizi, costituiti dalla sola presenza dell'indagato nelle date indicate dall'imputazione nel piazzale del silos, non risultando alcun coinvolgimento dello stesso nella realizzazione dell'incontro del latitante con la compagna né la stessa consapevolezza della presenza in loco del latitante (non aveva avuto alcun rapporto con questi o con altri sodali) e delle funzioni direttive da questi svolte in quel periodo (in ogni caso, al più, si contestava la facilitazione di incontri di tipo familiare). La motivazione al riguardo è carente e apparente. In ogni caso, deve ritenersi priva di idoneità dimostrativa ai fini dell'aggravamento della condotta la mera consapevolezza della caratura criminale del LL, occorrendo che la condotta sia consapevolmente funzionale ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa.
2.2. Difetto e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione rispetto alla memoria depositata. La motivazione della ordinanza impugnata è apodittica là dove ritiene concrete e attuali le esigenze cautelari, pur trattandosi di fatti contestati risalenti nel tempo (2021) e non risultando elementi che sorreggano la ritenuta contiguità con il contesto criminale. Il ricorrente non è stato raggiunto dalla misura cautelare per il reato associativo e la mera contestazione di tale reato al cugino NI AR non può sostenere tale vicinanza. Né possono sostenere tale assunto le risultanze del processo MI che non ha riguardato il ricorrente.
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Quanto al pestaggio di AL VO, nessun addebito cautelare è stato avanzato al ricorrente. I precedenti penali sono relativi a fatti datati. La vicenda contestata è in ogni caso di tipo occasionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da rigettare, perché complessivamente infondato.
2. In ordine al primo motivo, va premesso che la ricostruzione della vicenda, come riportata dai provvedimenti di merito, vedeva la famiglia AR, proprietaria di uno stabilimento in Isca, aver messo a disposizione del latitante MO AN LL, cl. '61, l'appartamento-bunker in esso ricavato da NI AR e aver poi svolto varie attività di supporto materiale e logistico alla sua latitanza, anche consentendo al predetto di avere presso il rifugio sia incontri riservati con la compagna e la figlia minore sia incontri sia contatti sempre riservati con altri sodali (segnatamente documentati dalle indagini svolte nelle date del 29 maggio, 26 giugno, 17 luglio, 22 agosto e 11 settembre 2021). Le evidenze investigative avevano rivelato il coinvolgimento di tutti i membri della famiglia AR, sotto la direzione di NI, che era il principale organizzatore delle operazioni di nascondimento, funzionale a garantire, a vario titolo (ovvero con sorveglianza anche notturna, con la prestazione di aiuti materiali, con la eliminazione dei rifiuti, ecc.), la latitanza del LL e anche il mantenimento dei rapporti con la compagna e con altri sodali.
2.1. Quanto alla partecipazione del ricorrente, AN è descritto come uomo di fiducia del cugino NI AR e vicino alla famiglia di questi (in tal senso deponeva l'episodio del pestaggio di AL VO, descritto nella mozione cautelare a pag. 217 e ss., ancorché non oggetto di cautela). La sua partecipazione al supporto della latitanza del LL è stata desunta dal Tribunale in relazione alla realizzazione degli incontri della compagna e della figlia minore del latitante presso il rifugio: attività che aveva visto impegnati, secondo rigide precauzioni, vari componenti del gruppo AR, con staffette di macchine per depistare i controlli. Così il 23 luglio 2021 la polizia giudiziaria aveva osservato una particolare organizzazione di macchine (tra le quali una presa in prestito da NG AR) giungere presso il rifugio e fuoriuscire in serata (tra i presenti vi era anche il AN, che entrava all'interno del garage), per poi fermarsi in aperta campagna (come documentato dal GPS posizionato sull'auto del AN). Luogo, nel quale il 25 settembre 2021 era stato riscontrato un movimento anomalo di vetture.
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Che questi movimenti avessero riguardato la compagna del LL era confermato dall'analisi del traffico telefonico della donna. Il AN era stato impegnato altresì il 15 luglio 2021 nel ricevere pizzini da NI AR in colloqui riservati (tanto da abbandonare il AR il cellulare). In tale attività di supporto il Tribunale ha ravvisato il contributo materiale prestato dal ricorrente al reato. Va rammentato che il delitto di procurata inosservanza della pena, in quanto reato di pericolo a forma libera, è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, idonea a realizzare l'effetto di fornire ausilio a taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o di sottrarre il condannato all'esecuzione della pena, a prescindere dall'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, salvo restando, sotto un primo profilo, che l'agente abbia fornito un contributo materiale idoneo alla realizzazione delle anzidette finalità e, sotto un secondo, che si sia rappresentato la portata del proprio agire e abbia effettivamente voluto apportare, con la propria condotta, siffatti aiuti (Sez. 6, n. 43548 del 15/05/2019, Alvaro, Rv. 277202-03).
2.2. Quanto alla consapevolezza di tale aiuto, va richiamato il principio secondo cui la prova della consapevolezza dell'imputato di agevolare l'autore di un reato a sottrarsi all'esecuzione della pena può fondarsi sulla notorietà della caratura criminale del soggetto favorito, nonché del fatto che egli sia stato condannato per tale reato e che si sia reso latitante (Fattispecie relativa all'ospitalità prestata al capo di un preminente locale di 'ndrangheta investito di dote apicale in seno alla stessa). (Sez. 1, n. 44136 del 29/04/2019, Brizzi, Rv. 277473-02). E su tale caratura apicale il Tribunale ha fondato la dimostrazione della consapevolezza da parte del ricorrente, unitamente alle evidenti modalità adottate per il nascondimento del latitante e all'episodio avvenuto in occasione dell'arresto del LL (in cui aveva RI AR aveva esternato ai familiari il timore di essere coinvolto, pur ricordandogli i familiari che lui aveva condiviso a suo tempo la scelta di aiutare il latitante;
il AN lo aveva additato nell'occasione come un "traditore").
2.3. Risulta anche adeguatamente motivata l'aggravante mafiosa. Va richiamato il principio, declinato in tema di favoreggiamento personale, ma applicabile anche al reato in esame, secondo cui è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere
(all)
oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522-02). Viepiù, in un'occasione NI AR aveva recapitato a RI AN, con le opportune precauzioni, un pizzino contenente direttive da far arrivare all'esterno.
3. In ordine alle esigenze cautelari, la motivazione non può dirsi censurabile. La attualità del pericolo di recidiva, pur a fronte di condotte risalenti al massimo alla fine del 2021, è stata desunta da quelli che sono gli indici rivelatori, previsti dall'art. 274 cod. proc. pen.: specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato. Secondo il Tribunale, le modalità del fatto dimostravano che si era in presenza di una condotta non estemporanea o occasionale, ma realizzata per un apprezzabile periodo, in un contesto ben strutturato ed organizzato, in sinergia con più persone, rivelatrice anche della spregiudicatezza del ricorrente nell'aiutare un latitante mafioso di così elevata caratura. Non illogicamente il Tribunale ha valorizzato a fronte del tempo trascorso e della incensuratezza del ricorrente il grado di contiguità manifestato con la anzidetta condotta dal ricorrente con il tessuto criminale mafioso. Rispetto alla motivazione così sintetizzata, molte delle censure avanzate dalla difesa non trovano effettivo riscontro nel ragionamento giustificativo esposto dal Tribunale.
4. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/07/2025.
Il Consigliere estensore
ER CA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 03 OTT 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa pina Cirimele
Il Presidente ET De AM listen an