Sentenza 27 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di tutela del demanio, l'ingiunzione di sgombero di un'area demaniale oggetto di abusiva occupazione, non seguita dalla cessazione della condotta antigiuridica, non ha effetto interruttivo della prescrizione del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., in quanto tale effetto consegue o per fatto dell'agente che abbia rimosso l'opera, ovvero per fatto dell'autorità impeditivo della libera fruizione dell'area abusivamente occupata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2008, n. 15657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15657 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 27/02/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 513
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 28816/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cavaliere EN, n. a Cosenza il 12.11.1967;
avverso la sentenza in data 13.2.2006 del Tribunale di Palmi, con la quale venne condannato alla pena di Euro 500,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 1161 c.n.. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito il difensore, Avv. Aiello Maria Donatella, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione e, in subordine, per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Palmi ha affermato la colpevolezza di Cavaliere EN in ordine al reato di cui all'art.1161 c.n., ascrittogli per avere occupato un'area demaniale marittima mediante la realizzazione di un basamento in cemento con sovrastante verricello.
Il giudice di merito ha accertato che l'imputato, nonostante fosse stata emessa in data 27.9.1999 un'ingiunzione di sgombero dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, aveva provveduto a rimuovere il solo verricello, mentre nell'area interessata dalla occupazione abusiva permaneva il basamento in cemento.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione del diritto di difesa, osservando che a seguito del mutamento della persona fisica dell'organo giudicante, la difesa del Cavaliere si era opposta alla lettura della deposizione testimoniale già raccolta, ma il giudice di merito ha revocato l'ordinanza ammissiva della prova, determinando una irrimediabile lesione dei diritti della difesa dell'imputato.
Con lo stesso mezzo di annullamento si denuncia la mancata declaratoria di prescrizione del reato. Si deduce che la sentenza impugnata, dopo avere affermato che la permanenza del reato è interrotta, tra l'altro, dall'ingiunzione di sgombero emessa dall'autorità amministrativa, ha illogicamente continuato a ritenere sussistente la permanenza del reato, non dichiarandone la prescrizione che si era verificata prima della pronuncia di condanna. Si osserva in proposito che con decorrenza dalla data in cui è stata emessa la citata ingiunzione di sgombero era ampiamente decorso il termine della prescrizione del reato di cui agli artt. 157 e 160 c.p.. Il ricorso non è fondato.
La prima censura dell'imputato è manifestamente infondata, non determinando, di per sè, la revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato. Invero, la decisione del giudice di merito sul punto trova il proprio fondamento nel disposto di cui all'art. 495 c.p.p., comma 4, sicché, a meno che non sia violata la prescrizioni circa l'obbligo di sentire le parti contenuta nella disposizione citata, violazione di cui il ricorrente non si duole, il provvedimento può essere contestato solo sotto il profilo della eventuale carenza o illogicità della motivazione, mentre nulla è stato dedotto in proposito.
Il secondo motivo di gravame è infondato.
La permanenza del reato di occupazione abusiva del suolo demaniale, realizzata mediante la installazione di un'opera, cessa solo o per fatto dell'agente, che abbia rimosso l'opera, o a seguito di un provvedimento dell'autorità, che abbia impedito la prosecuzione della fruizione dell'area occupata abusivamente, e tale effetto deriva normalmente dal provvedimento di sequestro del manufatto (sez. 3, 20.6.2003 n. 26811, P.G. in proc. Orlando, RV 225734 e numerose altre conformi).
Lo stesso effetto, invece, non è prodotto dall'ingiunzione di sgombero, allorché sia stato accertato che il destinatario del provvedimento non via ha ottemperato (sez. 3^, 2.6.1984 n. 5191, Donato, RV 164608), poiché l'interessato, malgrado detta ingiunzione, continua ad occupare abusivamente l'area demaniale. Orbene, nel caso in esame, essendo stato accertato dal giudice di merito che il Cavaliere non ha rimosso il basamento in cemento, malgrado l'ingiunzione di sgombero indicata in narrativa, la permanenza del reato si palesa cessata solo a seguito della pronuncia di condanna emessa dal tribunale di Palmi in data 13.2.2006, con la conseguenza che tuttora non si è verificata la prescrizione del reato.
A nulla rileva, peraltro, sul punto l'errore di diritto contenuto nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che la predetta ingiunzione determina l'interruzione della permanenza del reato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 27 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008