Sentenza 28 gennaio 2010
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È abnorme, perché estraneo al sistema, il provvedimento di sospensione dell'ordine di esecuzione adottato dal giudice nel corso dell'incidente proposto dal condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2010, n. 6616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6616 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/01/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - N. 276
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 29286/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI FORLÌ;
nei confronti di:
1) GI DA PETRISOR, N. IL 27/04/1988;
avverso il decreto n. 23/2009 GIP TRIBUNALE di FORLÌ, del 29/04/2009;
sentita la relazione fetta dal Consigliere Dr. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento s.r. del decreto impugnato. OSSERVA
Con provvedimento del 29/4/2009 il GIP presso il Tribunale di Forlì ha sospeso l'esecuzione della pena irrogata a LE DA IS con sentenza definitiva del 22/12/2008, fissando nel contempo l'udienza per la delibazione dell'incidente di esecuzione proposto dal condannato avverso l'ordine di esecuzione della pena emesso dal P.M. in data 16/3/2009. Avverso tale provvedimento il P.M. presso il Tribunale di Forlì ha proposto ricorso in data 5/5/2009 deducendone l'abnormità, sia perché emesso de plano nelle forme del decreto e non dell'ordinanza, sia perché totalmente privo di motivazione, sia perché emesso in violazione dell'art. 656 c.p.p., comma 9 che esclude la sospensione dell'esecuzione della pena che riguardi il reato previsto dall'art. 628 c.p.p., comma 3. Il ricorso merita accoglimento, essendo assorbente la fondatezza della doglianza relativa alla estraneità del provvedimento di sospensione adottato dalle regole vigenti nella disciplina dell'incidente di esecuzione. Il provvedimento impugnato, infatti, si pone al di fuori del sistema degli atti processuali, non prevedendo la normativa regolante la fase esecutiva la possibilità di sospensione del provvedimento emesso dal P.M. ai sensi dell'art. 656 c.p.p. nelle more dell'incidente di esecuzione attivato contro il provvedimento medesimo;
e ciò diversamente da quanto previsto nelle more del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p., comma 7). Dall'accoglimento della censura discende l'annullamento senza rinvio del decreto di sospensione adottato dal GIP.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010