Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00685/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2668 del 2025, proposto da AL NO, rappresentata e difesa dall’avv. Simona D’Izzia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, n. 863 del 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026, il Presidente RO NT e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorso in ottemperanza è stato proposto al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe con cui è stato dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.
Il Ministero dell’istruzione e del merito, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il Collegio non può che prendere atto che parte ricorrente ha rappresentato e documentato che il Ministero intimato ha dato spontanea e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe in data 16 dicembre 2025 e, pertanto, successivamente alla notifica e al deposito del ricorso, avvenuti, rispettivamente in data 9 e 11 dicembre 2025;
Le spese del giudizio sono compensate in parte, in considerazione dell’avvenuta spontanea esecuzione e, per il resto, sono liquidate nella misura di cui in dispositivo avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla natura della stessa assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (vedi TAR Sicilia Catania, 16 giugno 2025, n. 1924 confermata in punto di spese per ottemperanza su “carta docente” da CGA, sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 200,00 (euro duecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO NT |
IL SEGRETARIO