Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
In tema di sospensione delle regole del trattamento ai sensi dell'art. 41 bis, comma secondo, L. 26 luglio 1975 n. 354, per il decreto di proroga è richiesta un'autonoma e congrua motivazione in ordine all'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza, non potendosi consentire, per una sorta d'inammissibile "automatismo", semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte (v. Corte cost., ord. n. 417 del 2004). (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva omesso il doveroso approfondimento sulla circostanza dedotta dal detenuto relativa alla sua dissociazione dal gruppo delinquenziale di stampo mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2008, n. 14016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14016 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 07/03/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 714
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 028188/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RT OM, N. IL 03/05/1957;
avverso ORDINANZA del 12/06/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 12.6.2007, il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila respingeva il reclamo proposto dal detenuto LF NI avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 24.4.2007 con cui era stata prorogata la sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2, ord. pen..
Il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione denunciando l'erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi richiesti da detta disposizione, sull'assunto che la persistenza dei collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza, posta a base della proroga, era stata affermata sulla base di un giudizio presuntivo non convalidato da alcun concreto elemento, che aveva determinato la soggezione permanente del detenuto al regime derogatorio. I motivi di gravame venivano ribaditi con motivi aggiunti e con note difensive.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal novellato art. 41 bis, comma 2 sexies, a norma del quale "il procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge". La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dato che tale vizio scaturisce, prima che dalla violazione della regola generale prescritta dall'art. 125 c.p.p., dalla trasgressione della specifica norma di cui all'art. 41
bis ord. pen., comma 2 sexies, secondo cui il Tribunale di sorveglianza "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2". Ne segue che col ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è denunciabile il vizio di mancanza della motivazione, nel quale devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
Dai precedenti rilievi deve conclusivamente inferirsi che il sindacato della Corte di legittimità è finalizzato ad accertare, oltre che la violazione dei principi di diritto stabiliti dall'art. 41 bis o.p., l'esistenza della motivazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza, nel decidere il reclamo, ha verificato le condizioni richieste per l'applicazione o per la proroga della sospensione delle regole del trattamento penitenziario e il collegamento strumentale tra le limitazioni imposte al detenuto e la salvaguardia delle esigenze di ordine e di sicurezza. In proposito merita pieno consenso la linea interpretativa tracciata nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "anche per i decreti di proroga si richiede un'autonoma e congrua motivazione in ordine all'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire, non potendosi consentire, per una sorta d'inammissibile automatismo, che la novellata norma autorizzi semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte" (Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2004, Zara). Le chiare e puntuali osservazioni contenute nella decisione appena citata segnano le necessarie coordinate per un'analisi ricostruttiva della normativa volta a realizzare l'equilibrato bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il rispetto dei diritti insopprimibili del detenuto, sul quale poggia la funzione rieducativa della pena, alla quale l'art. 27 Cost., comma 3, accompagna il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, che resta assolutamente inderogabile anche nei casi di regime carcerario differenziato (Corte cost., sent. n. 349 del 1993, n. 410 del 1993, n. 351 del 1996, n. 376 del 1997). La restrizione dei diritti riconosciuti dall'ordinamento penitenziario, secondo le regole dell'ordinario trattamento, deve trovare, perciò, precisa base giustificativa nei caratteri di effettività e di attualità della pericolosità del detenuto, qualificata dalla capacità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali: di talché la condizione per la proroga deve essere oggetto di rigoroso accertamento mediante la valutazione di fatti precisi e concreti, ne' possono considerarsi ammesse scorciatoie probatorie fondate su giudizi presuntivi che, rendendo possibile l'automatica reiterazione delle proroghe, finiscono per rendere stabile e a tempo indefinito il regime di compressione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti.
Dai precedenti rilievi emerge, dunque, la necessità che la disposizione di cui all'art. 41 bis o.p., comma 2 bis formi oggetto di interpretazione "adeguatrice" diretta a renderne il contenuto normativo compatibile con i principi della Carta fondamentale, sicché non possono condividersi, perché contrastanti con tali valori, le diverse opzioni ermeneutiche volte a legittimare proroghe del regime differenziato con il richiamo ad un preteso onere del detenuto di provare la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata ovvero con il ricorso a formule generiche e stereotipe, diverse nella forma ma non nella sostanza, che si traducono in presunzioni di permanente pericolosità e danno origine ad una serie indeterminata di proroghe a catena.
In tale precisa prospettiva, aderente ad una convincente lettura della normativa "secundum Constitutionem", il Collegio è dell'avviso che meritino incondizionata adesione le decisioni di questa Corte che hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 bis, sostituito dalla L. n. 279 del 2002, art. 2, nella parte in cui prevede la prorogabilità del provvedimento di sospensione delle regole del trattamento adottato dal ministro della giustizia ai sensi del precedente comma 2 dello stesso articolo, in quanto detta previsione non comporta alcuna inversione, a carico del detenuto, dell'onere di provare l'avvenuta cessazione della sua capacità di mantenere contatti con associazioni criminali e dovendosi, al contrario, ritenere che spetti all'Amministrazione penitenziaria provare l'esistenza delle condizioni per la proroga e che, in sede di reclamo, il giudice sia tenuto a dare congrua motivazione in ordine al proprio convincimento circa la permanenza di detta capacità (Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2004, Madonna;
Sez. 1, 4 marzo 2004, Di Martino). Tali riflessioni hanno trovato piena conferma nell'ultimo intervento in materia della Corte costituzionale, che, nel dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, come modificato dalla L. n. 279 del 2002, ha precisato che "ogni provvedimento di proroga deve pertanto contenere "una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire" e non possono ammettersi "motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte"; che "le modifiche apportate dalla L. n. 279 del 2002 alla disciplina della proroga del regime differenziato, prevista nell'art. 41 bis, comma 2 bis, devono essere interpretate in conformità ai principi affermati nella giurisprudenza costituzionale per quanto riguarda sia i presupposti e i contenuti dell'istituto che il controllo giurisdizionale sul provvedimento di proroga;
che "tali principi sono stati recepiti dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione al nuovo art. 41 bis, comma 2 bis, la quale ha ribadito che ai fini della proroga è necessaria un'autonoma e congrua motivazione in ordine alla attuale esistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dalla persistenza dei vincoli con la criminalità organizzata e della capacità del detenuto di mantenere contatti con essa"; che "la giurisprudenza di legittimità ha pure sottolineato che l'inciso di cui al comma 2 bis ("purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno") non comporta una inversione dell'onere della prova, in quanto rimane intatto l'obbligo di dare congrua motivazione in ordine agli elementi da cui "risulti" che il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive non è venuto meno"; che "i dubbi di costituzionalità sollevati dal rimettente non hanno pertanto ragion d'essere, posto che è possibile attribuire ai presupposti del provvedimento di proroga di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, comma 2 bis una interpretazione conforme a Costituzione"; che, in particolare, "il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sulla permanenza dei presupposti che legittimano l'applicazione del regime differenziato, vale a dire sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali"; che, "a sua volta, in sede di controllo giurisdizionale, spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale" (Corte Cost., ord. 23 dicembre 2004, n. 417). Pertanto, conformemente a quanto già precisato da questa Corte, va riconosciuto che, nel controllo di legittimità sul provvedimento di proroga, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare gli elementi indicati nel decreto ministeriale e a sottoporli ad autonomo vaglio critico, accertando se le informazioni delle autorità competenti forniscano dati realmente significativi sulla persistente capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, ovvero se dette informazioni, magari risalenti nel tempo, si limitino a riprodurre la biografia delinquenziale e giudiziaria del detenuto, senza alcun riferimento ad altre apprezzabili e concrete circostanze idonee a provare l'attuale pericolosità del detenuto e la cessazione dei collegamenti con l'associazione criminale, quali l'importanza o non del ruolo ricoperto, l'eventuale dissolvimento del sodalizio cui il detenuto apparteneva, la durata della sottoposizione al regime differenziato e i risultati del trattamento carcerario, che rimane un parametro ineludibile in relazione alla funzione rieducativa della pena (cfr. Cass., Sez. 1, 10 dicembre 2004, (Salatolo). In particolare, sotto il profilo della mancanza di motivazione, deve sottolinearsi che già in sede di reclamo la difesa del detenuto aveva rappresentato al Tribunale di sorveglianza una circostanza di essenziale rilevanza per accertare la persistente pericolosità del LF, facendo riferimento all'avvenuta dissociazione dal gruppo delinquenziale di stampo mafioso: tale dato, idoneo ad esplicare influenza decisiva sull'indagine, è stato esaminato nell'ordinanza impugnata in modo superficiale e senza il doveroso approfondimento:
di talché sul punto è riscontrabile la violazione di legge derivante dalla lacuna esistente nella struttura del discorso giustificativo della decisione.
Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento e, di conseguenza, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, che, nel nuovo esame del reclamo, dovrà attenersi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008