Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2008, n. 14016
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Sentenza 7 marzo 2008

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In tema di sospensione delle regole del trattamento ai sensi dell'art. 41 bis, comma secondo, L. 26 luglio 1975 n. 354, per il decreto di proroga è richiesta un'autonoma e congrua motivazione in ordine all'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza, non potendosi consentire, per una sorta d'inammissibile "automatismo", semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte (v. Corte cost., ord. n. 417 del 2004). (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva omesso il doveroso approfondimento sulla circostanza dedotta dal detenuto relativa alla sua dissociazione dal gruppo delinquenziale di stampo mafioso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2008, n. 14016
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14016
    Data del deposito : 7 marzo 2008

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