Sentenza 5 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
IN0 32 73/03 OPOL ITAL ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno SEZIONE TERZA CIVILE derivato da scontro : tra autoveicoli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12614/00 Presidente 1 Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere тцэр Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 908 Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere Ud. 06/11/02 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL SE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE P ORLANDO 25 SC A INT 4, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati GIACOMO VENTURA, CALOGERO INFUSO, con studio in OSTIA VIALE P.ORLANDO N.25 SC.A IT.4; giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FIRS ITALIANA DI ASSICU/RAZIONI S.p.A, in liquidazione Coatta Amministrativa con sede in Roma, in persona del suo Commissario liquidatore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VLE POLA 31, presso lo studio dell'avvocato 2140 STEFANO STELLACCI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
SAI SPA, CAMMALLERI NICOLA;
intimati - avversO la sentenza n. 148/99 del Tribunale di GELA, sezione civile emessa il 24/3/1999, depositata il 06/05/99; RG.356/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato STELLACCI STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 7.2.1997 il giudice di pace di Gela rigettò, siccome non sufficientemente provata, la domanda proposta da SE Vella nei confronti di Ni- cola Cammalleri, della Firs Italiana di Assicurazioni s.p.a., in persona del commissario liquidatore, e della SAI quale impresa designata, volta al risarcimento dei danni derivati dalla collisione tra l'autovettura د و dell'attore e quella del Cammalleri. La decisione è stata riformata dal tribunale di Ge- 2 la che, decidendo con sentenza n. 148 del 1999 sul gra- vame del Vella, in applicazione dell'art. 2054 C.C. ha ritenuto che l'incidente si fosse verificato per colpa concorrente dei due conducenti ed ha condannato soli- dalmente i convenuti a risarcire all'attore il 50% dei danni subiti (ed a versargli dunque la somma di £ 503.000), compensando interamente tra le parti le spese dei due gradi in ragione della ravvisata "parziale re- ciproca soccombenza". Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Giu- seppe Vella affidandosi a motiv , cui resiste con controricorso la Firs Italiana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, che ha anche de- positato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente osservato che i rilievi della controricorrente in ordine alla inammissibilità del ri- corso sono privi di pregio in quanto la norma di dirit- to di cui si assume la violazione è specificamente in- dicata nell'illustrazione del motivo, che espressamente si riferisce all'art. 91 c.p.c.. 2. Il ricorrente si duole dunque deducendo con unico motivo violazione e falsa applicazione di legge (art. 91 c.p.c.) che il tribunale abbia compensato le spese di entrambi i gradi nell'erroneo presupposto che 3 ricorresse un'ipotesi di parziale e reciproca soccom- benza. Osserva che egli aveva giudizialmente domandato il risarcimento totale o parziale, che aveva introdotto la lite a causa della mancanza di qualunque offerta da parte della Firs e che, in relazione all'esiguo valore della controversia, la statuizione sulla compensazione delle spese processuali comportava la conseguenza dell'antieconomicità dell'iniziativa giudiziaria che era stato costretto ad assumere.
3. La censura è infondata. In difetto di elementi che consentissero di rico- struire la dinamica del sinistro, il tribunale ha fatto applicazione del criterio di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., ritenendo che ciascuno dei conducenti avesse ugualmente concorso alla produzione del danno del quale l'attore aveva assunto essere responsabile il conducen- te dell'altra vettura, chiedendone la condanna (in so- lido con l'assicuratore) al risarcimento ed indicando l'ammontare del danno stesso in £ 1.005.971 "per le ra- gioni anzidette O nella misura risultante in causa'" (come risulta dalle conclusioni in appello riportate nell'epigrafe della sentenza gravata). L'attore non aveva dunque domandato un risarcimento "parziale" del danno che consentisse di assumere come 4 presupposto (anche solo implicito) della domanda il ri- conoscimento di un proprio apporto causale colposo, ma aveva semplicemente indicato 1'ammontare dell'intero danno in una determinata somma o nella misura" risul- tante in causa. Difetta pertanto lo stesso presupposto della do- glianza, costituito dall'accoglimento integrale della domanda, avendo il tribunale correttamente ritenuto che si vertesse in ipotesi di soccombenza parziale e conse- guentemente fatto legittimo esercizio del discrezionale potere di compensare le spese processuali. Né, evidentemente, in sede di sindacato di legitti- mità sull'esercizio del potere di compensazione delle spese da parte del giudice del merito può assumere ri- lievo la considerazione di fatto che, in ragione della effettuata compensazione e dell'esiguo valore della controversia, l'iniziativa giudiziaria si è rivelata antieconomica per l'attore. Tanto viene invece assunto a giusto motivo di com- pensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 6 novembre 2002 i g g O Il presidente L'estensore A. Vie on's buva IL CANCELLERECT IN sta