CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22541 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Catanzaro DE NA AN nato a [...] il [...] DE NA CE nato a [...] il [...] DE NA GE nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, G. Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. t: Penale Sent. Sez. 1 Num. 22541 Anno 2023 Presidente: TARDIO GE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 06/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava l'opposizione proposta dalla Procura generale presso la Corte d'appello in sede avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2021 di revoca della confisca definitiva e del sequestro di quote sociali della società 3D s.r.I., di proprietà di RA, DO e LA De RD, cedute a IT e IN OD nonché a CI NE, confisca disposta ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 8 giugno 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, dalla medesima Corte d'appello, in data 3 febbraio 2017, con sentenza divenuta definitiva in data 16 maggio 2018. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, denunciando due vizi di seguito riassunti, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si eccepisce la nullità dell'ordinanza adottata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 666 e 127 cod. proc. pen. Si assume che, per revocare la confisca delle quote della s.r.l. 3D, disposta, ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 306 del 1992, con sentenza irrevocabile, doveva essere avvisata, della relativa procedura, l'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e Destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si deduce che detto vizio è relativo all'ordinanza del 2 marzo 2022, per omesso avviso nei confronti della 3D s.r.I., in custodia e amministrazione giudiziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'Agenzia Nazionale nonché di CI NE, IN e IT OD, nei cui confronti era stata disposta la confisca della totalità delle quote e dei beni aziendali della 3D s.r.l. nel giudizio di cognizione. Si richiama l'art. 666 cod. proc. pen. e se ne invoca una lettura congiunta con la previsione di cui all'art. 127 cod. proc. pen., il quale, al comma quinto, evidenzia come sia causa di nullità dell'ordinanza adottata l'omessa osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, comprendendo tra queste la previsione di cui al comma 1, secondo la quale l'avviso è comunicato o notificato alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. In definitiva, si osserva che la pronuncia richiesta (revoca della confisca disposta con sentenza irrevocabile) involgeva questioni di merito coperte dal giudicato sia nei confronti di DO, RA e LA De RD che nei confronti dei OD e di CI NE, nonché dell'Agenzia Nazionale, oltre che dell'amministrazione giudiziaria di 3D s.r.I., ai quali, in quanto parti o, comunque, fr 2 soggetti interessati, doveva essere dato avviso, ai sensi dell'art. 127, comma 1, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 12-sexies legge n. 356 del 1992 e 676 cod. proc. pen. Si assume che la confisca disposta, ai sensi dell'indicata norma, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere tra quelli indicati dall'art. 676 cod. proc. pen. come "altre competenze". Né si può applicare, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, l'istituto della revoca prevista espressamente per le misure di prevenzione patrimoniale (si richiama Sez. 1, Rv. 276491; Sez. 3, n. 15847 del 25/10/2016). Si deduce, quindi, che il giudice dell'esecuzione non poteva revocare la confisca con il provvedimento del 2 dicembre 2021 e che, in sede di opposizione a detto provvedimento da parte del Procuratore generale, non poteva decidersi sul punto, senza la necessaria integrazione del contraddittorio. Si riportano stralci della sentenza del 3 febbraio 2017, con la quale, in sede di cognizione, la Corte d'appello di Catanzaro ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per la confisca delle quote sociali attinenti alla società 3D s.r.l. e si evidenzia che la decisione di revoca involgeva questioni di merito, coperte da giudicato, non revocabile in sede di esecuzione. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, G. Pratola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale toncluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo di ricorso, statuizione in cui resta assorbito l'esame del secondo motivo. 1.1.Preliminarmente si rileva che il provvedimento di revoca è stato adottato, in data 3 dicembre 2021, su iniziativa di DO, RA e LA De RD, che chiedevano la revoca della confisca, disposta nel procedimento definito con sentenza irrevocabile dalla Corte d'appello di Catanzaro, al quale erano rimasti estranei, nella qualità di terzi interessati, proprietari dell'intero capitale sociale della 3D s.r.I., ceduto con atto del 29 giugno 2009, a IT e IN OD, nonché a CI NE. La richiesta di revoca riguardava la confisca delle quote societarie della s.r.l. 3D, oggetto di contratto di cessione, rimasto inadempiuto, dichiarato nullo in sede civile, dal GU del Tribunale di Catanzaro in data 22 agosto 2016, con rigetto della domanda di risoluzione, provvedimento impugnato da DO, RA e LA De RD, con atto di appello del 13 settembre 2016, respinto con sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 26 maggio 2020, depositata il 22 3 dicembre 2020. Il Giudice dell'esecuzione, nel revocare la disposta confisca, ha preso atto che i De RD avevano dimostrato l'effettivo inadempimento degli impegni assunti dagli acquirenti, IN e IT OD, nonché CI NE, in quanto avevano ottenuto un'ordinanza di declaratoria di nullità della cessione, in data 22 agosto 2016, confermata dalla Corte di appello, con sentenza emessa in data 26 maggio 2020 (depositata in data 22 dicembre 2020), pur se la domanda di risoluzione del contratto, formulata dai De RD in sede civile, era stata definitivamente respinta. 1.2. Il provvedimento impugnato sottolinea che non si dovevano citare, per il giudizio di opposizione introdotto dalla parte pubblica, i soggetti in favore dei quali era stata fatta la cessione delle quote oggetto di confisca e il legale rappresentante pro tempore della s.r.l. 3D, non trattandosi di parti interessate, in quanto il contratto di cessione era stato dichiarato nullo in sede civile. Dunque, acquisita, perché prodotta dai terzi interventori (i De RD), la prova dell'irrevocabilità della sentenza della Corte di appello con la quale era stata confermata la declaratoria di nullità dell'atto di cessione, si respingeva la proposta opposizione. 2.In via preliminare, il Collegio osserva che, secondo il generale orientamento della giurisprudenza, in caso di opposizione avverso la decisione, emessa senza formalità, a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della applicazione estensiva delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (tra le altre, Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, Di Paolo Petrovic, Rv. 243739). Soggetto interessato, al quale spetta la notificazione sia del provvedimento emesso senza formalità, sia, a pena di nullità assoluta ed insanabile, dell'avviso di udienza per decidere sulla conseguente opposizione non è solo chi ha presentato al giudice dell'esecuzione l'istanza che ha determinato l'adozione dell'ordinanza adottata senza formalità. Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione disponga la confisca di un bene, per quanto interessa specificamente in questa sede, interessato, a cui devono essere notificati l'ordinanza adottata senza formalità e l'avviso dell'udienza per il giudizio sull'opposizione, è anche, e in ogni caso, colui che, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente il titolare del bene, pur se soggetto diverso da chi abbia presentato l'istanza alla quale è seguita la decisione. 4 Invero, a questa conclusione, che non è certo contraria alla previsione testuale dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la quale impiega il lemma "interessato" e non, invece, il lemma "istante", inducono, da un lato, gli effetti del provvedimento di confisca, e, dall'altro, la rilevabilità dagli atti della titolarità del bene. Tale soluzione è in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che risulta avere accolto, più volte, una nozione ampia della categoria di interessato cui spetta, a pena di nullità assoluta ed insanabile, la notificazione della fissazione dell'udienza in camera di consiglio per decidere sull'opposizione, indipendente dal ruolo di istante alla cui iniziativa è seguita la decisione assunta senza formalità. In particolare, un precedente di questa Corte ha affermato che, nel procedimento relativo all'incidente d'esecuzione proposto dal terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione nel corso del quale venne ordinata la confisca e che assuma essere proprietario della cosa confiscata o titolare di altro diritto reale su di essa, riveste la qualità di interessato anche lo Stato e, per esso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale sono devolute le cose appartenenti al condannato di cui sia stata ordinata la confisca, con la conseguenza che, se il giudizio sull'incidente si sia svolto senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, la relativa decisione è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio (Sez. 1, n. 37050 del 23/03/2018, Unicredit S.p.a., Rv. 273667). Altra pronuncia ha rilevato che, nel procedimento di esecuzione conseguente a richiesta di terzo di dissequestro e restituzione di somme confiscate a seguito di condanna, l'omessa spedizione dell'avviso di udienza al condannato nei cui confronti il provvedimento risulti emesso, determina la nullità assoluta dell'intero procedimento e dell'ordinanza pronunciata: trattasi infatti di nullità derivante dall'omessa citazione dell'interessato ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. Con particolare riferimento alla confisca ex art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, si è affermato che, per le controversie di natura amministrativa derivanti dall'applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati, la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia Nazionale spetta all'Avvocatura dello Stato, cui, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati gli atti giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio (Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, Rv. 261713, che, nella fattispecie, ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione penale, investito dall'istanza del terzo creditore diretta ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia della garanzia reale costituita sul bene confiscato, per l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale 5 all'Agenzia Nazionale presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente). Si è concluso, dunque, con una linea interpretativa ormai radicata in sede nomofilattica, che, in tema di confisca ex art. 12-sexies cit., nel procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione per l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, in quanto titolare dei beni su cui va ad incidere l'accertamento dei crediti, è terzo interessato, legittimato ad intervenire nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio, e alla quale deve essere quindi notificato, a pena di nullità, l'avviso dell'udienza di trattazione (Sez. 5, n. 2772 del 07/12/2021, dep. 2022, Agenzia Nazionale, Rv. 282654; Sez. 1, n. 32188 del 29/04/2022, Agenzia Nazionale, non massimata). Osserva, peraltro, il Collegio che, nel peculiare caso al vaglio, soggetti interessati devono considerarsi anche CI NE, IN e IT OD, cui il bene è stato confiscato, tenuto conto che è contestata la titolarità e, anzi, considerato che il Procuratore generale opponente asserisce che non vi sia prova della irrevocabilità dell'annullamento della cessione. È noto, invero, l'indirizzo affermato da questa Corte secondo il quale (cfr. Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592), nel caso della confisca allargata ex art. 12-sexies, oggi 240-bis cod.pen., l'imputato, nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contenuti nell'elencazione della norma, non ha interesse a proporre impugnazione in ordine alla confisca di beni intestati a terzi poiché, in tal caso, non potendo vantare alcun diritto alla restituzione del bene, non può ottenere un effetto favorevole dalla decisione. E ciò anche nell'ipotesi in cui si tratti di beni confiscati nel presupposto della disponibilità indiretta poiché è solo il terzo che ha interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi, potendo tali presupposti essere dedotti e provati con le forme oggi previste dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e per i procedimenti già pendenti attraverso il ricorso al giudice dell'esecuzione dopo la definitività della decisione, ovvero, durante il procedimento, mediante richiesta di restituzione al giudice che procede. Tuttavia, il Collegio deve rilevare che, nel caso al vaglio, la titolarità del bene è discussa e, anzi, proprio il Procuratore generale oppone alla revoca della confisca, la carenza di prova della nullità della cessione e, quindi, della titolarità delle quote (Sez. 3, n. 17543 del 22/02/2019, Rv. 275446). Infine, è appena il caso di osservare che, disposta la confisca in sede di cognizione, quando questa diviene definitiva l'amministrazione passa all'Agenzia dei beni confiscati, secondo la previsione dell'art. 104-bis , comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. Quindi la presenza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 6 organizzata esclude, nella presente fase, quella dell'amministratore giudiziario della società. 3.Nel caso in esame è pacifica l'avvenuta omissione dell'avviso, il che determina l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo, perché venga integrato il contraddittorio, nei confronti di CI NE, IN e IT OD nonché dell'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, statuizione in cui resta assorbito l'esame di ogni altro motivo di ricorso.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2022, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, G. Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. t: Penale Sent. Sez. 1 Num. 22541 Anno 2023 Presidente: TARDIO GE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 06/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava l'opposizione proposta dalla Procura generale presso la Corte d'appello in sede avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2021 di revoca della confisca definitiva e del sequestro di quote sociali della società 3D s.r.I., di proprietà di RA, DO e LA De RD, cedute a IT e IN OD nonché a CI NE, confisca disposta ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 8 giugno 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, dalla medesima Corte d'appello, in data 3 febbraio 2017, con sentenza divenuta definitiva in data 16 maggio 2018. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, denunciando due vizi di seguito riassunti, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si eccepisce la nullità dell'ordinanza adottata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 666 e 127 cod. proc. pen. Si assume che, per revocare la confisca delle quote della s.r.l. 3D, disposta, ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 306 del 1992, con sentenza irrevocabile, doveva essere avvisata, della relativa procedura, l'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e Destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si deduce che detto vizio è relativo all'ordinanza del 2 marzo 2022, per omesso avviso nei confronti della 3D s.r.I., in custodia e amministrazione giudiziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'Agenzia Nazionale nonché di CI NE, IN e IT OD, nei cui confronti era stata disposta la confisca della totalità delle quote e dei beni aziendali della 3D s.r.l. nel giudizio di cognizione. Si richiama l'art. 666 cod. proc. pen. e se ne invoca una lettura congiunta con la previsione di cui all'art. 127 cod. proc. pen., il quale, al comma quinto, evidenzia come sia causa di nullità dell'ordinanza adottata l'omessa osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, comprendendo tra queste la previsione di cui al comma 1, secondo la quale l'avviso è comunicato o notificato alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. In definitiva, si osserva che la pronuncia richiesta (revoca della confisca disposta con sentenza irrevocabile) involgeva questioni di merito coperte dal giudicato sia nei confronti di DO, RA e LA De RD che nei confronti dei OD e di CI NE, nonché dell'Agenzia Nazionale, oltre che dell'amministrazione giudiziaria di 3D s.r.I., ai quali, in quanto parti o, comunque, fr 2 soggetti interessati, doveva essere dato avviso, ai sensi dell'art. 127, comma 1, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 12-sexies legge n. 356 del 1992 e 676 cod. proc. pen. Si assume che la confisca disposta, ai sensi dell'indicata norma, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere tra quelli indicati dall'art. 676 cod. proc. pen. come "altre competenze". Né si può applicare, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, l'istituto della revoca prevista espressamente per le misure di prevenzione patrimoniale (si richiama Sez. 1, Rv. 276491; Sez. 3, n. 15847 del 25/10/2016). Si deduce, quindi, che il giudice dell'esecuzione non poteva revocare la confisca con il provvedimento del 2 dicembre 2021 e che, in sede di opposizione a detto provvedimento da parte del Procuratore generale, non poteva decidersi sul punto, senza la necessaria integrazione del contraddittorio. Si riportano stralci della sentenza del 3 febbraio 2017, con la quale, in sede di cognizione, la Corte d'appello di Catanzaro ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per la confisca delle quote sociali attinenti alla società 3D s.r.l. e si evidenzia che la decisione di revoca involgeva questioni di merito, coperte da giudicato, non revocabile in sede di esecuzione. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, G. Pratola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale toncluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo di ricorso, statuizione in cui resta assorbito l'esame del secondo motivo. 1.1.Preliminarmente si rileva che il provvedimento di revoca è stato adottato, in data 3 dicembre 2021, su iniziativa di DO, RA e LA De RD, che chiedevano la revoca della confisca, disposta nel procedimento definito con sentenza irrevocabile dalla Corte d'appello di Catanzaro, al quale erano rimasti estranei, nella qualità di terzi interessati, proprietari dell'intero capitale sociale della 3D s.r.I., ceduto con atto del 29 giugno 2009, a IT e IN OD, nonché a CI NE. La richiesta di revoca riguardava la confisca delle quote societarie della s.r.l. 3D, oggetto di contratto di cessione, rimasto inadempiuto, dichiarato nullo in sede civile, dal GU del Tribunale di Catanzaro in data 22 agosto 2016, con rigetto della domanda di risoluzione, provvedimento impugnato da DO, RA e LA De RD, con atto di appello del 13 settembre 2016, respinto con sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 26 maggio 2020, depositata il 22 3 dicembre 2020. Il Giudice dell'esecuzione, nel revocare la disposta confisca, ha preso atto che i De RD avevano dimostrato l'effettivo inadempimento degli impegni assunti dagli acquirenti, IN e IT OD, nonché CI NE, in quanto avevano ottenuto un'ordinanza di declaratoria di nullità della cessione, in data 22 agosto 2016, confermata dalla Corte di appello, con sentenza emessa in data 26 maggio 2020 (depositata in data 22 dicembre 2020), pur se la domanda di risoluzione del contratto, formulata dai De RD in sede civile, era stata definitivamente respinta. 1.2. Il provvedimento impugnato sottolinea che non si dovevano citare, per il giudizio di opposizione introdotto dalla parte pubblica, i soggetti in favore dei quali era stata fatta la cessione delle quote oggetto di confisca e il legale rappresentante pro tempore della s.r.l. 3D, non trattandosi di parti interessate, in quanto il contratto di cessione era stato dichiarato nullo in sede civile. Dunque, acquisita, perché prodotta dai terzi interventori (i De RD), la prova dell'irrevocabilità della sentenza della Corte di appello con la quale era stata confermata la declaratoria di nullità dell'atto di cessione, si respingeva la proposta opposizione. 2.In via preliminare, il Collegio osserva che, secondo il generale orientamento della giurisprudenza, in caso di opposizione avverso la decisione, emessa senza formalità, a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della applicazione estensiva delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (tra le altre, Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, Di Paolo Petrovic, Rv. 243739). Soggetto interessato, al quale spetta la notificazione sia del provvedimento emesso senza formalità, sia, a pena di nullità assoluta ed insanabile, dell'avviso di udienza per decidere sulla conseguente opposizione non è solo chi ha presentato al giudice dell'esecuzione l'istanza che ha determinato l'adozione dell'ordinanza adottata senza formalità. Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione disponga la confisca di un bene, per quanto interessa specificamente in questa sede, interessato, a cui devono essere notificati l'ordinanza adottata senza formalità e l'avviso dell'udienza per il giudizio sull'opposizione, è anche, e in ogni caso, colui che, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente il titolare del bene, pur se soggetto diverso da chi abbia presentato l'istanza alla quale è seguita la decisione. 4 Invero, a questa conclusione, che non è certo contraria alla previsione testuale dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la quale impiega il lemma "interessato" e non, invece, il lemma "istante", inducono, da un lato, gli effetti del provvedimento di confisca, e, dall'altro, la rilevabilità dagli atti della titolarità del bene. Tale soluzione è in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che risulta avere accolto, più volte, una nozione ampia della categoria di interessato cui spetta, a pena di nullità assoluta ed insanabile, la notificazione della fissazione dell'udienza in camera di consiglio per decidere sull'opposizione, indipendente dal ruolo di istante alla cui iniziativa è seguita la decisione assunta senza formalità. In particolare, un precedente di questa Corte ha affermato che, nel procedimento relativo all'incidente d'esecuzione proposto dal terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione nel corso del quale venne ordinata la confisca e che assuma essere proprietario della cosa confiscata o titolare di altro diritto reale su di essa, riveste la qualità di interessato anche lo Stato e, per esso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale sono devolute le cose appartenenti al condannato di cui sia stata ordinata la confisca, con la conseguenza che, se il giudizio sull'incidente si sia svolto senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, la relativa decisione è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio (Sez. 1, n. 37050 del 23/03/2018, Unicredit S.p.a., Rv. 273667). Altra pronuncia ha rilevato che, nel procedimento di esecuzione conseguente a richiesta di terzo di dissequestro e restituzione di somme confiscate a seguito di condanna, l'omessa spedizione dell'avviso di udienza al condannato nei cui confronti il provvedimento risulti emesso, determina la nullità assoluta dell'intero procedimento e dell'ordinanza pronunciata: trattasi infatti di nullità derivante dall'omessa citazione dell'interessato ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. Con particolare riferimento alla confisca ex art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, si è affermato che, per le controversie di natura amministrativa derivanti dall'applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati, la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia Nazionale spetta all'Avvocatura dello Stato, cui, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati gli atti giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio (Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, Rv. 261713, che, nella fattispecie, ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione penale, investito dall'istanza del terzo creditore diretta ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia della garanzia reale costituita sul bene confiscato, per l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale 5 all'Agenzia Nazionale presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente). Si è concluso, dunque, con una linea interpretativa ormai radicata in sede nomofilattica, che, in tema di confisca ex art. 12-sexies cit., nel procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione per l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, in quanto titolare dei beni su cui va ad incidere l'accertamento dei crediti, è terzo interessato, legittimato ad intervenire nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio, e alla quale deve essere quindi notificato, a pena di nullità, l'avviso dell'udienza di trattazione (Sez. 5, n. 2772 del 07/12/2021, dep. 2022, Agenzia Nazionale, Rv. 282654; Sez. 1, n. 32188 del 29/04/2022, Agenzia Nazionale, non massimata). Osserva, peraltro, il Collegio che, nel peculiare caso al vaglio, soggetti interessati devono considerarsi anche CI NE, IN e IT OD, cui il bene è stato confiscato, tenuto conto che è contestata la titolarità e, anzi, considerato che il Procuratore generale opponente asserisce che non vi sia prova della irrevocabilità dell'annullamento della cessione. È noto, invero, l'indirizzo affermato da questa Corte secondo il quale (cfr. Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592), nel caso della confisca allargata ex art. 12-sexies, oggi 240-bis cod.pen., l'imputato, nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contenuti nell'elencazione della norma, non ha interesse a proporre impugnazione in ordine alla confisca di beni intestati a terzi poiché, in tal caso, non potendo vantare alcun diritto alla restituzione del bene, non può ottenere un effetto favorevole dalla decisione. E ciò anche nell'ipotesi in cui si tratti di beni confiscati nel presupposto della disponibilità indiretta poiché è solo il terzo che ha interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi, potendo tali presupposti essere dedotti e provati con le forme oggi previste dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e per i procedimenti già pendenti attraverso il ricorso al giudice dell'esecuzione dopo la definitività della decisione, ovvero, durante il procedimento, mediante richiesta di restituzione al giudice che procede. Tuttavia, il Collegio deve rilevare che, nel caso al vaglio, la titolarità del bene è discussa e, anzi, proprio il Procuratore generale oppone alla revoca della confisca, la carenza di prova della nullità della cessione e, quindi, della titolarità delle quote (Sez. 3, n. 17543 del 22/02/2019, Rv. 275446). Infine, è appena il caso di osservare che, disposta la confisca in sede di cognizione, quando questa diviene definitiva l'amministrazione passa all'Agenzia dei beni confiscati, secondo la previsione dell'art. 104-bis , comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. Quindi la presenza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 6 organizzata esclude, nella presente fase, quella dell'amministratore giudiziario della società. 3.Nel caso in esame è pacifica l'avvenuta omissione dell'avviso, il che determina l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo, perché venga integrato il contraddittorio, nei confronti di CI NE, IN e IT OD nonché dell'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, statuizione in cui resta assorbito l'esame di ogni altro motivo di ricorso.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2022, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente