Sentenza 14 ottobre 2004
Massime • 1
La disciplina di cui al d.P.R. n. 230 del 2000 in tema di colloqui telefonici, per i quali sussiste un limite numerico settimanale e la sottoposizione alla valutazione del direttore dell'istituto di pena, si riferisce anche al difensore, atteso che il legislatore ha inteso limitare i colloqui telefonici per problemi di gestione tecnica degli impianti, e che in dipendenza di ciò non si configura una violazione del diritto di difesa in quanto il detenuto può mantenere contatti grafici e visivi con il proprio difensore senza apposizione di limiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2004, n. 43154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43154 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/10/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 3913
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 3871/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CO BA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata il 12/12/2003 dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con la quale veniva rigettato il reclamo avanzato ai sensi dell'art. 35 O.P. ed avente ad oggetto la equiparazione dei colloqui telefonici col difensore a quelli coi familiari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Santi Consolo chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il Magistrato di sorveglianza investito del reclamo del detenuto in espiazione di pena definitiva rilevava che mentre il regime dei colloqui visivi, disciplinato dall'art. 37 L. 230/2000, prevede un'autorizzazione del direttore dell'istituto, il regime dei colloqui telefonici, disciplinato dall'art. 39 L. 230/2000, prevede una semplice facoltà del Direttore dell'istituto di concederli una volta alla settimana. In tale ultima fattispecie rientrano anche i difensori, che vengono accumunati ai familiari e per i quali sussiste il limite numerico settimanale e la sottoposizione alla facoltà del Direttore.
Contro la decisione presentava ricorso il condannato rilevando che l'ordinanza aveva travisato il suo ricorso in quanto egli riteneva non che si dovessero equiparare i colloqui telefonici a quelli visivi, ma invece che nell'ambito dei colloqui telefonici non era ammissibile considerare il difensore alla stessa stregua del familiare, per cui il detenuto era costretto a scegliere tra la telefonata alla famiglia o al difensore, in quanto questo limitava e comprimeva il diritto di difesa, diritto che non era assicurato dalla possibilità di svolgere colloqui visivi col difensore perché non sempre il difensore aveva studio nel luogo della detenzione. Presentava poi una memoria in cui ribadiva l'illegittimità della equiparazione.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato. Nella motivazione dell'ordinanza non si ravvisa alcun travisamento del ricorso e nessuna incongruità. Il magistrato di sorveglianza ha correttamente distinto e messo a confronto le due ipotesi di colloqui visivi e telefonici per evidenziarne le diversità e la scelta fatta dal legislatore di voler limitare i secondi per i problemi di gestione tecnica degli impianti, tanto è vero che ha lasciato il Direttore arbitro della concedibilità del diritto. Non vi è nella norma alcuna corsia preferenziale per il difensore che quindi rientra nella categoria dei terzi coi quali il detenuto può essere autorizzato a colloquiare per telefono. Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa in quanto il detenuto può tenere contatti grafici e visivi col difensore, contatti non sottoposti a limiti.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004