Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 aprile 1964 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 agosto 2004 |
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2007, n. 7105Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 16/01/2007 Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 106 Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 13214/2006 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova; avverso la sentenza in data 13.1.2006 del Tribunale di Mantova, con la quale AN RO, n. a Quistello il 20.6.1975, venne assolto dai reati: 1) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d), perché il fatto non sussiste; 2) di cui alla …Leggi di più...
- configurabilità del reato·
- fondamento·
- vendita in multiproprietà·
- reato di cui all'art. 171 quater l. n. 633 del 1941·
- divieto di noleggio e cessione in uso di videocassette·
- diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale)·
- beni immateriali: tutela penale
Versioni del testo
- Art. 1.
Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458 , relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate. - Art. 2.
E' fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreche' dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioe':
a) per i bovini: vitello, bovino adulto;
b) per i bufalini: bufalo, annutolo;
c) per gli equini: (categoria unica) equino;
d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;
e) per i suini: (categoria unica) suino;
f) per i caprini: capretto, caprino adulto.
COMMA ABROGATO DAL DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 3, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 marzo 1977, n. 63.
((Ai fini della classificazione merceologica si intende per "vitello" un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi)) - Art. 3.
Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione ((...)) di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente destinati.